{"id":31109,"date":"2022-11-09T20:30:15","date_gmt":"2022-11-09T20:30:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=31109"},"modified":"2022-11-09T20:30:15","modified_gmt":"2022-11-09T20:30:15","slug":"danno-da-morte-o-perdita-di-chances","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/danno-da-morte-o-perdita-di-chances\/","title":{"rendered":"Danno da Morte o perdita di Chances?"},"content":{"rendered":"<p><strong>DANNO DA MORTE O PERDITA DI CHANCES?<\/strong><\/p>\n<p>In caso di decesso del paziente causato dalla condotta dei medici, nel corso dell\u2019eventuale giudizio \u00e8 fondamentale accertare se il danno che deve essere risarcito sia quello da morte ovvero quello da perdita di chances.<\/p>\n<p>A fere chiarezza sulla distinzione \u00e8 intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione n. <strong><u>31136\/2022,<\/u><\/strong> nella quale viene enunciato il seguente principio:<\/p>\n<p><em>&#8220;In materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, se volta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell&#8217;evento infausto, o se volta ad ottenere il danno da perdita di chance;<\/em><em><br \/>\n&#8211; dovr\u00e0 quindi, in entrambi i casi, provvedere alla verifica dell&#8217;esistenza del nesso causale, il cui onere probatorio grava sull&#8217;attore, tra condotta e danno, tramite \u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>ragionamento probabilistico;<\/em><\/p>\n<p><em>&#8211; se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, dovr\u00e0 accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, \u00e8 pi\u00f9 probabile che il danno non si sarebbe verificato;<\/em><em><br \/>\n-se invece il danno lamentato consiste nella perdita di &#8220;chance&#8221; dovr\u00e0 accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilit\u00e0 apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non gi\u00e0 al mancato risultato stesso.&#8221;<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La pronuncia riguarda il caso, giunto all\u2019attenzione della Suprema Corte, di un uomo deceduto in ospedale.<\/p>\n<p>Nel corso del giudizio intrapreso dai familiari della vittima, era emerso che l\u2019uomo, ricoverato in un reparto di Medicina generale, avrebbe dovuto essere ricoverato in un\u2019Unit\u00e0 coronarica, quest\u2019ultimo\u00a0 individuato quale reparto specialistico adatto alle condizioni del paziente rilevate all\u2019accesso del medesimo in ospedale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il caso giungeva in appello e la sentenza della Corte territoriale veniva impugnata con ricorso per Cassazione in quanto appariva confusa nella determinazione e liquidazione del tipo di danno, destando dubbi riguardo alla riconduzione del caso nell\u2019ambito del danno da perdita del bene vita ovvero in quello della perdita di chances.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>.Link per sent. Cass. N. \u00a0<strong><u>31136\/2022:<\/u><\/strong>\u00a0 <a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\">https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DANNO DA MORTE O PERDITA DI CHANCES? In caso di decesso del paziente causato dalla condotta dei medici, nel corso dell\u2019eventuale giudizio \u00e8 fondamentale accertare se il danno che deve essere risarcito sia quello da morte ovvero quello da perdita di chances. A fere chiarezza sulla distinzione \u00e8 intervenuta la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 31136\/2022, nella quale viene enunciato il seguente principio: &#8220;In materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, se volta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell&#8217;evento infausto, o se volta ad ottenere il [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":31018,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[],"class_list":["post-31109","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31109"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":31110,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31109\/revisions\/31110"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/31018"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}