{"id":31215,"date":"2023-05-18T20:23:05","date_gmt":"2023-05-18T20:23:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31215"},"modified":"2023-05-18T20:23:05","modified_gmt":"2023-05-18T20:23:05","slug":"responsabilita-medica-omessa-informazione-e-nesso-causale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-medica-omessa-informazione-e-nesso-causale\/","title":{"rendered":"RESPONSABILITA&#8217; MEDICA &#8211; OMESSA INFORMAZIONE E NESSO CAUSALE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Il paziente che intende ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa dell\u2019omessa informazione da parte del medico, deve dimostrare il nesso di causalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Secondo la Corte di Cassazione, infatti, ai fini della responsabilit\u00e0 per danni causati al paziente, quest\u2019ultimo deve dimostrare la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra l&#8217;omessa informazione e il danno lamentato. (Cfr.Cass. Sent. n. 1936\/2023).<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>IL CASO<\/strong>: un uomo conveniva in giudizio la struttura sanitaria presso la quale era stato in cura, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell&#8217;esecuzione di un intervento chirurgico a seguito del quale aveva riportato danni permanenti.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La domanda in primo grado veniva accolta sulla base delle risultanze della Consulenza Tecnica d\u2019Ufficio, dalla quale era emerso che \u00a0le complicanze, \u00a0erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata. In appello, la Corte territoriale affermava invece che \u00a0l&#8217;intervento era stato eseguito diligentemente e che la colpa del chirurgo consisteva nel non avere informato il paziente \u00a0sulla tecnica operatoria alternativa a quella eseguita, negandogli la possibilit\u00e0 di scelta. Veniva proposto ricorso in Cassazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>LA DECISIONE<\/strong>: secondo al Corte la sentenza impugnata ha violato i principi in materia di nesso causale tra condotta colposa ed <em>eventus damni,<\/em> in quanto il giudice dell\u2019appello \u00a0ha mostrato di ritenere che l&#8217;unica condotta colposa ascrivibile al medico fosse l&#8217;omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche. &#8220;<em>Se l&#8217;omessa informazione fu l&#8217;unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l&#8217;esistenza d&#8217;un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Per affermare che l&#8217;omessa informazione fu causa materiale dell&#8217;evento di danno la Corte d&#8217;appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l&#8217;omessa informazione e l&#8217;evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l&#8217;azione che invece manc\u00f2<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Il giudice del merito avrebbe dovuto accertare quale scelta, secondo probabilit\u00e0 logica, avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilit\u00e0 di scegliere tra le due tecniche operatorie, Invece, la Corte ha omesso tale giudizio, limitandosi ad affermare che l\u2019altra tecnica avrebbe evitato l&#8217;evento e che di conseguenza la condotta omissiva del medico fu causa del danno.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Gli Ermellini hanno quindi casssato la sentenza con rinvio in quanto a loro parere \u201c<em>\u00e8 mancato l&#8217;accertamento della causalit\u00e0 della colpa, ossia dello specifico nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l&#8217;evento dannoso&#8221;.<\/em><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il paziente che intende ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa dell\u2019omessa informazione da parte del medico, deve dimostrare il nesso di causalit\u00e0. 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