{"id":2093,"date":"2018-07-19T11:06:50","date_gmt":"2018-07-19T09:06:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2093"},"modified":"2018-07-19T11:06:50","modified_gmt":"2018-07-19T09:06:50","slug":"caduta-a-causa-di-una-buca-nessun-risarcimento-se-e-superficiale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/caduta-a-causa-di-una-buca-nessun-risarcimento-se-e-superficiale\/","title":{"rendered":"Caduta a causa di una buca: nessun risarcimento se \u00e8 superficiale"},"content":{"rendered":"<p><strong>Esclusa la responsabilit\u00e0 del Comune laddove il pedone avrebbe potuto evitare la caduta con l\u2019ordinaria diligenza in quanto la buca era superficiale e quindi visibile e facilmente evitabile.<\/strong><\/p>\n<p>In altre parole, nessuna responsabilit\u00e0 a carico del comune se la caduta sia dovuta alla distrazione del pedone, il cui comportamento imprudente interrompe il nesso di causalit\u00e0. Ci\u00f2 \u00e8 quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con <strong><a href=\"\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/ORDINANZA-17324-2018.pdf\">ordinanza\u00a0n. 17324\/2018<\/a>.<\/strong><\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong><strong>: <\/strong>una donna cadeva in strada riportando lesioni personali e chiedeva il risarcimento dei danni al comune assumendo che la caduta era stata causata dalla presenza di una buca sul manto stradale<strong>. <\/strong> Nel merito la domanda era stata respinta in quanto la corte territoriale aveva accertato che sul luogo del sinistro non sussisteva alcuna insidia: vi era infatti solo una rottura molto superficiale dell&#8217;asfalto e non una buca, inoltre l&#8217;incidente era avvenuto alle ore 8 del mattino in condizioni di perfetta visibilit\u00e0\u2026&#8221;<em>la danneggiata era perfettamente consapevole, ovvero avrebbe potuto esserlo con l&#8217;ordinaria diligenza, delle condizioni difficoltose di percorrenza del tratto in oggetto<\/em>&#8220;, pertanto l\u2019evento dannoso era da ritenersi determinato esclusivamente dalla condotta poco attenta della donna.<\/p>\n<p>La donna ricorreva per Cassazione lamentando una violazione dell&#8217;art. 2051 c.c. in quanto l\u2019ente proprietario\/gestore della strada, nella fattispecie il Comune, era da ritenersi responsabile per gli obblighi di custodia connessi.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: la Corte ha ritenuto il ricorso infondato per avere i giudici dell\u2019appello correttamente accertato che se la danneggiata avesse tenuto un comportamento diligente, il fatto si sarebbe potuto evitare. Richiamate le recenti ordinanze in materia di responsabilit\u00e0<strong> civile<\/strong>\u00a0derivante dall&#8217;obbligo di custodia (nn. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018), ha affermato che <strong>il pedone non ha diritto ad alcun risarcimento se poteva evitare la buca: quanto pi\u00f9 il danno \u00e8 prevedibile e quindi e superata attraverso l&#8217;adozione da parte del danneggiato delle cautele<\/strong> normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto pi\u00f9 incidente deve considerarsi il nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019evento dannoso ed il comportamento imprudente del medesimo.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.studiocataldi.it\/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=31102\"><u>Cass., VI civ., ord. n. 17324\/2018<\/u><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esclusa la responsabilit\u00e0 del Comune laddove il pedone avrebbe potuto evitare la caduta con l\u2019ordinaria diligenza in quanto la buca era superficiale e quindi visibile e facilmente evitabile. 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