{"id":2088,"date":"2018-07-13T11:04:48","date_gmt":"2018-07-13T09:04:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2088"},"modified":"2018-07-13T11:04:48","modified_gmt":"2018-07-13T09:04:48","slug":"responsabilita-medica-legittimazione-passiva-della-compagnia-nell-atp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-medica-legittimazione-passiva-della-compagnia-nell-atp\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 medica &#8211; Legittimazione passiva della compagnia nell\u2019 ATP"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il paziente danneggiato, che intenda richiedere il risarcimento dei danni subiti, nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo della responsabilit\u00e0 sanitaria, pu\u00f2\u00a0<\/strong><strong>chiamare direttamente la Compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico.<\/strong> Questo \u00e8 quanto previsto dal Tribunale di Verona con l\u2019ordinanza del 10 maggio 2018, sottoriportata, con la quale il giudice si \u00e8 espresso in merito alla legittimazione dell\u2019assicurazione a partecipare all\u2019ATP, in merito alla quale si sono formati orientamenti divergenti:<\/p>\n<ul>\n<li>da un lato c\u2019\u00e8 chi sostiene che, per poter stabilire se l\u2019assicurazione debba o meno essere chiamata, occorra valutare l\u2019azione di merito che il paziente vuole poi esperire: se l\u2019azione risarcitoria \u00e8 diretta all\u2019assicurazione della struttura o del medico, certamente la medesima assicurazione deve essere chiamata in sede di ATP, questo in linea di principio, atteso che manca ancora il decreto attuativo per cui al momento il danneggiato pu\u00f2 convenire in ATP solo la struttura sanitaria o il medico;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>dall\u2019altro lato c\u2019\u00e8 invece chi sostiene che le Compagnie abbiano gi\u00e0 la legittimazione passiva in ATP.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: in base all\u2019ordinanza in discorso, la compagnia deve essere chiamata in causa nell\u2019ATP a prescindere dal successivo giudizio, per motivi di economia processuale e a fini transattivi: ci\u00f2 permette \u201c di meglio perseguire la finalit\u00e0 conciliativa che caratterizza l\u2019istituto e che vale a contraddistinguerlo, sotto tale profili, dalla mediazione \u2026.\u201d <strong>Pertanto le parti necessarie in sede di ATP sono tutti i soggetti che per il paziente sono obbligati a risarcire il danno<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>LA SENTENZA: <\/strong><\/p>\n<p>R E P U B B L I C A I T A L I A N A<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>Tribunale Ordinario di Verona<\/p>\n<p>TERZA SEZIONE civile<\/p>\n<p>Il giudice dott. Massimo Vaccari<\/p>\n<p>Ha pronunciato la seguente<\/p>\n<p>ORDINANZA<\/p>\n<p>Nel procedimento di A.t.p. promosso da<\/p>\n<p>An. Sa. con l&#8217;avv. GIATTI MONICA<\/p>\n<p>Contro<\/p>\n<p>AZIENDA ULSS 9 &#8211; SCALIGERA con gli avv.ti B. Bolognesi e A. Azzini;<\/p>\n<p><span lang=\"en-US\">Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Rappresentanza<\/span><\/p>\n<p>Generale per l&#8217;Italia, con gli avv.ti Massimiliano Scipioni e Tiziana<\/p>\n<p>Miani-Calabrese del Foro di Milano;<\/p>\n<p><strong>Fatto<\/strong><br \/>\nA scioglimento della riserva<\/p>\n<p>assunta all&#8217;udienza del 10 maggio 2018;<\/p>\n<p>1. Sull&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia di assicurazione della struttura sanitaria<\/p>\n<p>L&#8217;eccezione, che si fonda sulla assenza nell&#8217;attuale assetto normativo di una disciplina che consenta l&#8217;azione diretta del danneggiato nei confronti della assicurazione della struttura sanitaria o del sanitario, va disattesa.<\/p>\n<p>Il dedotto profilo infatti, ad avviso di questo giudice, non rileva ai fini del coinvolgimento dei predetti soggetti nel procedimento di ATP.<\/p>\n<p>La questione invero \u00e8 assai controversa.