{"id":31265,"date":"2023-08-24T11:43:27","date_gmt":"2023-08-24T11:43:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31265"},"modified":"2023-08-24T11:43:27","modified_gmt":"2023-08-24T11:43:27","slug":"responsabilita-del-proprietario-del-cane","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-del-proprietario-del-cane\/","title":{"rendered":"RESPONSABILIT\u00c0  DEL  PROPRIETARIO  DEL  CANE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Secondo la Corte di Cassazione il cartello \u201cAttenti al cane\u201d non \u00e8 sufficiente ad esimere dalla responsabilit\u00e0 il proprietario.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Se un cane aggredisce un proprio simile o una persona, provocando lesioni, \u00a0il suo proprietario non \u00e8 esente da responsabilit\u00e0 per il solo fatto di aver provveduto ad segnalare la presenza del cane con apposito cartello.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">\u00c8 quanto affermato dalla Cassazione con<span style=\"color: #0000ff;\"> <a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><strong>sentenza n. 31821\/2023.<\/strong><\/a><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>IL CASO<\/strong>: un cane di razza pitbull sfuggito al suo padrone aggrediva un cane il cui proprietario, nel tentativo di salvarlo, veniva morso dal pitbull alle mani, riportando lesioni con prognosi di giorni dieci.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Il Giudice di Pace del Tribunale locale aveva ritenuto il proprietario del pitbull colpevole del reato p.e p. all\u2019art. 590 c.p. condannandolo, considerate le attenuanti generiche, alla pena di Euro 180 ed al risarcimento danni in favore del danneggiato costituitosi parte civile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La decisione veniva confermata in appello dal Tribunale e l\u2019imputato ricorreva in Cassazione<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Assumendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il cane fosse senza guinzaglio. Deduceva, inoltre, la manifesta contraddittorieta\u0300 o illogicita\u0300 della motivazione della parte in cui era stata giudicata credibile la testimonianza resa dalla parte civile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>LA DECISIONE<\/strong>: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risulta smentita dalle stesse dichiarazioni rese da cui \u00e8 risultato che il cane aveva il guinzaglio ma &#8220;se lo e\u0301 trascinato dietro&#8221;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La corte ha basato la decisione sulle sue\u00a0 precedenti pronunce, considerato che la Corte, in varie sentenze, ha &#8220;<em>sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in piu\u0300 pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l&#8217;obbligo di controllare e custodire l&#8217;animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all&#8217;interno dell&#8217;abitazione<\/em>&#8221; (Cfr. Cass. Sez. IV, n. 18814\/2011).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Un\u2019attenzione maggiore deve avere il proprietario di un cane che, per la mole o per la razza, si mostri particolarmente aggressivo.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In questo caso l\u2019obbligo di custodia del detentore del cane \u00e8 maggiore, quindi \u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">&#8220;\u2026<em>al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli e\u0300 tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell&#8217;animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante<\/em>\u2026<em>attese le diverse potenzialita\u0300 lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Questo principio \u00e8 &#8220;\u2026<em>collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale e\u0300 tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell&#8217;animale, principio di cui deve essere ribadita la validita\u0300, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che e\u0300 stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosita\u0300 dell&#8217;animale per l&#8217;abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In sostanza &#8220;<em>la responsabilita\u0300 del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall&#8217;animale medesimo, puo\u0300 essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall&#8217;art. 672 c.p. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l&#8217;elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell&#8217;animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma e\u0300 necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La S.C. ha, altres\u00ec, ritenuto che un cartello &#8220;ATTENTI AL CANE&#8221; ben in vista al cancello d&#8217;ingresso della villetta non bastasse di per s\u00e9 ad escludere la responsabilita\u0300 del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un&#8217;adeguata custodia, cosi\u0300 da evitare la possibilita\u0300 di danni alle persone&#8221; (Cfr. Cass. Sez. IV, n. 17133\/2017).<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Secondo la Corte di Cassazione il cartello \u201cAttenti al cane\u201d non \u00e8 sufficiente ad esimere dalla responsabilit\u00e0 il proprietario. Se un cane aggredisce un proprio simile o una persona, provocando lesioni, \u00a0il suo proprietario non \u00e8 esente da responsabilit\u00e0 per il solo fatto di aver provveduto ad segnalare la presenza del cane con apposito cartello. \u00c8 quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 31821\/2023. IL CASO: un cane di razza pitbull sfuggito al suo padrone aggrediva un cane il cui proprietario, nel tentativo di salvarlo, veniva morso dal pitbull alle mani, riportando lesioni con prognosi di giorni dieci. 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