{"id":31123,"date":"2022-12-12T09:18:00","date_gmt":"2022-12-12T09:18:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31123"},"modified":"2022-12-12T09:18:00","modified_gmt":"2022-12-12T09:18:00","slug":"obbligo-di-visita-del-medico-a-domicilio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/obbligo-di-visita-del-medico-a-domicilio\/","title":{"rendered":"Obbligo di visita del medico a domicilio"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>OBBLIGO DI VISITA A DOMICILIO<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il medico di guardia che rifiuta la visita domiciliare commette reato di omissione di atti d\u2019ufficio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione si \u00e8 trovata recentemente a valutare una sentenza di condanna nei confronti di un medico che si era rifiutato di recarsi a visitare una paziente in et\u00e0 avanzata, impossibilitata a muoversi e con gravi difficolt\u00e0 respiratorie.<\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong><strong>:<\/strong> il figlio di una donna anziana, impossibilitata a muoversi ed affetta da\u00a0 \u00a0gravi problemi respiratori, contattava il 118. L\u2019operatore che rispondeva assegnava alla segnalazione codice bianco, pertanto il \u00a0medico di guardia riteneva di non doversi recare a visitare la donna e veniva condannato per omissione di atti d\u2019ufficio.<\/p>\n<p>In sede di appello il medico si difendeva adducendo appunto che, al momento della chiamata al 118, al caso era stato assegnato codice bianco ed inoltre che non sussisterebbe in capo ai sanitari l\u2019obbligo di visitare i pazienti a domicilio, trattandosi di decisione che rientra nell\u2019ambito di discrezionalit\u00e0 del medico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso (<strong>Sent. N.44057\/22<\/strong>) https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/ affermando che, se da una lato \u00e8 vero che la visita domiciliare rientra nell\u2019ambito della discrezionalit\u00e0 del medico, dall\u2019altro lato \u00e8 altrettanto vero che il medico deve valutare caso per caso l\u2019opportunit\u00e0 di recarsi a visitare a domicilio il paziente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso de quo, considerati vari fattori: l\u2019et\u00e0 della paziente, le difficolt\u00e0 respiratorie, l\u2019impossibilit\u00e0 a muoversi, la visita domiciliare era da ritenersi indispensabile, a parere degli Ermellini, che hanno ritenuto evidente l\u2019urgenza, mentre hanno considerato irrilevante sia la circostanza che alla paziente fosse stato assegnato codice bianco da parte dell\u2019operatore del 118, sia l\u2019assenza di urgenza confermata da un altro sanitario che invece aveva effettuato la visita, prescrivendo alla paziente una terapia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per la Corte l\u2019urgenza della visita domiciliare era evidente gi\u00e0 al momento della chiamata del figlio della paziente al 118.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; OBBLIGO DI VISITA A DOMICILIO &nbsp; &nbsp; Il medico di guardia che rifiuta la visita domiciliare commette reato di omissione di atti d\u2019ufficio. &nbsp; La Corte di Cassazione si \u00e8 trovata recentemente a valutare una sentenza di condanna nei confronti di un medico che si era rifiutato di recarsi a visitare una paziente in et\u00e0 avanzata, impossibilitata a muoversi e con gravi difficolt\u00e0 respiratorie. IL CASO: il figlio di una donna anziana, impossibilitata a muoversi ed affetta da\u00a0 \u00a0gravi problemi respiratori, contattava il 118. L\u2019operatore che rispondeva assegnava alla segnalazione codice bianco, pertanto il \u00a0medico di guardia riteneva di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[],"class_list":["post-31123","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31123","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31123"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31123\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31125,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31123\/revisions\/31125"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31123"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31123"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31123"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}