{"id":2309,"date":"2019-02-14T11:25:16","date_gmt":"2019-02-14T10:25:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2309"},"modified":"2019-02-14T11:25:16","modified_gmt":"2019-02-14T10:25:16","slug":"colpa-del-pedone-investito-che-attraversa-al-di-fuori-delle-strisce-pedonali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/colpa-del-pedone-investito-che-attraversa-al-di-fuori-delle-strisce-pedonali\/","title":{"rendered":"Colpa del pedone investito che attraversa al di fuori delle strisce pedonali"},"content":{"rendered":"<p>In caso di sinistro stradale c\u2019\u00e8 <strong>RESPONSABILIT\u00c0 CONCORSUALE DEL PEDONE<\/strong> che, non attraversando la strada sulle strisce pedonali, non concede la precedenza agli autoveicoli.<\/p>\n<p>Il principio \u00e8 stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2241\/2019: \u00e8corretto il concorso di colpa attribuito al pedone che abbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, in tal modo omettendo di concedere la precedenza ai veicoli in transito. A nulla rilevano le circostanze che il sinistro si sia verificato in prossimit\u00e0 di un attraversamento pedonale presente nei pressi di una scuola e che il conducente dell\u2019autovettura avrebbe dovuto tenere una condotta prudente.<\/p>\n<p><strong>IL CASO: <\/strong>i familiari di una donna deceduta per essere stata investita da un\u2019autovettura mentre attraversava la strada non sulle strisce pedonali, agivano in giudizio per il risarcimento dei danni. Nel merito veniva riconosciuta la responsabilit\u00e0 concorsuale della donna deceduta e la percentuale di concorso, in appello, veniva determinata nella misura del 60% a carico dell\u2019automobilista e del 40% a carico della defunta. I familiari della vittima ricorrevano per Cassazione contestando la non adeguata considerazione della condotta del conducente, che avrebbe dovuto guidare con la massima prudenza, trovandosi a transitare nei pressi di un edificio scolastico e negando la corresponsabilit\u00e0 del pedone che, sebbene stesse attraversando al di fuori delle strisce, si trovava comunque a pochissimi metri delle stesse e comunque in una zona con presenza di segnaletica di pericolo per attraversamento di bambini.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE: <\/strong>la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ribadendo che, nonostante la presunzione di colpa al 100% nei confronti del conducente, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che nel sinistro \u00e8 ravvisabile un concorso di colpa della vittima in quanto la sua condotta rappresenta una &#8220;<em><strong>concausa nella produzione dell&#8217;evento<\/strong><\/em><em>\u00a0atteso che sul\u00a0<\/em><em><strong>pedone che attraversi<\/strong><\/em><em>\u00a0la strada al di fuori delle strisce pedonali grava\u00a0<\/em><em><strong>l&#8217;obbligo di dare la precedenza ai veicoli<\/strong><\/em><em>.<\/em>&#8220;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di sinistro stradale c\u2019\u00e8 RESPONSABILIT\u00c0 CONCORSUALE DEL PEDONE che, non attraversando la strada sulle strisce pedonali, non concede la precedenza agli autoveicoli. 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