{"id":3126,"date":"2021-03-29T12:50:16","date_gmt":"2021-03-29T10:50:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=3126"},"modified":"2022-02-25T13:43:00","modified_gmt":"2022-02-25T13:43:00","slug":"responsabilita-del-medico-specializzando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-del-medico-specializzando\/","title":{"rendered":"RESPONSABILIT\u00c0 DEL MEDICO SPECIALIZZANDO"},"content":{"rendered":"<p>Capita spesso che i medici specializzati si servano degli specializzandi, spesso per carenza di personale, gravandoli di responsabilit\u00e0 eccessive rispetto al ruolo di assistenti che normalmente dovrebbero avere.<\/p>\n<p>In questo caso, il medico abilitato all\u2019esercizio della professione me non ancora specializzato \u00e8 tenuto ad osservare le <em>leges artis<\/em> ed \u00e8\u00a0 comunque responsabile nei confronti dei pazienti. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente <a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>sentenza n. 10152\/2021<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong>: un medico non ancora specializzato, svolgeva attivit\u00e0 di anestesista e veniva condannato penalmente per aver cagionato il decesso di un paziente per non aver rilevato l\u2019inefficienza dell\u2019apparecchiatura anestesiologica utilizzata nel corso dell\u2019intervento sui la vittima era stata sottoposta. Il caso giungeva in Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: la condanna veniva confermata perch\u00e9 gli Ermellini hanno rilevato imprudenza e colpa sia del medico non specializzato che del primario. Il primo per aver accettato di agire autonomamente nel corso dell\u2019intervento, l\u2019altro per aver consentito tale attivit\u00e0, nonostante lo specializzando fosse sprovvisto della dovuta professionalit\u00e0, avendo rilevato che per gli anestesisti necessita specializzazione di anni 7.Nel caso sottoposto al suo esame, la Suprema Corte ha rilevato che lo specializzando non aveva proceduto al preventivo controllo delle apparecchiature e non aveva rilevato la mancanza di polso e la midriasi del paziente. Il principio affermato \u00e8 che il laureato in medicina, sebbene non abbia completato la specializzazione, che accetta di agire come se fosse gi\u00e0 specializzato, deve comportarsi secondo le <em>leges artis. <\/em>In particolare, chi agisce come anestesista, pur non avendo concluso l\u2019iter specialistico, deve osservare costantemente le funzioni vitali del paziente durante l\u2019intervento ma, prima di tutto, deve verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Capita spesso che i medici specializzati si servano degli specializzandi, spesso per carenza di personale, gravandoli di responsabilit\u00e0 eccessive rispetto al ruolo di assistenti che normalmente dovrebbero avere. In questo caso, il medico abilitato all\u2019esercizio della professione me non ancora specializzato \u00e8 tenuto ad osservare le leges artis ed \u00e8\u00a0 comunque responsabile nei confronti dei pazienti. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 10152\/2021 IL CASO: un medico non ancora specializzato, svolgeva attivit\u00e0 di anestesista e veniva condannato penalmente per aver cagionato il decesso di un paziente per non aver rilevato l\u2019inefficienza dell\u2019apparecchiatura anestesiologica utilizzata nel [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2120,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[569],"tags":[],"class_list":["post-3126","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vantaggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3126"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3126\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30737,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3126\/revisions\/30737"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2120"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}