{"id":2056,"date":"2018-06-27T09:41:02","date_gmt":"2018-06-27T07:41:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2056"},"modified":"2018-06-27T09:41:02","modified_gmt":"2018-06-27T07:41:02","slug":"sinistro-stradale-superamento-della-presunzione-di-colpa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/sinistro-stradale-superamento-della-presunzione-di-colpa\/","title":{"rendered":"Sinistro stradale: superamento della presunzione di colpa"},"content":{"rendered":"<p>In caso di sinistro stradale, <strong>qualora venga accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti, l\u2019altro conducente viene automaticamente liberato<\/strong> sia dalla presunzione di responsabilit\u00e0 concorrente (di cui all\u2019art. di cui all&#8217;art. 2054 cod. civ.), sia dall&#8217;onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.<\/p>\n<p><strong>La prova liberatoria<\/strong> per il superamento della presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in maniera diretta (dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell&#8217;incidente) ma <strong>pu\u00f2 risultare indirettamente dall&#8217;accertamento del nesso eziologico dell&#8217;evento dannoso con il comportamento dell&#8217;altro conducente<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto affermato dalla corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 12610\/2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IL CASO: <\/strong>un ciclista veniva condannato in primo grado ed in appello, per aver investito un\u2019autovettura, avendo invaso la corsia di pertinenza di quest\u2019ultima. Pertanto ricorreva per Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>: la Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto i Giudici del merito, non solo hanno correttamente escluso, nel caso di specie, la concorrente responsabilit\u00e0 del conducente dell&#8217;autovettura, \u201c<em>ma tale ricostruzione \u00e8 incensurabile ed il relativo mezzo di doglianza \u00e8 inammissibile e, con esso, il ricorso nel suo complesso; ma non vi \u00e8 luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimit\u00e0, per non avervi svolto attivit\u00e0 difensiva l&#8217;intimata<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019 ORDINANZA<\/strong>:<\/p>\n<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p>SEZIONE SESTA CIVILE<\/p>\n<p>SOTTOSEZIONE 3<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. FRASCA Raffaele &#8211; Presidente &#8211;<\/p>\n<p>Dott. DE STEFANO Franco &#8211; rel. Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. SCRIMA Antonietta &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. POSITANO Gabriele &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. PELLECCHIA Antonella &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p>ORDINANZA<\/p>\n<p>sul ricorso iscritto al n. 8699\/2017 R.G. proposto da:<\/p>\n<p>G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE<\/p>\n<p>SIRTORI 56 sc. B, presso lo studio dell&#8217;avvocato VITTORIO AMEDEO<\/p>\n<p>MARINELLI, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato FRANCESCO ORLANDO;<\/p>\n<p>&#8211; ricorrente &#8211;<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>C.M.;<\/p>\n<p>&#8211; intimata &#8211;<\/p>\n<p>avverso la sentenza n. 171\/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata<\/p>\n<p>il 23\/01\/2017;<\/p>\n<p>udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata<\/p>\n<p>del d\u00ec 01\/03\/2018 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.<\/p>\n<p><strong>Fatto<\/strong><br \/>\nFATTO E DIRITTO<\/p>\n<p>rilevato che:<\/p>\n<p>G.S. ricorre, affidandosi ad un motivo con atto notificato il 27\/03\/2017, per la cassazione della sentenza n. 171 del 23\/01\/2017 del Tribunale di Taranto (notificata il 03\/02\/2017), con cui, per quel che in questa sede ancora rileva, \u00e8 stato rigettato il suo appello avverso la condanna, pronunziata dal Giudice di pace di Grottaglie nei suoi confronti ed in favore di C.M., per il risarcimento dei danni da lui cagionati per avere investito, a bordo del proprio velocipede, l&#8217;autovettura della controparte invadendo la corsia di pertinenza di questa;<\/p>\n<p>l&#8217;intimata non espleta attivit\u00e0 difensiva in questa sede;<\/p>\n<p>\u00e8 formulata proposta di definizione &#8211; per manifesta infondatezza &#8211; in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell&#8217;art. 380 bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;<\/p>\n<p>considerato che:<\/p>\n<p>il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;<\/p>\n<p>il ricorrente si duole di &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 2054 c.c., in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3) e n. 5)&#8221;, lamentando la carenza di accertamento sull&#8217;irreprensibilit\u00e0 della condotta di guida del conducente del veicolo antagonista (invocando sul punto Cass. 24860\/10), invece da escludersi in base ad una pi\u00f9 attenta valutazione del materiale istruttorio;<\/p>\n<p>ora, si osservi che il Tribunale ha nei fatti escluso l&#8217;evitabilit\u00e0 dell&#8217;impatto da parte della C., l\u00e0 dove ha valutato che ella non avrebbe potuto impedire la collisione mentre stava percorrendo il proprio senso di marcia e cos\u00ec