{"id":2283,"date":"2019-01-09T11:41:26","date_gmt":"2019-01-09T10:41:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2283"},"modified":"2019-01-09T11:41:26","modified_gmt":"2019-01-09T10:41:26","slug":"incidente-provocato-da-cane-randagio-il-comune-e-sempre-responsabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/incidente-provocato-da-cane-randagio-il-comune-e-sempre-responsabile\/","title":{"rendered":"Incidente provocato da cane randagio: il comune \u00e8 sempre responsabile?"},"content":{"rendered":"<p>Il danneggiato in occasione di sinistro stradale, causato da cane randagio, che intenda ottenere risarcimento dal Comune, deve dimostrarne la colpa.<\/p>\n<p>Infatti, per affermare la responsabilit\u00e0 del Comune non \u00e8 sufficiente che l\u2019ente venga annoverato dalla legge regionale tra i soggetti tenuti a contrastare il randagismo, sar\u00e0 il danneggiato a dover provare la colpa del Comune nel caso concreto perch\u00e9 il fatto dell\u2019attraversamento della strada da parte di cane randagio \u00e8 prevedibile. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione con <u>ordinanza n. 31957\/2018<\/u><\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong>: un automobilista riportava lesioni personali a causa di sinistro provocato dall\u2019impatto dell\u2019autovettura con un cane randagio. La vittima chiamava in causa la Provincia per il risarcimento dei danni ma la stessa eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. L\u2019automobilista allora citava in giudizio il Comune. Il giudice rigettava la domanda attorea ritenendo non responsabili n\u00e9 la Provincia n\u00e9 il Comune, avendo peraltro quest\u2019ultimo dimostrato di aver diligentemente e correttamente assolto il dovere di vigilanza sui cani randagi.<\/p>\n<p>Il danneggiato allora ricorreva in appello, all\u2019esito del quale il giudice riteneva responsabile il Comune per avere adeguatamente dimostrato di avere adempiuto l\u2019obbligo di contrasto del randagismo, con condanna al risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali.<\/p>\n<p>Il Comune ricorreva per Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: il ricorso veniva accolto con rinvio al Tribunale sulla base delle seguenti considerazioni: \u201c <em>La giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe ha preteso che <\/em><em><strong>il danneggiante si facesse carico dell\u2019onere di individuare non in astratto, bens\u00ec in concreto, il comportamento colposo ascritto all\u2019amministrazione comunale<\/strong><\/em><em>. Non basta, infatti, che la normativa regionale individui nel Comune il soggetto \u2026avente il compito di controllo e di gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello pi\u00f9 specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi \u2026occorrendo che <\/em><em><strong>chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall\u2019ente e la riconducibilit\u00e0 dell\u2019evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalit\u00e0 omissiva<\/strong><\/em>\u201d. Sar\u00e0 il giudice del rinvio a dover accertare se, in base al caso concreto ed alle circostanze specifiche, il danno si sarebbe evitato con uno \u201csforzo ragionevole\u201d, anche considerando che l\u2019impatto tra il cane randagio e la vettura del danneggiato \u00e8 avvenuto fuori dal centro abitato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il danneggiato in occasione di sinistro stradale, causato da cane randagio, che intenda ottenere risarcimento dal Comune, deve dimostrarne la colpa. Infatti, per affermare la responsabilit\u00e0 del Comune non \u00e8 sufficiente che l\u2019ente venga annoverato dalla legge regionale tra i soggetti tenuti a contrastare il randagismo, sar\u00e0 il danneggiato a dover provare la colpa del Comune nel caso concreto perch\u00e9 il fatto dell\u2019attraversamento della strada da parte di cane randagio \u00e8 prevedibile. \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 31957\/2018 IL CASO: un automobilista riportava lesioni personali a causa di sinistro provocato dall\u2019impatto dell\u2019autovettura con un cane [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2284,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[525,524],"tags":[526,561,902,1054,572,1131,733,527,951,559,566],"class_list":["post-2283","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-infortunistica-stradale","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assistenza-legale","tag-codice-della-strada","tag-consulenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-incidente-provocato-da-cane-randagio","tag-incidente-stradale","tag-infortunistica-stradale","tag-responsabilita-del-comune","tag-risarcimento","tag-sinistro-stradale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2283","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2283"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2283\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2284"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2283"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2283"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2283"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}