{"id":2722,"date":"2020-03-10T17:09:45","date_gmt":"2020-03-10T16:09:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2722"},"modified":"2020-03-10T17:09:45","modified_gmt":"2020-03-10T16:09:45","slug":"il-pedone-investito-non-ha-colpa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/il-pedone-investito-non-ha-colpa\/","title":{"rendered":"IL PEDONE INVESTITO NON HA COLPA"},"content":{"rendered":"<p><strong>Anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce, non gli \u00e8 automaticamente attribuibile un concorso di colpa nel sinistro che lo vede coinvolto<\/strong>.<\/p>\n<p>Infatti il conducente che investe il pedone pu\u00f2 esentarsi da colpa soltanto nel caso in cui possa dimostrare che il danneggiato ha tenuto nell&#8217;attraversare la strada un <strong>comportamento imprevedibile<\/strong>, avendo sempre e comunque il conducente l\u2019obbligo di guidare con prudenza.<\/p>\n<p>La Cassazione ha infatti recentemente affermato, nell\u2019<strong><u>ordinanza n. 5627\/2020<\/u><\/strong>, che la condotta del danneggiato, pedone, va sempre commisurata agli standard di diligenza imposti al danneggiante, in questo caso il conducente.<\/p>\n<p><strong>IL CASO:<\/strong> un pedone veniva investito da un ciclomotore mentre attraversava la strada. E riportava gravi lesioni personali. L\u2019investitore percorreva una corsia preferenziale, per giunta nel senso di marcia vietato.\u00a0 Il danneggiato agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni risentiti a causa del sinistro. In primo grado il giudice riconosceva la responsabilit\u00e0 dell\u2019investitore in via esclusiva, condannandolo al risarcimento del danno in favore del pedone danneggiato. L\u2019investitore appellava la sentenza del Tribunale e la Corte territoriale riteneva sussistere un concorso di colpa nella misura del 30% in capo al pedone e conseguentemente riduceva il risarcimento escludendo il danno morale. Il danneggiato ricorreva per Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE: <\/strong>gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso ed affermato che il conducente \u00e8 da considerare esente da responsabilit\u00e0 soltanto se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quindi l&#8217;imprevedibilit\u00e0 ed inevitabilit\u00e0. Se il danneggiante non riesce a fornire tale prova, pu\u00f2 comunque essere valutato l\u2019eventuale concorso di colpa del danneggiato, come precedentemente affermato da altre pronunce della Suprema Corte (<strong><u>Cass. n. 24024\/2014<\/u><\/strong>; <strong><u>Cass.n. 8663\/2017<\/u><\/strong>; <strong><u>Cass. n. 2241\/2019<\/u><\/strong>). Va per\u00f2 tenuto conto di quanto stabilito dal Codice civile: che <strong><u>l&#8217;art. 2054 c.c. <\/u><\/strong>infatti pone la regola in base alla quale <strong>il conducente deve dimostrare di aver\u00a0fatto il possibile per evitare il danno. \u00a0<\/strong>Questa prova liberatoria pu\u00f2 essere fornita allegando l&#8217;imprudenza del pedone <strong>solo se questa si presenti come condotta imprevedibile <\/strong>(<strong><u>Cass. n. 8663\/2017<\/u><\/strong>).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce, non gli \u00e8 automaticamente attribuibile un concorso di colpa nel sinistro che lo vede coinvolto. Infatti il conducente che investe il pedone pu\u00f2 esentarsi da colpa soltanto nel caso in cui possa dimostrare che il danneggiato ha tenuto nell&#8217;attraversare la strada un comportamento imprevedibile, avendo sempre e comunque il conducente l\u2019obbligo di guidare con prudenza. La Cassazione ha infatti recentemente affermato, nell\u2019ordinanza n. 5627\/2020, che la condotta del danneggiato, pedone, va sempre commisurata agli standard di diligenza imposti al danneggiante, in questo caso il conducente. 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