{"id":2033,"date":"2018-06-14T12:52:12","date_gmt":"2018-06-14T10:52:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=2033"},"modified":"2018-06-14T12:52:12","modified_gmt":"2018-06-14T10:52:12","slug":"responsabilita-medica-lassunzione-del-farmaco-incide-sul-nesso-causale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-medica-lassunzione-del-farmaco-incide-sul-nesso-causale\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 medica: l\u2019assunzione del farmaco incide sul nesso causale"},"content":{"rendered":"<p><strong>Se il paziente non assume correttamente i farmaci indicati dai medici, nessuna colpa pu\u00f2 essere imputata ai sanitari.<\/strong><\/p>\n<p>Nel verificare la sussistenza o meno del nesso causale tra<strong>\u00a0la condotta\u00a0<\/strong>del medico e l&#8217;<strong>evento dannoso,\u00a0<\/strong>occorre tenere conto anche la condotta del paziente e valutare se il medesimo avrebbe potuto evitare le conseguenze dannose attenendosi alla prescrizione di posologia dei farmaci.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale con la recente <a href=\"https:\/\/adriaticainfortuni.astrelia.it\/news\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/sentenza-cass.-penale-21868-2018.pdf\">sentenza n. <u>21868\/2018<\/u><\/a><\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong><strong>: <\/strong>una donna, dopo aver subito un intervento, (nella specie interruzione volontaria di gravidanza per gravi malformazioni del feto) veniva dimessa con prescrizione di farmaco antiemorragico. Nei giorni seguenti per\u00f2 la donna tornava al Pronto Soccorso per abbondanti perdite ematiche, veniva visitata e sottoposta agli esami del caso e successivamente di nuovo dimessa con prescrizione di farmaci ed ulteriori esami da eseguire.<\/p>\n<p>La donna per\u00f2 non assumeva i farmaci prescrittile e, presentando ancora perdite ematiche, tornava al Pronto Soccorso dove veniva sottoposta ad accertamenti all\u2019esito dei quali veniva ricoverata per ulteriori controlli e cure e dopo alcuni giorni, considerato l\u2019esame ecografico negativo, veniva dimessa.<\/p>\n<p>La donna agiva nei confronti delle due ginecologhe che l\u2019ebbero in cura, entrambe condannate in primo grado ed in appello per non avere indicato alla paziente la<strong>\u00a0necessit\u00e0 di provvedere immediatamente all&#8217;acquisto del farmaco<\/strong>\u00a0e alla sua assunzione intramuscolare.<\/p>\n<p>In particolare i giudici hanno addebitato ad una delle ginecologhe il non aver riconosciuto, effettuando ecografia transvaginale, la presenza di materiale deciduo coriale n\u00e9 una diversa diagnosi; l\u2019altra ginecologa \u00e8 stata condannata per omessa nuova diagnosi dopo il secondo episodio emorragico. Le due ginecologhe ricorrevano per Cassazione<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE: <\/strong>la Cassazione, premesso che era maturato il termine prescrizionale per i reati ascritti alle ginecologhe, per cui doveva essere pronunciata l \u2018estinzione dei reati, affermava comunque che <strong>l<\/strong><strong>a corretta assunzione del farmaco da parte del paziente incide sul nesso causale; <\/strong><u>nel caso di specie<\/u><u>i giudici del merito <\/u><u>non avrebbero neppure valutato come la vicenda avrebbe potuto avere un esito differente se la paziente, una volta dimessa, avesse assunto<\/u><u><strong>\u00a0tempestivamente i farmaci che i medici le avevano prescritto<\/strong><\/u><strong>, <\/strong>perch\u00e9 erano partiti dal presupposto che se il medico si trovi di fronte a un\u00a0peggioramento non\u00a0previsto dei sintomi\u00a0o a una situazione di evoluzione del quadro clinico o ancora al perdurare della situazione gi\u00e0 esistente incompatibile con la terapia prescritta e somministrata, deve\u00a0ripetere la diagnosi differenziale, non potendo semplicemente mantenere la diagnosi gi\u00e0 formulata, al fine di modificare eventualmente l&#8217;intervento.<\/p>\n<p>La Corte territoriale, invece, non ha considerato il punto centrale dell\u2019intera vicenda: il<strong>\u00a0giudizio controfattuale circa l&#8217;efficacia della tempestiva assunzione del farmaco da parte della paziente<\/strong>, nella posologia indicata, utile per la ricostruzione del nesso causale fra le condotte dei sanitari e l&#8217;evento.<\/p>\n<p>Tutto era invece stato incentrato invece sulla responsabilit\u00e0 dei sanitari per la mancata assunzione ospedaliera del farmaco prima delle dimissioni, ritenendo unica alternativa possibile il proseguimento del ricovero in ospedale.<\/p>\n<p>Ogni valutazione viene comunque rimandata al giudice civile, attesa la prescrizione dei reati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se il paziente non assume correttamente i farmaci indicati dai medici, nessuna colpa pu\u00f2 essere imputata ai sanitari. 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