casualmente incrociando l&#8217;autovettura che il ciclista, con estrema avventatezza, aveva deciso di sorpassare senza che le condizioni di sicurezza imposte dalle norme espressamente richiamate glielo consentissero (v. pag. 3, secondo capoverso, della sentenza impugnata);<\/p>\n<p>ora \u00e8 noto che, in tema di responsabilit\u00e0 civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei conducenti dall&#8217;art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando \u00e8 impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilit\u00e0, sicch\u00e8, ove risulti accertata l&#8217;esclusiva colpa di uno di essi, l&#8217;altro conducente \u00e8 esonerato dalla presunzione, n\u00e8 \u00e8 tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 22\/09\/2015, n. 18631; Cass. ord. 16\/02\/2017, n. 4130);<\/p>\n<p>infatti, la regola di diritto invocata dal ricorrente non impone di considerare uguale l&#8217;apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perch\u00e8 non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dall&#8217;altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico (per tutte: Cass. 12\/10\/2011, n. 20982; Cass. 14\/06\/2012, n. 9729): in altri termini, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall&#8217;art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l&#8217;evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilit\u00e0 del sinistro (tra le altre: Cass. 05\/12\/2011, n. 26004);<\/p>\n<p>cos\u00ec, l&#8217;accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l&#8217;altro dalla presunzione della concorrente responsabilit\u00e0 di cui all&#8217;art. 2054 c.c., comma 2, nonch\u00e8 dall&#8217;onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; e la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto &#8211; e cio\u00e8 dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell&#8217;incidente &#8211; ma pu\u00f2 anche indirettamente risultare tramite l&#8217;accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell&#8217;evento dannoso con il comportamento dell&#8217;altro conducente (Cass. 22\/04\/2009, n. 9550; Cass. 27\/04\/2011, n. 9425; Cass. 07\/06\/2011, n. 12277);<\/p>\n<p>alla ricostruzione in fatto, che il ricorrente pretende di rivalutare in questa sede, deve poi riconoscersi l&#8217;incensurabilit\u00e0 nel giudizio di legittimit\u00e0, a maggior ragione dopo la novella dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimit\u00e0 sulla motivazione (Cass. Sez. Un. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto &#8211; se scevri, come lo sono nella specie, da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite &#8211; istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. Un., n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);<\/p>\n<p>pertanto, non solo correttamente \u00e8 stata esclusa, nella specie, la concorrente responsabilit\u00e0 del conducente dell&#8217;autovettura, ma tale ricostruzione \u00e8 incensurabile ed il relativo mezzo di doglianza \u00e8 inammissibile e, con esso, il ricorso nel suo complesso; ma non vi \u00e8 luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimit\u00e0, per non avervi svolto attivit\u00e0 difensiva l&#8217;intimata;<\/p>\n<p>infine, si deve pure dare atto &#8211; senza possibilit\u00e0 di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14\/03\/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27\/11\/2015, n. 24245) &#8211; della sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.<\/p>\n<p><strong>PQM<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso da lui proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.<\/p>\n<p>Motivazione semplificata.<\/p>\n<p>Cos\u00ec deciso in Roma, il 1 marzo 2018.<\/p>\n<p>Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2018<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di sinistro stradale, qualora venga accertata la colpa esclusiva di uno dei conducenti, l\u2019altro conducente viene automaticamente liberato sia dalla presunzione di responsabilit\u00e0 concorrente (di cui all\u2019art. di cui all&#8217;art. 2054 cod. civ.), sia dall&#8217;onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in maniera diretta (dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell&#8217;incidente) ma pu\u00f2 risultare indirettamente dall&#8217;accertamento del nesso eziologico dell&#8217;evento dannoso con il comportamento dell&#8217;altro conducente. \u00c8 quanto affermato dalla corte di Cassazione con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2059,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[526,610,561,633,572,527,814,845,1030,1038,1039,609,559,574,566,1040],"class_list":["post-2056","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assicurazione","tag-assistenza-legale","tag-codice-stradale","tag-corte-di-cassazione","tag-infortunistica-stradale","tag-infrazione-stradale","tag-nesso-eziologico","tag-presunzione-di-colpa","tag-presunzione-di-responsabilita-concorrente","tag-prova-liberatoria","tag-ricorso","tag-risarcimento","tag-sentenza","tag-sinistro-stradale","tag-superamento-della-presunzione-di-colpa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2056\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2059"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}