{"id":2371,"date":"2019-04-30T10:41:44","date_gmt":"2019-04-30T08:41:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2371"},"modified":"2019-04-30T10:41:44","modified_gmt":"2019-04-30T08:41:44","slug":"danno-da-ritardo-diagnostico-chiarimenti-della-corte-di-cassazione-sulla-colpa-medica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/danno-da-ritardo-diagnostico-chiarimenti-della-corte-di-cassazione-sulla-colpa-medica\/","title":{"rendered":"Danno da ritardo diagnostico. Chiarimenti della Corte di Cassazione sulla colpa medica"},"content":{"rendered":"<p>Per poter affermare la responsabilit\u00e0 del medico per ritardo nella diagnosi, occorre verificare la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra la condotta omissiva del sanitario ed il danno sofferto dal paziente, attraverso un criterio probabilistico, andando cio\u00e8 ad indagare se il diverso e corretto comportamento del medico avrebbe prodotto<strong> \u201c<\/strong><em><strong>serie ed apprezzabili possibilit\u00e0 di evitare il danno\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n<p>Se in corso di causa sopraggiunga il decesso del paziente, riconducibile al ritardo diagnostico per cui \u00e8 causa, il giudice di merito si trover\u00e0 a dover applicare la regola della\u00a0<strong>preponderanza dell&#8217;evidenza o del &#8220;pi\u00f9 probabile che non&#8221; al nesso\u00a0<\/strong>di causalit\u00e0 fra la condotta omissiva e negligente del medico e tutte le conseguenze dannose che da essa sono scaturite.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto precisato dalla Corte di\u00a0Cassazione con <u>sentenza\u00a0n. 8461\/2019<\/u><\/p>\n<p><strong>IL CASO:<\/strong><\/p>\n<p>A causa dei danni subiti da una donna per ritardo nella diagnosi (carcinoma mammario diagnosticato come benigno), il marito ed i figli agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni (per aver dovuto accudire la madre sia per aver dovuto rinunciare alla sua assistenza parentale, in ragione della malattia e delle precarie condizioni fisiche conseguenti alle cure alle quali si era dovuta sottoporre), la donna successivamente decedeva, in corso di causa.<\/p>\n<p>La domanda veniva rigettata in primo grado, poich\u00e9 il giudice aveva ritenuto che, pur anche se era stata provata la negligenza del medico, non erano emerse prove sufficienti a dimostrare il nesso di causalit\u00e0 con la patologia e con il seguente decesso della paziente che si sarebbe in ogni caso, verificato.<\/p>\n<p>la Corte d&#8217;appello, aveva accolto le pretese risarcitorie degli attori, ma solo in parte, affermando che, anche in caso di diagnosi tempestiva, per la natura della patologie, la signora avrebbe potuto restare in vita solo due anni in pi\u00f9. La decisione era palesemente in contrastante con le risultanze della CTU, che indicavano un periodo di sopravvivenza pi\u00f9 lungo. Gli eredi della vittima ricorrevano per Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE:<\/strong><\/p>\n<p>Gli Ermellini hanno accolto il ricorso ricordano i principi sottesi al nesso di causalit\u00e0 e ribadiscono che occorre utilizzare il<strong>\u00a0criterio probabilistico <\/strong>per valutare se la condotta del medico correttamente e tempestivamente prestata, avrebbe avuto \u201c<strong>serie e apprezzabili possibilit\u00e0 di evitare il danno poi verificatosi\u201d.<\/strong><\/p>\n<p>Poich\u00e9 il medico \u00e8 tenuto a svolgere la propria attivit\u00e0 con diligenza e perizia scientifica, qualora venga accertato che nel caso di specie il medico non ha operato secondo i detti canoni, il giudice, pu\u00f2 ritenere che tale omissione sia\u00a0<strong>stata causa dell&#8217;evento\u00a0lesivo<\/strong>\u00a0e che, diversamente, se fosse stata tenuta la condotta doverosa si sarebbe potuto evitare il verificarsi dell&#8217;evento-danno.<\/p>\n<p>Continua la Corte affermando che anticipare il decesso di una persona gi\u00e0 destinata a morire a causa della patologia che la affligge, costituisce comunque una\u00a0condotta legata da nesso di causalit\u00e0all&#8217;evento morte, con conseguente <strong>diritto al risarcimento del danno in capo agli eredi della vittima. <\/strong><\/p>\n<p>Pertantola Corte d&#8217;appello ha errato nell\u2019affermare che la morte della signora non sarebbe stata evitata dalla diagnosi tempestiva del medico, la quale avrebbe consentito soltanto una sopravvivenza di due anni pi\u00f9 lunga: non ha tenuto conto delle maggiori percentuali di sopravvivenza indicate nell&#8217;accertamento peritale, ben superiori ai due anni prospettati dai giudici, valutando solo parzialmente l\u2019accertamento del perito medico-legale. La sentenza di secondo grado \u00e8 quindi viziata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per poter affermare la responsabilit\u00e0 del medico per ritardo nella diagnosi, occorre verificare la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra la condotta omissiva del sanitario ed il danno sofferto dal paziente, attraverso un criterio probabilistico, andando cio\u00e8 ad indagare se il diverso e corretto comportamento del medico avrebbe prodotto \u201cserie ed apprezzabili possibilit\u00e0 di evitare il danno\u201d. Se in corso di causa sopraggiunga il decesso del paziente, riconducibile al ritardo diagnostico per cui \u00e8 causa, il giudice di merito si trover\u00e0 a dover applicare la regola della\u00a0preponderanza dell&#8217;evidenza o del &#8220;pi\u00f9 probabile che non&#8221; al nesso\u00a0di causalit\u00e0 fra la condotta [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1946,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524,533],"tags":[526,561,1182,1054,572,1183,573,843,844,534,535,559,994],"class_list":["post-2371","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-responsabilita-medica","tag-adriatica-infortuni","tag-assistenza-legale","tag-colpa-medica","tag-consulenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-danno-da-ritardo-diagnostico","tag-malasanita","tag-nesso-causale","tag-nesso-di-causalita","tag-responsabilita-medica","tag-responsabilita-professionale-sanitaria","tag-risarcimento","tag-ritardo-diagnostico"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2371","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2371"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2371\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1946"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2371"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2371"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2371"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}