{"id":2170,"date":"2018-09-13T14:52:31","date_gmt":"2018-09-13T12:52:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2170"},"modified":"2018-10-04T13:56:12","modified_gmt":"2018-10-04T13:56:12","slug":"sinistri-stradali-obbigo-di-soccorso-cosa-dice-la-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/sinistri-stradali-obbigo-di-soccorso-cosa-dice-la-legge\/","title":{"rendered":"Sinistri stradali \u2013 obbigo di soccorso: cosa dice la legge"},"content":{"rendered":"<p>Chiunque sia coinvolto in un <strong>incidente stradale con feriti<\/strong> ha l\u2019obbligo giuridico di fermarsi ed allertare i soccorsi.<\/p>\n<p>Il codice della strada \u00e8 chiarissimo sul punto: <u>l\u2019art. 189 C.d.S.<\/u>infatti sancisce il dovere dell\u2019utente della strada di fermarsi a prestare la dovuta assistenza ai feriti di un incidente stradale.<\/p>\n<p>Chi non ottempera rischia condanna alla <strong>reclusione da sei mesi a tre ann<\/strong>i. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della <strong>sospensione della patente di guida<\/strong> (<u>art. 189 C.d.S comma 6)<\/u><\/p>\n<p><strong>ART. 189 CODICE STRADA<\/strong><\/p>\n<p>1. L&#8217;utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l&#8217;obbligo di fermarsi e di prestare l&#8217;assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona<\/p>\n<p>2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinch\u00e9 non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l&#8217;accertamento delle responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p>3. Ove dall&#8217;incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell&#8217;art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l&#8217;immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l&#8217;esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalit\u00e0 dell&#8217;incidente.<\/p>\n<p>4. In ogni caso i conducenti devono, altres\u00ec, fornire le proprie generalit\u00e0, nonch\u00e9 le altre informazioni utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.<\/p>\n<p>5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all&#8217;obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 296 euro a 1.183 euro. (5) In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l&#8217;applicazione della revisione di cui all&#8217;articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (1)<\/p>\n<p>6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all&#8217;obbligo di fermarsi, \u00e8 punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall&#8217;articolo 280 del medesimo codice, ed \u00e8 possibile procedere all&#8217;arresto, ai sensi dell&#8217;articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti. (1) (3)<\/p>\n<p>7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all&#8217;obbligo di prestare l&#8217;assistenza occorrente alle persone ferite, \u00e8 punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. (1) (3)<\/p>\n<p>8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall&#8217;incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non \u00e8 soggetto all&#8217;arresto stabilito per il caso di flagranza di reato. (6)<\/p>\n<p>8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6. (2)<\/p>\n<p>9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. (5)<\/p>\n<p>9-bis. L&#8217;utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o pi\u00f9 animali d&#8217;affezione, da reddito o protetti, ha l&#8217;obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano sub\u00ecto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656.(5) Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o pi\u00f9 animali d&#8217;affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all&#8217;obbligo di cui al periodo precedente \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 331. (4) (5)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chiunque sia coinvolto in un incidente stradale con feriti ha l\u2019obbligo giuridico di fermarsi ed allertare i soccorsi. Il codice della strada \u00e8 chiarissimo sul punto: l\u2019art. 189 C.d.S.infatti sancisce il dovere dell\u2019utente della strada di fermarsi a prestare la dovuta assistenza ai feriti di un incidente stradale. Chi non ottempera rischia condanna alla reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (art. 189 C.d.S comma 6) ART. 189 CODICE STRADA 1. 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