<\/p>\n<p>Secondo un primo orientamento, prevalente in dottrina, l&#8217;individuazione delle parti chiamate a partecipare al procedimento di ATP dipende dal tipo di azione di merito che il danneggiato intende esperire. Pertanto se essa si dovesse fondare sull&#8217;art. 7 l.24\/2017 il giudizio dovrebbe essere promosso nei confronti della struttura sanitaria o dell&#8217;esercente la professione sanitaria o di entrambi. Se l&#8217;azione risarcitoria avesse carattere diretto, come consente il nuovo art. 12 l.24\/2017, legittimata passiva sarebbe anche la compagnia assicuratrice dell&#8217;una o dell&#8217;altro.<\/p>\n<p>Tale premessa comporta che, poich\u00e9 le disposizioni di cui all&#8217;azione diretta nei confronti dell&#8217;assicurazione si applicano, ai sensi del comma 6 dell&#8217;art. 12, a decorrere dall&#8217;entrata in vigore del decreto ministeriale che dovr\u00e0 essere emanato (entro 120 giorni) a norma dell&#8217;art. 10, comma 6 (ove devono essere dettati requisiti minimi sulle polizze assicurative), fino a quando non verr\u00e0 approvato tale decreto il danneggiato potr\u00e0 convenire nell&#8217;ATP solo la struttura sanitaria o il professionista sanitario (in giurisprudenza per tale soluzione si vedano: Trib. Venezia, sez. II civile, 11 settembre 2017; Trib. Padova, sez. ricorsi, 27 novembre 2017, oltre che le pronunce citate dalla Berkshire).<\/p>\n<p>A questo indirizzo se ne contrappone un altro (Trib. Venezia, sez. II 18 gennaio 2018; Trib. Verona, sez. III civile, 31 gennaio 2018) che evidenzia, a ragione, come la necessit\u00e0 della partecipazione delle compagnie assicuratrici dell&#8217;ente ospedaliero o del professionista discenda sia dalla funzione conciliativa dell&#8217;istituto che dal dato normativo, che precisa come tali soggetti sono parti del procedimento e, per di pi\u00f9, quelle principalmente onerate della proposta conciliativa.<\/p>\n<p>Un ulteriore riscontro a tale ricostruzione \u00e8 stata rinvenuta nella clausola di salvezza con cui esordisce l&#8217;art. 12 che fa espressamente &#8220;salve le disposizioni dell&#8217;articolo 8&#8221;. Orbene, questo giudice ritiene maggiormente condivisibile il secondo dei succitati indirizzi.<\/p>\n<p>A conforto delle condivisibili cui esso giunge militano ulteriori considerazioni rispetto a quelle sopra esposte.<\/p>\n<p>Innanzitutto la possibilit\u00e0 di coinvolgere gi\u00e0 nell&#8217;ATP le compagnie di assicurazione consente, anche sotto il profilo funzionale, di meglio perseguire la finalit\u00e0 conciliativa che caratterizza l&#8217;istituto e che vale a contraddistinguerlo, sotto tale profilo, dalla mediazione, che pure pu\u00f2 essere esperita in alternativa all&#8217;ATP, ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 8, ma nella quale le compagnie di assicurazione raramente vengono coinvolte (si tratta per lo pi\u00f9 delle ipotesi in cui vi sia controversia sul rapporto assicurativo o in cui il giudice demandi la mediazione anche su di esso).<\/p>\n<p>Ancora, non va trascurato che il danneggiato sar\u00e0 indotto a convenire nella procedura stragiudiziale tutti i potenziali soggetti passivi della azione risarcitoria dalla peculiare disciplina in tema di spese che \u00e8 contenuta nel comma 4 dell&#8217;art. 8.<\/p>\n<p>Tale norma prevede infatti, come conseguenza della mancata partecipazione all&#8217;ATP, la condanna, con il provvedimento che definisce il successivo giudizio (l&#8217;uso del tempo indicativo presente induce ad escludere qualsiasi discrezionalit\u00e0 del giudice al riguardo), della parte, pur vittoriosa, che abbia disatteso la prescrizione normativa al pagamento delle spese di consulenza e di assistenza legale, relative sia al procedimento di ATP che a quello di merito (non anche per\u00f2 le spese dei successivi gradi di giudizio), oltre che di una pena pecuniaria, che, si noti non \u00e8 quantificata n\u00e9 nel minimo n\u00e9 nel massimo, a vantaggio di tutte le altre parti cha abbiano invece partecipato al procedimento.