{"id":31268,"date":"2023-09-07T20:29:51","date_gmt":"2023-09-07T20:29:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31268"},"modified":"2023-09-07T20:29:51","modified_gmt":"2023-09-07T20:29:51","slug":"pedone-investito-la-responsabilita-non-e-sempre-del-conducente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/pedone-investito-la-responsabilita-non-e-sempre-del-conducente\/","title":{"rendered":"PEDONE  INVESTITO, LA RESPONSABILIT\u00c0  NON  \u00c8 SEMPRE  DEL  CONDUCENTE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Se un pedone viene investito, occorre valutare attentamente la responsabilit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">\u00c8 infatti esclusa la responsabilit\u00e0 del conducente\u00a0 se viene debitamente accertato che questi non avrebbe potuto in alcun modo prevenire ed impedire l\u2019evento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Cos\u00ec si \u00e8 recentemente pronunciata la Corte di \u00a0Cassazione nell&#8217;<a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>ordinanza n. 20140\/2023<span style=\"color: #000000;\">.<\/span><\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>IL CASO<\/strong>: un bambino veniva investito mentre attraversava la strada insieme alla nonna, riportando lesioni.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">I genitori agivano in giudizio per far ottenere al piccolo il ristoro dei danni subiti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Nel merito il pedone era stato ritenuto responsabile del sinistro, in quanto aveva attraversato in modo improvviso ed imprevedibile rendendo inevitabile il sinistro.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La vicenda veniva portata all\u2019attenzione della Suprema Corte<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>LA DECISIONE<\/strong>: La Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto, sulla scorta di un ormai consolidato orientamento della stessa,&#8221;\u2026<em>in materia di responsabilit\u00e0 civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilit\u00e0 del conducente \u00e8 esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest&#8217;ultimo, alcuna possibilit\u00e0 di prevenire l&#8217;evento, situazione ricorrente allorch\u00e9 il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicch\u00e9 l&#8217;automobilista si sia trovato nell&#8217;oggettiva impossibilit\u00e0 di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all&#8217;improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza<\/em>&#8221; (<a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>Cass.n. 4551\/2017<\/strong><\/span><\/a>).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Gli ermellini inoltre hanno ritenuto che &#8220;\u2026. <em>l&#8217;accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l&#8217;affermazione della sua esclusiva responsabilit\u00e0, essendo pur sempre necessario che l&#8217;investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall&#8217;art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l&#8217;anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Per quanto specificamente attiene al caso di specie, il giudice d&#8217;appello, sulla base degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, ha accertato che l&#8217;attraversamento del piccolo pedone \u00e8 stato improvviso ed imprevedibile, ha correttamente escluso che la velocit\u00e0 dell&#8217;autovettura &#8220;<em>possa avere avuto una qualsiasi incidenza sull&#8217;investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino, connotata da assoluta imprevedibilit\u00e0, ha reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l&#8217;impatto con il veicolo, cos\u00ec attestando che<\/em> <em>non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell&#8217;autovettura, in quanto l&#8217;impatto \u00e8 avvenuto quando il veicolo gi\u00e0 si trovava all&#8217;altezza del punto in cui \u00e8 uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all&#8217;et\u00e0, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell&#8217;autovettura parcheggiata<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se un pedone viene investito, occorre valutare attentamente la responsabilit\u00e0. \u00c8 infatti esclusa la responsabilit\u00e0 del conducente\u00a0 se viene debitamente accertato che questi non avrebbe potuto in alcun modo prevenire ed impedire l\u2019evento. 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