{"id":1969,"date":"2018-05-25T11:18:26","date_gmt":"2018-05-25T09:18:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1969"},"modified":"2018-05-25T11:18:26","modified_gmt":"2018-05-25T09:18:26","slug":"notifica-tardiva-verbale-multa-annullabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/notifica-tardiva-verbale-multa-annullabile\/","title":{"rendered":"Notifica tardiva del verbale, la multa \u00e8 annullabile"},"content":{"rendered":"<p>Tra la violazione e la notifica del verbale di contestazione deve decorrere un termine non superiore ai 90 giorni, altrimenti la contravvenzione \u00e8 annullabile.<\/p>\n<p>Il concetto \u00e8 stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza N. 7066\/ 2018: in tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, se non si possa procedere alla contestazione immediata,\u00a0il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine di 90 giorni prescritto <u><a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-della-strada\/titolo-vi\/art201.html\">dall&#8217;art. 201 del Codice della Strada<\/a>.<\/u><\/p>\n<p>Non assumono alcuna rilevanza le eventuali difficolt\u00e0 burocratico-amministrative in quanto la lentezza delle Amministrazioni non pu\u00f2 in alcun modo ledere i diritti degli automobilisti.<\/p>\n<p><strong>LA SENTENZA: <\/strong><\/p>\n<p><strong>CORTE DI CASSAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>VI SEZIONE CIVILE<\/strong><\/p>\n<p><strong>SENTENZA N. 7066 Anno 2018<\/strong><\/p>\n<p>Presidente: D&#8217;ASCOLA PASQUALE<\/p>\n<p>Relatore: PICARONI ELISA<\/p>\n<p>Data pubblicazione: 21\/03\/2018<\/p>\n<p>ORDINANZA sul ricorso 5702-2016 proposto da: COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, \u2026\u2026., presso lo studio dell&#8217;avvocato \u2026\u2026.., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati \u2026\u2026..; &#8211; ricorrente<\/p>\n<p>&#8211; contro L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, \u2026\u2026 82, presso lo studio dell&#8217;avvocato \u2026\u2026., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato \u2026\u2026..; &#8211; controricorrente \u2013<\/p>\n<p>avverso la sentenza n. 12578\/2015 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 10\/11\/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12\/09\/2017 dal Consigliere Dott. Elisa Picaroni.<\/p>\n<p>Ritenuto che il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 10 novembre 2015, ha rigettato l&#8217;appello proposto dal Comune di Milano avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 1612 del 2015, e nei confronti di E. L., e per l&#8217;effetto ha confermato l&#8217;annullamento del verbale di accertamento della violazione dell&#8217;art. 142, comma 8, cod. strada;<\/p>\n<p>che la violazione era stata registrata dal sistema di rilevamento automatico in data 25 maggio 2014, e il verbale di accertamento \u00e8 stato notificato in data 1 dicembre 2014;<\/p>\n<p>che il Tribunale ha condiviso il rilievo del Giudice di pace, che aveva accolto l&#8217;eccezione di tardivit\u00e0 della notifica del verbale di accertamento;<\/p>\n<p>che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Milano, sulla base di un motivo anche illustrato da memoria; che resiste con controricorso E. L.;<\/p>\n<p>che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell&#8217;art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;<\/p>\n<p>che con l&#8217;unico motivo il Comune di Milano denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 201 cod. strada, e contesta che, nel caso di rilevamento automatico dell&#8217;infrazione, l&#8217;accertamento dell&#8217;illecito avviene necessariamente in un momento successivo e richiede un&#8217;attivit\u00e0 istruttoria complessa &#8211; a mezzo dell&#8217;esame dei fotogrammi e l&#8217;incrocio dei dati &#8211; finalizzata a riscontrare il nesso tra il veicolo di cui \u00e8 stato registrato il transito e la propriet\u00e0 dello stesso;<\/p>\n<p>che, pertanto, il momento dal quale decorre il termine per la notifica del verbale non pu\u00f2 che coincidere con quello dell&#8217;effettivo accertamento dell&#8217;infrazione, che nel caso in esame avvenuto entro il termine di novanta giorni;<\/p>\n<p>che, in ogni caso, doveva ritenersi congruo il termine intercorso tra il rilevamento automatico dell&#8217;infrazione e la notifica del verbale di accertamento, in quanto proporzionato alla quantit\u00e0 di violazioni commesse nei luoghi nei quali il Comune ha predisposto il sistema di rilevamento automatico della velocit\u00e0 dei veicoli in transito;<\/p>\n<p>che la doglianza \u00e8 manifestamente infondata; che il Tribunale ha escluso la congruit\u00e0 del periodo di cinque mesi che l&#8217;Amministrazione comunale ha impiegato per verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione e notificare il verbale al trasgressore;<\/p>\n<p>che l&#8217;affermazione, argomentata sul rilievo della relativa semplicit\u00e0 del riscontro dei dati (dalla targa dell&#8217;autovettura memorizzata dall&#8217;apparecchiatura di rilevamento automatico, all&#8217;identificazione del titolare), e dall&#8217;assenza di