{"id":2843,"date":"2020-07-07T17:21:35","date_gmt":"2020-07-07T15:21:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2843"},"modified":"2022-02-25T13:43:58","modified_gmt":"2022-02-25T13:43:58","slug":"responsabilita-del-ginecologo-per-omesso-cesareo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-del-ginecologo-per-omesso-cesareo\/","title":{"rendered":"RESPONSABILIT\u00c0 DEL GINECOLOGO  PER OMESSO CESAREO"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/adriaticainfortuni.astrelia.it\/news\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/RESPONSABILITA-DELLECOGRAFISTA-.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-2586\" src=\"https:\/\/adriaticainfortuni.astrelia.it\/news\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/RESPONSABILITA-DELLECOGRAFISTA-.jpg\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"667\" srcset=\"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/RESPONSABILITA-DELLECOGRAFISTA-.jpg 1000w, https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/RESPONSABILITA-DELLECOGRAFISTA--300x200.jpg 300w, https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-content\/uploads\/2019\/12\/RESPONSABILITA-DELLECOGRAFISTA--768x512.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/a>Perch\u00e9 il ginecologo possa venire accusato di omicidio colposo, occorre necessariamente che sia stata raggiunta la <strong>prova della rilevanza della condotta del sanitario nella verificazione dell\u2019evento infausto<\/strong>. In caso contrario, il medico deve essere assolto per non aver commesso il fatto. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente<strong> <span style=\"color: #0000ff;\"><a style=\"color: #0000ff;\" href=\"https:\/\/www.google.com\/search?q=corte+di+cassazione&amp;oq=CORTE+DI+CASSAZIONE&amp;aqs=chrome.0.69i59j0l7.2603j0j8&amp;sourceid=chrome&amp;ie=UTF-8\"><u>sentenza n. 8864\/2020<\/u>.<\/a><\/span><\/strong><\/p>\n<p><strong>IL CASO: <\/strong>un ginecologo veniva accusato del decesso di un feto di 31 settimane + 3 giorni perch\u00e9, in concorso con altro collega, nonostante la partoriente presentasse sintomi di preeclampsia, esitava ritardando il parto, omettendo di effettuare il monitoraggio e non adottando adeguate terapie. Dall&#8217;istruttoria emergeva che il feto sarebbe sopravvissuto se il medico fosse intervenuto prima che la situazione da grave diventasse del tutto compromessa. In appello veniva espletata perizia medico-legale dalla quale emergeva che, prima del subentro del collega, sussistevano gi\u00e0 tutte le condizioni per un cesareo d\u2019urgenza. La perizia contestava anche la condotta del secondo ginecologo, che ometteva di effettuare la cardiotocografia per monitorare il battito. Comunque se il primo ginecologo avesse praticato il cesareo,\u00a0 il feto sarebbe sopravvissuto. La Corte territoriale addossava la responsabilit\u00e0 al secondo ginecologo, senza tener conto delle risultanze della perizia, ritenendo che il ritardo nel cesareo fosse connesso all\u2019omessa cardiotocografia. Il secondo ginecologo, pertanto, ricorreva per Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE:<\/strong> la Corte di Cassazione <em>ha accolto il ricorso ricordando che la giurisprudenza ormai consolidata ha stabilito che in tema di responsabilit\u00e0 medica &#8220;\u2026. il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d&#8217;ufficio \u00e8 tenuto ad un pi\u00f9<strong>\u00a0<\/strong>penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico- scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all&#8217;affidabilit\u00e0 delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto.<\/em>&#8221; Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale non ha considerato le conclusioni dei periti, trascurando inoltre che &#8220;nei reati omissivi impropri, la valutazione concernente la riferibilit\u00e0 causale dell&#8217;evento lesivo alla condotta omissiva che si attendeva dal soggetto agente, deve avvenire rispetto alla sequenza fenomenologica descritta nel capo d&#8217;imputazione, di talch\u00e9, nelle ipotesi di omicidio o lesioni colpose in campo medico, il ragionamento controfattuale deve essere svolto dal giudice di merito in riferimento alla specifica attivit\u00e0 (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali del paziente o altro) che era specificamente richiesta al sanitario e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare l&#8217;evento lesivo, come in concreto verificatosi, con alto grado di credibilit\u00e0 razionale.&#8221;<\/p>\n<p>Quindi andava assolto il secondo ginecologo in quanto <strong>deve sempre essere assolto dal reato di omicidio colposo il medico sulla cui condotta non \u00e8 stata raggiunta la prova della rilevanza causale<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Perch\u00e9 il ginecologo possa venire accusato di omicidio colposo, occorre necessariamente che sia stata raggiunta la prova della rilevanza della condotta del sanitario nella verificazione dell\u2019evento infausto. In caso contrario, il medico deve essere assolto per non aver commesso il fatto. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8864\/2020. IL CASO: un ginecologo veniva accusato del decesso di un feto di 31 settimane + 3 giorni perch\u00e9, in concorso con altro collega, nonostante la partoriente presentasse sintomi di preeclampsia, esitava ritardando il parto, omettendo di effettuare il monitoraggio e non adottando adeguate terapie. 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