{"id":2920,"date":"2020-09-18T19:02:41","date_gmt":"2020-09-18T17:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2920"},"modified":"2022-02-25T13:43:42","modified_gmt":"2022-02-25T13:43:42","slug":"infortunio-sul-lavoro-rischio-elettivo-e-corresponsabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/infortunio-sul-lavoro-rischio-elettivo-e-corresponsabilita\/","title":{"rendered":"INFORTUNIO SUL LAVORO &#8211; RISCHIO ELETTIVO E CORRESPONSABILIT\u00c0"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/adriaticainfortuni.astrelia.it\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/lavoro.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-1599\" src=\"https:\/\/adriaticainfortuni.astrelia.it\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/lavoro.jpg\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/lavoro.jpg 1200w, https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/lavoro-300x100.jpg 300w, https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/lavoro-768x256.jpg 768w, https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/lavoro-1024x341.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Pu\u00f2 accadere che il lavoratore che subisca un infortunio sul lavoro, sia corresponsabile o che l\u2019infortunio si sia determinato per comportamenti del lavoratore esorbitanti le proprie mansioni e competenze (cd. \u201crischio elettivo\u201d)<\/p>\n<p>La Corte di Cassazione \u00e8 recentemente tornata sull&#8217;argomento con l\u2019ordinanza n. 8988\/2020 ribadendo l\u2019ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in merito ai principi che regolano i principi in base ai quali si possa valutare se il lavoratore danneggiato sia o meno responsabile ed in che misura. La Corte ha affermato che: &#8220;<em>Nel caso di infortunio sul lavoro, deve escludersi la sussistenza di un concorso di colpa della vittima, ai sensi dell&#8217;art. 1227, comma primo, c. c., quando risulti che il datore di lavoro abbia mancato di adottare le prescritte misure di sicurezza; oppure abbia egli stesso impartito l&#8217;ordine, nell&#8217;esecuzione puntuale del quale si sia verificato l&#8217;infortunio; od ancora abbia trascurato di fornire al lavoratore infortunato una adeguata formazione ed informazione sui rischi lavorativi; ricorrendo tali ipotesi, l&#8217;eventuale condotta imprudente della vittima degrada a mera occasione dell&#8217;infortunio, ed \u00e8 perci\u00f2 giuridicamente irrilevante<\/em>&#8221;<\/p>\n<p>In particolare, gli Ermellini hanno ribadito che il lavoratore pu\u00f2 essere considerato responsabile dell\u2019infortunio nel caso in cui il medesimo &#8220;<em>abbia tenuto un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute \u2026.<\/em>&#8220;. E il datore di lavoro non pu\u00f2 in nessun modo essere chiamato a rispondere dei rischi professionali che risultino totalmente scollegati dalla prestazione che il lavoratore rende in quanto tale.<\/p>\n<p>In altre parole, pu\u00f2 accadere che il lavoratore si esponga volontariamente al rischio di infortunio che in tal caso non \u00e8 connesso all\u2019attivit\u00e0 professionale svolta, bens\u00ec ad una scelta volontaria del lavoratore, che rende il rischio \u201celettivo\u201d, cio\u00e8 determinato dal lavoratore ed estraneo alle esigenze lavorative, pertanto non meritevole di risarcimento.<\/p>\n<p>Il rischio elettivo si determina quando si verificano determinate circostanze:<\/p>\n<p>&#8220;<em>a) un atto del lavoratore volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalit\u00e0 produttive;<\/em><\/p>\n<ol>\n<li><em>b) la direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;<\/em><\/li>\n<li><em>c) la mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa\u2026.\u2026 Ricorrendo tale ipotesi, la condotta del lavoratore spezza il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro e l&#8217;infortunio, e la responsabilit\u00e0 datoriale viene meno per mancanza dell&#8217;elemento causale<\/em>.&#8221;<\/li>\n<\/ol>\n<p>Escluso il rischio elettivo ed accertato che trattasi di infortunio sul lavoro risarcibile, occorre stabilire se ed in che misura il comportamento del lavoratore abbia in qualche modo concorso al verificarsi dell\u2019infortunio.<\/p>\n<p>Il concorso di colpa in caso di infortunio sul lavoro si ricava dall\u2019art. 1227 co. 1 C.C. e va coordinato con le norme che attribuiscono al datore di lavoro il potere di direzione e controllo, ed il dovere di salvaguardare l&#8217;incolumit\u00e0 dei lavoratori anche quando la condotta della vittima di un infortunio sul lavoro possa astrattamente qualificarsi come imprudente.<\/p>\n<p>Deve escludersi qualsiasi concorso di colpa a carico del danneggiato in tre ipotesi:<\/p>\n<p>1) l&#8217;infortunio sia stato causato dalla puntuale esecuzione di ordini del datore di lavoroi. In questo caso il datore di lavoro non pu\u00f2 invocare il concorso di colpa della vittima che abbia eseguito un ordine pericoloso, perch\u00e9 l&#8217;eventuale imprudenza del lavoratore non \u00e8 pi\u00f9 &#8220;causa&#8221;, ma &#8220;occasione&#8221; dell&#8217;infortunio.<\/p>\n<p>2) l&#8217;infortunio sia avvenuto a causa della organizzazione lavoro, se essa risulti contrarie alle norme sulla prevenzione degli infortuni, o comunque contraria ad elementari regole di prudenza. Il datore di lavoro infatti ha il dovere di proteggere l&#8217;incolumit\u00e0 del lavoratore nonostante l&#8217;eventuale imprudenza o negligenza di quest&#8217;ultimo, con la conseguenza che la mancata adozione delle misure di sicurezza prescritte costituisce la causa dell&#8217;evento dannoso.<\/p>\n<p>3) l&#8217;infortunio sia avvenuto a causa della mancanza di formazione o informazione del lavoratore, ascrivibile al datore di lavoro. In tal caso, infatti, se \u00e8 pur vero che concausa del danno fu l&#8217;imprudenza del lavoratore, non \u00e8 men vero che causa dell&#8217;imprudenza fu la violazione, da parte del datore di lavoro, dell&#8217;obbligo di istruire adeguatamente i suoi dipendenti.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pu\u00f2 accadere che il lavoratore che subisca un infortunio sul lavoro, sia corresponsabile o che l\u2019infortunio si sia determinato per comportamenti del lavoratore esorbitanti le proprie mansioni e competenze (cd. \u201crischio elettivo\u201d) La Corte di Cassazione \u00e8 recentemente tornata sull&#8217;argomento con l\u2019ordinanza n. 8988\/2020 ribadendo l\u2019ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in merito ai principi che regolano i principi in base ai quali si possa valutare se il lavoratore danneggiato sia o meno responsabile ed in che misura. 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