{"id":2253,"date":"2018-11-20T10:58:30","date_gmt":"2018-11-20T09:58:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2253"},"modified":"2018-11-20T10:58:30","modified_gmt":"2018-11-20T09:58:30","slug":"responsabilita-medica-le-compagnie-assicurative-devono-partecipare-all-atp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-medica-le-compagnie-assicurative-devono-partecipare-all-atp\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 medica: le compagnie assicurative devono partecipare all&#8217; ATP"},"content":{"rendered":"<p><strong>L\u2019 Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ha scopo conciliativo, quindi devono prendervi parte anche le Assicurazioni<\/strong>, anche in mancanza di decreto attuativo: infatti l\u2019art. 8 della <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2017\/03\/17\/17G00041\/sg\">L. n. 24\/2017<\/a> (Legge Geli-Bianco) prevede che il danneggiato possa agire giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti ma debba preventivamente fare ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l\u2019Accertamento Tecnico Preventivo a fini conciliativi, il quale diventa condizione di procedibilit\u00e0 ed a cui sono obbligate a partecipare le parti e le Compagnie Assicurative, come recentemente affermato dal Tribunale di Benevento in un\u2019ordinanza che aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia.<\/p>\n<p><strong>IL CASO: <\/strong><\/p>\n<p>per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta negligente, imprudente ed imperita di alcuni sanitari, il paziente danneggiato esperiva ricorso per ATP che veniva notificato anche alle Compagnie assicurative della struttura sanitaria e dei medici Le Compagnie di assicurazione si costituivano in giudizio eccependo la loro presunta carenza di legittimazione passiva, in quanto l\u2019art. 12 cit. l. n. 24\/2017, subordina la possibilit\u00e0 dell&#8217;azione diretta nei loro confronti all&#8217;emanazione di decreti ministeriali.<\/p>\n<p><strong>LA PRONUNCIA<\/strong><strong>: <\/strong>il giudice ha affermato che, nonostante il danneggiato non abbia ancora la possibilit\u00e0 di agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni, a causa della mancanza dei decreti attuativi, <strong>la partecipazione delle Assicurazioni all&#8217;A.T.P. deve ritenersi, opportuna, necessaria ed obbligatoria<\/strong>, stando alla lettera dell&#8217;art. 8 comma 4 della legge Gelli-Bianco, che sancisce appunto l\u2019obbligo, per le Compagnie assicurative, di formulare l&#8217;offerta di risarcimento a conclusione della fase conciliativa, oppure di comunicare i motivi per cui ritengono di non poterla o doverla formulare. Altro motivo \u00e8 quello di evitare di dover procedere ad una nuova consulenza tecnica d\u2019ufficio nell&#8217;eventuale successivo giudizio di merito, poich\u00e9 la mancata partecipazione all&#8217;A.T.P. della compagnia di assicurazione renderebbe la C.T.U. non opponibile in sede di giudizio ordinario.<\/p>\n<p>L\u2019ordinanza in discorso precisa che \u00e8 da ritenere che il legislatore, ha s\u00ec subordinato la possibilit\u00e0 dell&#8217;azione diretta nei confronti delle Compagnie di assicurazioni delle strutture sanitarie alla emanazione dei decreti ministeriali, ma nel contempo ha voluto prevedere come necessaria la presenza delle Compagnie nell&#8217;A.T.P., per garantire che il tentativo di conciliazione venga effettivamente esperito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019 Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ha scopo conciliativo, quindi devono prendervi parte anche le Assicurazioni, anche in mancanza di decreto attuativo: infatti l\u2019art. 8 della L. n. 24\/2017 (Legge Geli-Bianco) prevede che il danneggiato possa agire giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni subiti ma debba preventivamente fare ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per l\u2019Accertamento Tecnico Preventivo a fini conciliativi, il quale diventa condizione di procedibilit\u00e0 ed a cui sono obbligate a partecipare le parti e le Compagnie Assicurative, come recentemente affermato dal Tribunale di Benevento in un\u2019ordinanza che aderisce al prevalente orientamento giurisprudenziale in [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2254,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524,533],"tags":[1046,1047,526,610,561,1053,620,1054,534,535,609,559],"class_list":["post-2253","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-responsabilita-medica","tag-accertamento-della-responsabilita-medica","tag-accertamento-tecnico-preventivo","tag-adriatica-infortuni","tag-assicurazione","tag-assistenza-legale","tag-atp","tag-compagnie-assicurative","tag-consulenza-legale","tag-responsabilita-medica","tag-responsabilita-professionale-sanitaria","tag-ricorso","tag-risarcimento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2253","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2253"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2253\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2254"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2253"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2253"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2253"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}