{"id":2321,"date":"2019-03-01T09:55:28","date_gmt":"2019-03-01T08:55:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2321"},"modified":"2019-03-01T09:55:28","modified_gmt":"2019-03-01T08:55:28","slug":"vaccini-non-sono-sempre-causa-di-autismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/vaccini-non-sono-sempre-causa-di-autismo\/","title":{"rendered":"Vaccini: non sono sempre causa di autismo"},"content":{"rendered":"<p>La diagnosi di autismo nei bambini non \u00e8 sempre collegabile e dovuta alla somministrazione dei vaccini: per poter affermare ci\u00f2, bisogna <strong>DIMOSTRARE IL NESSO DI CAUSALIT\u00c0\u00a0<\/strong>tra la vaccinazione e l\u2019insorgenza della patologia. <u>Ad oggi infatti non \u00e8 ancora stato stabilito con certezza che ci sia una correlazione <\/u><u>scientifica, in termini di causa-effetto, tra autismo e somministrazione di vaccinazioni.<\/u><\/p>\n<p>Per tale motivo il giudice del Tribunale di Trani ha negato l\u2019indennizzo Alla luce <strong>l&#8217;indennizzo di cui alla legge n. 210\/92<\/strong>\u00a0nei confronti di chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermit\u00e0 dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrit\u00e0 psico-fisica (sentenza del 9 gennaio 2019)<\/p>\n<p><strong>IL CASO: <\/strong><\/p>\n<p>i genitori di un minore autistico, agivano in giudizio ritenendo che il figlio avesse diritto all\u2019 indennizzo ex lege n. 210\/92 assumendo che<\/p>\n<p>il figlio, dopo le vaccinazioni obbligatorie aveva manifestato sintomi di encefalopatia: da disturbi del linguaggio con\u00a0<strong>sintomi tipici della sindrome autistica.\u00a0<\/strong>Il nesso causale tra le patologie riscontrate e le vaccinazioni subite dal piccolo, aveva trovato riscontro nella consulenza di parte.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE: <\/strong><\/p>\n<p>il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, affermando che ai fini del riconoscimento dell&#8217;indennizzo occorre che si fornisca la<strong>\u00a0prova della sussistenza del nesso di causalit\u00e0<\/strong>\u00a0tra la vaccinazione obbligatoria e la patologia che si lamenta essere insorta a causa del vaccino.<\/p>\n<p>Richiamata la giurisprudenza della Corte secondo cui tale nesso di causalit\u00e0 pu\u00f2 dirsi sussistente o allorquando il danno pu\u00f2 essere considerato una\u00a0<strong>conseguenza inevitabile della condotta<\/strong>, ovvero allorquando costituisce una conseguenza altamente probabile e verosimile della seconda, sulla base di ragionevoli e seri criteri di probabilit\u00e0 scientifica, che consentano di tradurre in termini di certezze giuridiche, sulla base di ulteriori elementi idonei emersi dagli atti processuali, le astratte conclusioni svolte in termini probabilistici (cfr. Cass. n. 23059\/09).<\/p>\n<p>Il giudice afferma che allo stato attuale le elaborazioni scientifiche secondo cui i vaccini provocano patologie come l&#8217;autismo\u00a0<strong>non abbiano ricevuto la piena condivisione<\/strong>\u00a0da parte della comunit\u00e0 scientifica, pertanto <strong>si esclude che vi siano elementi sufficienti da indurre a ritenere sussistente tale correlazione in termini di certezza o di elevata probabilit\u00e0 statistica.<\/strong><\/p>\n<p>Quindi allo\u00a0stato attuale, anche tenuto conto della letteratura medico scientifica, richiamata dal\u00a0<a href=\"https:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/28754-ctu-la-consulenza-tecnica-d-ufficio-nel-processo-civile.asp\">CTU<\/a>\u00a0e dal CTP, \u201c<em>deve\u00a0<\/em><em><strong>escludersi che possa ritenersi provata la correlazione causale<\/strong><\/em><em>\u00a0tra somministrazione di vaccini e insorgenza di autismo e patologie similari sia in termini di certezza che in termini di elevata probabilit\u00e0 statistica, il che induce ad escludere la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 anche nel caso di specie. La domanda va pertanto rigettata<\/em>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La diagnosi di autismo nei bambini non \u00e8 sempre collegabile e dovuta alla somministrazione dei vaccini: per poter affermare ci\u00f2, bisogna DIMOSTRARE IL NESSO DI CAUSALIT\u00c0\u00a0tra la vaccinazione e l\u2019insorgenza della patologia. Ad oggi infatti non \u00e8 ancora stato stabilito con certezza che ci sia una correlazione scientifica, in termini di causa-effetto, tra autismo e somministrazione di vaccinazioni. Per tale motivo il giudice del Tribunale di Trani ha negato l\u2019indennizzo Alla luce l&#8217;indennizzo di cui alla legge n. 210\/92\u00a0nei confronti di chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie lesioni o infermit\u00e0 dalle quali sia derivata una menomazione permanente della [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1668,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524,533],"tags":[526,561,839,1054,752,843,844,534,535,609,559,754,848],"class_list":["post-2321","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-responsabilita-medica","tag-adriatica-infortuni","tag-assistenza-legale","tag-autismo","tag-consulenza-legale","tag-indennizzo","tag-nesso-causale","tag-nesso-di-causalita","tag-responsabilita-medica","tag-responsabilita-professionale-sanitaria","tag-ricorso","tag-risarcimento","tag-vaccinazioni-obbligatorie","tag-vaccini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2321","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2321"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2321\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1668"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2321"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2321"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2321"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}