<\/p>\n<p>Infine giova anche evidenziare che, per molti anni a venire, gli ATP riguarderanno ipotesi di responsabilit\u00e0 da valutarsi sulla scorta delle discipline di diritto sostanziale anteriori alla legge Gelli (si tratta delle norme del codice civile e della l. 8 novembre 2012 n. 189, c.d. legge Balduzzi, per i fatti commessi dopo l&#8217;entrata in vigore della stessa), cosicch\u00e8 la definizione dell&#8217;ambito soggettivo dell&#8217;istituto non pu\u00f2 dipendere dalla piena entrata in vigore delle nuove norme.<\/p>\n<p>Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve ritenersi che sono parti necessarie dell&#8217;ATP di cui all&#8217;art. 8 l. 24\/2017 tutti i soggetti che il ricorrente prospetti come obbligati al risarcimento dei danni lamentati, compreso l&#8217;esercente la professione sanitaria autore della condotta illecita, anche se dipendente della struttura, che gi\u00e0 fosse stato individuato in quella fase ovvero quelle che possono partecipare all&#8217;eventuale giudizio di merito.<\/p>\n<p>2. Le ulteriori eccezioni della compagnia<\/p>\n<p>Va parimenti disattesa anche l&#8217;ulteriore eccezione, sollevata sempre dalla compagnia Berkshire Hathaway International Insurance Limited, di mancanza di copertura del sinistro per cui \u00e8 causa in quanto esorbitante rispetto al s.i.r, previsto nella polizza in quanto prematura. Essa infatti non tiene conto del fatto che una pi\u00f9 precisa quantificazione dei danni patiti dalla ricorrente potr\u00e0 aversi solo dopo l&#8217;esito del richiesto ATP.<\/p>\n<p>Analoga considerazione vale per l&#8217;eccezione di inoperativit\u00e0 della polizza atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia, la ricorrente, nella parte narrativa del ricorso, ha addebitato alla struttura due distinti profili di negligenza, ovvero l&#8217;averle applicato un espansore tessutale difettoso e l&#8217;aver tardato nella sostituzione di esso, sebbene nel corso della degenza successiva all&#8217;intervento di mastectomia vi fossero state alcune evidenze del malfunzionamento del dispositivo.<\/p>\n<p>3. L&#8217;ulteriore corso del giudizio.<\/p>\n<p>Per quanto attiene all&#8217;ulteriore corso del giudizio la chiamata della societ\u00e0 produttrice della protesi \u00e8 incompatibile con la necessit\u00e0 di osservare il termine semestrale che l&#8217;art. 8 fissa per lo svolgimento dell&#8217;ATP, e che, non a caso, \u00e8 definito \u201cperentorio\u201d.<\/p>\n<p>Ad avviso di questo Giudice tale qualificazione rivela la volont\u00e0 del legislatore di discostarsi dalla scelta fatta con il procedimento ex art. 445-bis c.p.c., che pure costituisce il modello di riferimento del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. di cui alla legge 24\/2017, poich\u00e9 per esso non \u00e8 previsto nessun termine per lo svolgimento dell&#8217;ATP.<\/p>\n<p>In ogni caso le risultanze dell&#8217;ATP potranno essere utilizzate nei confronti del terzo anche nell&#8217;eventuale futuro giudizio di merito che dovesse essere promosso nei suoi confronti atteso che per giurisprudenza consolidata \u201cil giudice pu\u00f2 utilizzare anche le prove raccolte in un diverso processo tra le stesse o diverse parti, senza che sia deducibile alcuna violazione del contraddittorio poich\u00e9 a rilevare \u00e8 l&#8217;effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo nel quale la prova viene utilizzata\u201d (Cassazione civile, sez. III, n. 11555\/2013).<\/p>\n<p>4. La richiesta di nomina di un collegio peritale<\/p>\n<p>Va anche disattesa la richiesta della difesa della ricorrente di nomina di un collegio peritale ai sensi dell&#8217;art. 15 l.24\/2017.