{"id":3085,"date":"2021-02-12T18:43:36","date_gmt":"2021-02-12T17:43:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=3085"},"modified":"2022-02-25T13:43:10","modified_gmt":"2022-02-25T13:43:10","slug":"responsabilita-del-medico-che-non-propone-il-ricovero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-del-medico-che-non-propone-il-ricovero\/","title":{"rendered":"RESPONSABILIT\u00c0 DEL MEDICO CHE NON PROPONE IL RICOVERO"},"content":{"rendered":"<p>Il medico risponde per negligenza ed imprudenza quando omette di proporre il ricovero di un paziente, anche se il paziente \u00e8 un suo collega che rifiuta il ricovero. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell\u2019<a href=\"https:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><strong><span style=\"color: #0000ff;\"><u>ordinanza n. 200\/2021<\/u>.<\/span><\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong>IL CASO:<\/strong> un paziente agiva in giudizio nei confronti della struttura sanitaria i cui medici avevano omesso di diagnosticargli un ictus il giorno in cui si era presentato in Pronto Soccorso presentandone i sintomi. In primo grado il giudice aveva accertato e dichiarato la responsabilit\u00e0 della struttura sanitaria perch\u00e9 il paziente non era stato tenuto in osservazione n\u00e9 sottoposto a TAC. In grado di appello, la Corte territoriale aveva ritenuto che la diminuzione della gravit\u00e0 dei sintomi aveva impedito ai sanitari di diagnosticare la patologia. Veniva proposto ricorso per Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: secondo gli Ermellini nel caso c\u2019\u00e8 stata &#8220;<em>la consapevolezza dei sanitari, sotto il profilo della negligenza ed imprudenza, perch\u00e9 \u2026.avendo gli stessi proposto il ricovero in conseguenza della sintomatologia in atto, che si erano resi conto o avevano quantomeno sospettato l&#8217;effettiva e ben pi\u00f9 grave patologia<\/em>&#8220;. Ciononostante non avevano insistito per il ricovero del paziente.<strong> La sussistenza della consapevolezza esclude la necessit\u00e0 della colpa grave<\/strong>. Le conclusioni del giudice dell\u2019appello sono state il frutto di un accertamento del tutto generico e ipotetico che non pu\u00f2 essere confermato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il medico risponde per negligenza ed imprudenza quando omette di proporre il ricovero di un paziente, anche se il paziente \u00e8 un suo collega che rifiuta il ricovero. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione nell\u2019ordinanza n. 200\/2021. IL CASO: un paziente agiva in giudizio nei confronti della struttura sanitaria i cui medici avevano omesso di diagnosticargli un ictus il giorno in cui si era presentato in Pronto Soccorso presentandone i sintomi. In primo grado il giudice aveva accertato e dichiarato la responsabilit\u00e0 della struttura sanitaria perch\u00e9 il paziente non era stato tenuto in osservazione n\u00e9 sottoposto a TAC. In [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2765,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[569],"tags":[],"class_list":["post-3085","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-vantaggi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3085","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3085"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3085\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30908,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3085\/revisions\/30908"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2765"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3085"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3085"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3085"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}