allegazioni circa la particolare difficolt\u00e0 dell&#8217;accertamento, risulta immune da vizi; che, in tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, questa Corte regolatrice ha gi\u00e0 chiarito che, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall&#8217;art. 201 cod. strada (novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l&#8217;art. 36 della legge n. 120 del 2010, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), salvo che ricorra l&#8217;ipotesi prevista dall&#8217;ultima parte del citato art. 201, e cio\u00e8 che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell&#8217;Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile (per tutte, Cass. 25\/03\/2011, n. 6971; Cass. Sez. U. 09\/12\/2010, n. 24851); che la ratio che sorregge l&#8217;ipotesi residuale, e giustifica la decorrenza del termine dal momento in cui l&#8217;Amministrazione sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, \u00e8 invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficolt\u00e0 di accertamento addebitabili al trasgressore (tardiva trascrizione trasferimento della propriet\u00e0 del veicolo; omissione di comunicazione del mutamento di residenza), ma non quando, come nella specie, la difficolt\u00e0 \u00e8 connessa all&#8217;attivit\u00e0 dell&#8217;Amministrazione, chiamata a gestire un numero elevato di violazioni registrate dai rilevatori di velocit\u00e0, posto che l&#8217;effettivit\u00e0 dell&#8217;azione dell&#8217;Amministrazione non pu\u00f2 mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore;<\/p>\n<p>che la questione attiene al bilanciamento tra le esigenze dell&#8217;Amministrazione e il diritto di difesa del trasgressore, ed \u00e8 stata oggetto a pi\u00f9 riprese di interventi della Corte costituzionale;<\/p>\n<p>che gi\u00e0 con la sentenza n. 255 del 1994 il Giudice delle leggi osserv\u00f2 che il termine di notificazione, all&#8217;epoca di centocinquanta giorni, doveva ritenersi \u00abcontenuto in limiti tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, anche se ci\u00f2 non pu\u00f2 significare in futuro una illimitata libert\u00e0 del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto dei profili prospettati nell&#8217;ordinanza di rinvio, che avverte le difficolt\u00e0 cui va certamente incontro il destinatario della contestazione, ai fini della predisposizione della propria difesa, quanto pi\u00f9 remota \u00e8 la data in cui si \u00e8 svolto il fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore prolungamento del termine non potrebbe, perci\u00f2, non porre dubbi di costituzionalit\u00e0 in termini di ragionevolezza\u00bb;<\/p>\n<p>che, nella stessa pronuncia, si rilevava che \u00abad eventuali difficolt\u00e0 di ordine organizzativo, cui finora si \u00e8 ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un pi\u00f9 equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cio\u00e8, in armonia con l&#8217;art. 97 della Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi \u00e8 pi\u00f9 facile ottenere con l&#8217;ausilio dei mezzi offerti dalla pi\u00f9 avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell&#8217;amministrazione, senza creare ulteriori difficolt\u00e0 ai soggetti destinatari della contestazione\u00bb; che successivamente, con la sentenza n. 198 del 1996, la Corte costituzionale, muovendo nel solco dei principi enunciati dal precedente dictum, ha dichiarato l&#8217;illegittimit\u00e0, per violazione dell&#8217;art. 24 Cost., dell&#8217;art. 201, primo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), \u00abnella parte in cui, nell&#8217;ipotesi di identificazione dell&#8217;effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell&#8217;avvenuta identificazione, anzich\u00e9 dalla data in cui risultino dai pubblici registri l&#8217;intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione \u00e8 posta in grado di provvedere alla loro identificazione\u00bb;<\/p>\n<p>che, sulla scorta dei principi richiamati, tenuto conto della evoluzione dei sistemi di rilevamento dei dati utilizzabili ai fini della identificazione del trasgressore e del luogo utile per la notifica, il legislatore del 2010 ha ridotto il termine da centocinquanta a novanta giorni, cos\u00ec attuando un ragionevole bilanciamento tra opposte esigenze di rango costituzionale (artt. 97 e 24 Cost.), e la giurisprudenza di questa Corte \u00e8 pervenuta all&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 201 cod. strada gi\u00e0 i richiamata, a cui va dato seguito;<\/p>\n<p>che il ricorso \u00e8 rigettato e il ricorrente \u00e8 condannato alle spese, nella misura liquidata in dispositivo; che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.<\/p>\n<p><strong>PER QUESTI MOTIVI<\/strong><\/p>\n<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 700,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.<\/p>\n<p>Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tra la violazione e la notifica del verbale di contestazione deve decorrere un termine non superiore ai 90 giorni, altrimenti la contravvenzione \u00e8 annullabile. 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