{"id":2243,"date":"2018-11-06T09:58:18","date_gmt":"2018-11-06T08:58:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2243"},"modified":"2018-11-06T09:58:18","modified_gmt":"2018-11-06T08:58:18","slug":"danno-da-lesione-del-rapporto-parentale-conseguente-alla-macrolesione-del-congiunto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/danno-da-lesione-del-rapporto-parentale-conseguente-alla-macrolesione-del-congiunto\/","title":{"rendered":"Danno da lesione del rapporto parentale conseguente alla macrolesione del congiunto"},"content":{"rendered":"<p><strong>I<\/strong><u><strong> familiari del soggetto che abbia subito lesioni gravemente invalidanti, a causa di fatto illecito altrui hanno diritto al risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, quale conseguenza immediata e diretta dell\u2019illecito<\/strong><\/u>.<\/p>\n<p>Occorre precisare, nel silenzio del legislatore, cosa debba intendersi per macrolesioni:<\/p>\n<ul>\n<li><u>l\u2019ISVAP<\/u> ha definito lesioni gravi le menomazioni che comportino un danno biologico con <strong>postumi permanenti superiori al 50%.<\/strong> Questo riferimento per\u00f2 non deve essere considerato in maniera rigida ma occorre effettuare una verifica per ogni singolo caso, perch\u00e9 anche una lesione con postumi valutati in misura inferiore pu\u00f2 essere grave: si pensi alla menomazione dell\u2019apparato genitale che viene valutata intorno al 20-30% ma cha ha notevoli risvolti negativi per la vita di coppia e relazionale.<\/li>\n<li><u>la Corte di Cassazione<\/u> ha fissato lo spartiacque nella <strong>capacit\u00e0 dell\u2019illecito che ha causato le gravi menomazioni a \u201c <\/strong><em><strong>configurare sofferenza di particolare gravit\u00e0\u2019<\/strong><\/em><strong>\u201d andando a compromettere lo \u201c <\/strong><em><strong>svolgimento delle relazioni affettive<\/strong><\/em><strong>\u201d<\/strong> (Cass. n. 14040\/2013).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Quindi il giudice dovr\u00e0 valutare caso per caso, alla luce delle prove fornite dalla parte lesa che agisce per il risarcimento, su cui incombe l\u2019onere della prova e che dovr\u00e0 dimostrare come e perch\u00e9 la grave menomazione del congiunto abbia provocato il danno.<\/p>\n<p>Si \u00e8 approdati oggi al riconoscimento del diritto dei congiunti al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalle macrolesioni subite dal familiare, dopo una lunga elaborazione giurisprudenziale:<\/p>\n<ul>\n<li><u>INIZIALMENTE<\/u> il diritto al risarcimento del familiare del macroleso si riteneva non sussistere perch\u00e9, <u>partendo dal principio di cui all\u2019art. 1223 c.c., in base al quale il risarcimento dei danni spetta solo se essi siano conseguenza immediata e diretta<\/u> di un fatto, <u>la giurisprudenza riteneva che l\u2019unica conseguenza immediata e diretta fosse quella subita dalla vittima primaria e quindi dal macroleso<\/u>.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><u>SUCCESSIVAMENTE<\/u> si \u00e8 fatto strada un diverso orientamento, che ha portato oggi a riconoscere il danno non patrimoniale ai familiari del macroleso, in base al quale se la vittima risente postumi invalidanti cos\u00ec gravi da perdere le capacit\u00e0 pi\u00f9 fondamentali dell\u2019individuo, in tal caso \u00e8 risarcibile il danno dei prossimi congiunti che va assimilato al caso morte, e provoca un grave pregiudizio morale sui parenti in modo diretto ed immediato. (Cass. n. 9113\/1983) . Si trattava all\u2019epoca di un orientamento isolato a cui ha fatto eco la sentenza de Tribunale di Milano n. 4768\/1990 in cui \u00e8 stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunto in quanto le macrolesioni del familiare avevano creato gravi conseguenze psicofisiche per lo sconvolgimento del \u201c<em>menage familiare\u201d<\/em>.Dopo tali sentenza \u00e8 partita una serie di pronunce a favore del riconoscimento del danno non patrimoniale in capo ai prossimi congiunti del macroleso. Si era pertanto creato un contrasto in seno alla Suprema Corte, risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9556\/2002 con cui gli Ermellini hanno affermato il principio in base al quale \u201c <em><strong>ai prossimi congiunti di persona che abbi subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell\u2019art. 1223 cc., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile<\/strong><\/em>\u201d .<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I familiari del soggetto che abbia subito lesioni gravemente invalidanti, a causa di fatto illecito altrui hanno diritto al risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, quale conseguenza immediata e diretta dell\u2019illecito. 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Questo riferimento per\u00f2 non deve essere considerato in maniera rigida ma occorre effettuare una verifica per ogni singolo caso, perch\u00e9 anche una lesione con postumi valutati in misura inferiore pu\u00f2 essere grave: si pensi alla menomazione dell\u2019apparato genitale che [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1783,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[526,561,1054,572,1120,1034,1121,1122,1123,559,574],"class_list":["post-2243","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assistenza-legale","tag-consulenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-danno-da-lesione-del-rapporto-parentale","tag-diritto-al-risarcimento","tag-isvap","tag-macrolesioni","tag-postumi-permanenti","tag-risarcimento","tag-sentenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2243","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2243"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2243\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2243"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2243"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2243"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}