<\/p>\n<p>Ad avviso di questo giudice infatti pu\u00f2 escludersi gi\u00e0 solo sulla base di tale norma che essa imponga al giudice di affiancare sempre ed in ogni caso al medico legale uno specialista, anche perch\u00e9 essa non prevede una qualche sanzione, quale ad esempio la nullit\u00e0 delle operazioni peritali, nel caso di inosservanza di quella indicazione.<\/p>\n<p>Ma nemmeno sotto il profilo funzionale la previsione pu\u00f2 essere interpretata nel senso proposto dalla ricorrente.<\/p>\n<p>Infatti non si comprende la ragione per cui il giudice dovrebbe procedere alla designazione di uno specialista anche quando, come nel caso di specie, non vi sia la necessit\u00e0 di avvalersi delle sue conoscenze, e tenuto conto che per converso la ricerca di esso dilaterebbe i tempi di svolgimento del procedimento e il rischio di non poter osservare il succitato termine perentorio.<\/p>\n<p>Non va poi trascurato che nell&#8217;eventuale giudizio di merito, qualora l&#8217;ATP non sortisse esito conciliativo, potr\u00e0 essere sempre valutata la necessit\u00e0 di integrare la ctu medico legale attraverso la nomina in quella fase di uno specialista.<\/p>\n<p>5. L&#8217;addebito delle spese<\/p>\n<p>Infine va evidenziato fin da ora che le spese dell&#8217;ATP dovranno gravare sulla ricorrente e non sullo Stato, atteso che dalla delibera del CdO che \u00e8 stata allegata al ricorso risulta che la Sa. \u00e8 stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la fase di mediazione che si \u00e8 gi\u00e0 svolta.<\/p>\n<p>Del resto la Sa. non avrebbe potuto essere ammessa a tale beneficio anche per l&#8217;ATP poich\u00e8 esso \u00e8 previsto in alternativa alla mediazione, quale condizione di procedibilit\u00e0 della domanda risarcitoria da responsabilit\u00e0 sanitaria, dal comma 2 dell&#8217;art.8 l.24\/2017.<\/p>\n<p>E&#8217; appena il caso di osservare poi che non occorre alcuna revoca del provvedimento del CdO atteso che, come detto, esso non riguarda il presente procedimento.<\/p>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Rigetta la richiesta di autorizzazione alla chiamata di terzo e di estromissione avanzate dalla Berkshire Hathaway International Insurance Limited.<\/p>\n<p>Fissa per il conferimento dell&#8217;incarico al gi\u00e0 nominato ctu dott. G.Castellani l&#8217;udienza dell&#8217;8 giugno 2018 h.12.00 alla quale rinvia la causa.<\/p>\n<p>Verona 10\/05\/2018<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il paziente danneggiato, che intenda richiedere il risarcimento dei danni subiti, nel procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo della responsabilit\u00e0 sanitaria, pu\u00f2\u00a0chiamare direttamente la Compagnia assicurativa della struttura sanitaria o del medico. Questo \u00e8 quanto previsto dal Tribunale di Verona con l\u2019ordinanza del 10 maggio 2018, sottoriportata, con la quale il giudice si \u00e8 espresso in merito alla legittimazione dell\u2019assicurazione a partecipare all\u2019ATP, in merito alla quale si sono formati orientamenti divergenti: da un lato c\u2019\u00e8 chi sostiene che, per poter stabilire se l\u2019assicurazione debba o meno essere chiamata, occorra valutare l\u2019azione di merito che il paziente vuole poi esperire: se [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1647,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524,533],"tags":[1047,526,610,561,1053,1054,572,1055,573,534,535,1056,559,574],"class_list":["post-2088","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-responsabilita-medica","tag-accertamento-tecnico-preventivo","tag-adriatica-infortuni","tag-assicurazione","tag-assistenza-legale","tag-atp","tag-consulenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-legittimazione-passiva","tag-malasanita","tag-responsabilita-medica","tag-responsabilita-professionale-sanitaria","tag-responsabilita-sanitaria","tag-risarcimento","tag-sentenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2088\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1647"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}