{"id":31197,"date":"2023-03-24T19:43:28","date_gmt":"2023-03-24T19:43:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31197"},"modified":"2023-03-24T19:43:28","modified_gmt":"2023-03-24T19:43:28","slug":"il-paziente-deve-dimostrare-il-nesso-causale-tra-laggravamento-e-lomissione-dei-medici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/il-paziente-deve-dimostrare-il-nesso-causale-tra-laggravamento-e-lomissione-dei-medici\/","title":{"rendered":"IL PAZIENTE DEVE DIMOSTRARE IL NESSO CAUSALE TRA L&#8217;AGGRAVAMENTO E L&#8217;OMISSIONE DEI MEDICI"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">Il paziente vittima di malasanit\u00e0 che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ha l\u2019onere di provare la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019omissione dei medici e l\u2019aggravamento della patologia che lo affligge.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Per la Corte di Cassazione, infatti, in materia di responsabilit\u00e0 professionale sanitaria, spetta esclusivamente al paziente che agisce per il risarcimento del danno l&#8217;onere di provare il nesso di causalit\u00e0 tra l&#8217;omissione dei medici e l&#8217;aggravamento.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Si \u00e8 pronunciata in tal senso la terza sezione civile della Cassazione, nell&#8217;<\/span><a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><span style=\"color: #0000ff;\"><strong>ordinanza n. 5808\/2023.<\/strong><\/span><\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>IL CASO:<\/strong> un paziente riportava danni dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico al femore presso una struttura sanitaria pubblica.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In seguito gli veniva diagnosticata una &#8220;necrosi cefalica femorale&#8221;, che comportava la necessit\u00e0 di un secondo intervento di protesi all\u2019anca.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">L\u2019uomo citava in giudizio l\u2019Azienda ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni subiti per la non corretta esecuzione dell\u2019intervento al femore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In primo grado la domanda veniva accolta, con condanna della struttura sanitaria a risarcire i danni subiti dall\u2019attore.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La sentenza veniva impugnata dall\u2019Azienda ospedaliera; l\u2019appello si concludeva con accoglimento parziale e la vicenda giungeva quindi in Cassazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>LA PRONUNCIA<\/strong>: la Corte ha rigettato il ricorso dell\u2019Azienda sanitaria.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Per gli Ermellini i giudici di merito hanno correttamente ritenuto provato &#8220;&#8230;<em>il rapporto di causalita\u0300 tra l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento chirurgico e l&#8217;avvenuta contrazione della infezione nosocomiale con esiti invalidanti, ribadendo che gravava sulla struttura sanitaria il compito di assicurare, e l&#8217;onere di provare, l&#8217;avvenuta diligente sterilizzazione dell&#8217;ambiente ospedaliero, della sala operatoria, dei luoghi di degenza e di tutte le attrezzature e che, di contro, l&#8217;azienda non aveva neppure cercato di provare di aver seguito regolarmente i protocolli di disinfezione e sterilizzazione della sala operatoria<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La sentenza di appello richiama espressamente il principio di diritto secondo il quale \u00a0&#8220;\u2026<em>in tema di responsabilita\u0300 contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l&#8217;onere di provare il nesso di\u0301 causalita\u0300 tra l&#8217;aggravamento della patologia (o l&#8217;insorgenza di una nuova malattia) e l&#8217;azione o l&#8217;omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l&#8217;impossibilita\u0300 della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l&#8217;inesatto adempimento e\u0300 stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l&#8217;ordinaria diligenza<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Nel caso di specie, a fronte dell&#8217;adempimento dell&#8217;onere della prova relativo al nesso causale in capo al paziente, la corte d&#8217;appello ha escluso che la struttura sanitaria avesse fornito la prova liberatoria che l&#8217;infezione nosocomiale sopraggiunta fosse imprevedibile o inevitabile, quindi non imputabile.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Inoltre &#8220;\u2026<em>la percentuale del 30% di alea del verificarsi comunque dell&#8217;infezione nosocomiale, pur quando le strutture sanitarie abbiano adottato tutte le piu\u0300 idonee precauzioni &#8211; circostanza nel caso concreto rimasta sfornita di prova &#8211; debba essere tenuta in conto ai fini di una riduzione percentuale della somma equitativamente liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, incidendo essa sulla causalita\u0300 materiale, e non sulla causalita\u0300 giuridica, ne\u0301 tanto meno sul concorso di colpa del danneggiato, che in questo caso non e\u0300 mai stato in discussione<\/em>&#8220;.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il paziente vittima di malasanit\u00e0 che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, ha l\u2019onere di provare la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019omissione dei medici e l\u2019aggravamento della patologia che lo affligge. Per la Corte di Cassazione, infatti, in materia di responsabilit\u00e0 professionale sanitaria, spetta esclusivamente al paziente che agisce per il risarcimento del danno l&#8217;onere di provare il nesso di causalit\u00e0 tra l&#8217;omissione dei medici e l&#8217;aggravamento. Si \u00e8 pronunciata in tal senso la terza sezione civile della Cassazione, nell&#8217;ordinanza n. 5808\/2023. 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