{"id":31168,"date":"2023-02-10T20:09:20","date_gmt":"2023-02-10T20:09:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31168"},"modified":"2023-02-10T20:09:20","modified_gmt":"2023-02-10T20:09:20","slug":"omessa-informazione-su-tecniche-operatorie-alternative","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/omessa-informazione-su-tecniche-operatorie-alternative\/","title":{"rendered":"OMESSA INFORMAZIONE SU TECNICHE OPERATORIE ALTERNATIVE"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000;\">L\u2019omessa informazione al paziente circa la possibilit\u00e0 di ricorrere a tecniche operatorie alternative, comporta il diritto del medesimo al risarcimento, solo laddove venga accertata la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra le complicanze insorte dopo l\u2019operazione e la mancata informazione.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi riguardo ad un caso di malasanit\u00e0 relativo appunto all\u2019omissione di informativa da parte dei medici circa tecniche operatorie alternative, \u00a0ha affermato che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, la tecnica alternativa avrebbe evitato l&#8217;evento dannoso e che quindi la condotta omissiva del medico \u00e8 stata la causa del danno cagionato al paziente.<\/span>(<a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><span style=\"color: #000080;\"><strong>Cass.n.1936\/2023<\/strong><\/span><\/a>).<\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>IL CASO<\/strong>: un paziente, che aveva riportato danni a causa di un intervento chirurgico cui si era sottoposto per l\u2019 asportazione di un aneurisma all\u2019aorta, \u00a0conveniva in giudizio la struttura sanitaria.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">In primo grado la domanda veniva accolta ed il Tribunale condannava la struttura sanitaria rifondere un ingente risarcimento al ricorrente.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">Nel corso del giudizio veniva infatti accertato che il paziente, causa della tecnica operatoria obsoleta adottata dai sanitari, aveva subito complicanze che non sarebbero insorte \u00a0se i medici avessero utilizzato una tecnica alternativa.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La sentenza veniva impugnata e la Corte territoriale affermava da un lato che in effetti i medici avevano omesso di informare il paziente circa la possibilit\u00e0 di adottare una tecnica operatoria alternativa. Dall\u2019altro lato, che le complicanze si erano verificate \u00a0per cause naturali del tutto imprevedibili e che la fibrosi non sarebbe sopraggiunta se l\u2019intervento fosse stato eseguito con la tecnica pi\u00f9 all\u2019avanguardia.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\">La struttura sanitaria ricorreva in Cassazione, adducendo che l&#8217;intervento era stato eseguito con diligenza\u00a0e che, anche se fosse stato informato della tecnica alternativa, il paziente non l&#8217;avrebbe sicuramente scelta perch\u00e9 il medico che aveva eseguito l\u2019operazione era esperto proprio nella tecnica eseguita, seppur obsoleta.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #000000;\"><strong>LA DECISIONE<\/strong>: la Suprema Corte ha cassato la sentenza con rinvio affidando al giudice il compito di \u00a0accertare, con un giudizio contro-fattuale, se \u00a0un&#8217;informazione completa sulle tecniche operatorie alternative avrebbe plausibilmente indotto il paziente a scegliere\u00a0 l\u2019altra tecnica al posto di quella obsoleta utilizzata su di lui.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019omessa informazione al paziente circa la possibilit\u00e0 di ricorrere a tecniche operatorie alternative, comporta il diritto del medesimo al risarcimento, solo laddove venga accertata la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra le complicanze insorte dopo l\u2019operazione e la mancata informazione. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi riguardo ad un caso di malasanit\u00e0 relativo appunto all\u2019omissione di informativa da parte dei medici circa tecniche operatorie alternative, \u00a0ha affermato che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, la tecnica alternativa avrebbe evitato l&#8217;evento dannoso e che quindi la condotta omissiva del medico \u00e8 stata la causa del danno cagionato al paziente.(Cass.n.1936\/2023). 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