{"id":1939,"date":"2018-05-07T13:13:40","date_gmt":"2018-05-07T11:13:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1939"},"modified":"2018-05-07T13:13:40","modified_gmt":"2018-05-07T11:13:40","slug":"responsabilita-medica-consenso-informato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-medica-consenso-informato\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 medica \u2013 consenso informato"},"content":{"rendered":"<p>In caso di intervento chirurgico, il consenso informato \u00e8 da considerarsi valido anche se prestato sulla base di un disegno dell\u2019intervento sottoposto dal medico al paziente.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con <a href=\"http:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/it\/recentissime_corte.page\">sentenza n. <\/a><a href=\"http:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/it\/recentissime_corte.page\">9806\/2018<\/a>.<\/p>\n<p>Il paziente, come noto, deve essere messo al corrente della tipologia e modalit\u00e0 di intervento chirurgico cui deve sottoporsi, nonch\u00e9 dei possibili rischi derivanti dallo stesso, in modo tale da poter consapevolmente esprimere il proprio consenso.<\/p>\n<p>La Giurisprudenza considera il consenso informato come elemento indispensabile per la validit\u00e0 del contratto struttura sanitaria-paziente sanitario e consiste in un vero e proprio dovere da parte del medico di informare il paziente, che si pu\u00f2 considerare assolto anche qualora il medico fornisca le indicazioni sull&#8217;intervento chirurgico da eseguire attraverso un disegno.<\/p>\n<p><strong>IL CASO:<\/strong> un paziente agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno estetico risentito a causa della rimozione di un tatuaggio.<\/p>\n<p>In primo grado, in accoglimento della domanda, il chirurgo veniva condannato al risarcimento del danno, ritenendo non provata l&#8217;adeguata informativa al paziente. La sentenza veniva confermata anche in Appello. Il chirurgo ricorreva quindi per Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE: <\/strong><\/p>\n<p>la Suprema Corte rileva come \u201c \u2026<em>Dalle risultanze processuali emerge che il paziente all&#8217;udienza del 31 maggio 2000 ha reso le seguenti dichiarazioni: &#8220;rispetto alla dermoabrasione tale cicatrice era esteticamente migliore &#8230; Il dottor<\/em><em><strong>\u2026..indic\u00f2 con il proprio dito l&#8217;andamento dell&#8217;intervento, figurandolo sul mio deltoide; successivamente, con un pennarello, disegn\u00f2 il taglio che con il bisturi avrebbe dovuto fare\u2026\u2026il controricorrente<\/strong><\/em><em>, <\/em><em><strong>in sede di interrogatorio formale, ha riconosciuto di avere avuto con l&#8217;odierno ricorrente un dialogo specifico sul tema, ricevendo spiegazioni tecniche sui due<\/strong><\/em> <em><strong>diversi tipi di intervento al fine di valutare quello preferibile<\/strong><\/em><em> e ci\u00f2 con riferimento specifico all&#8217;esito cicatriziale di entrambi. In sostanza, il paziente ha dichiarato di avere concordato, insieme al medico, l&#8217;intervento escludendo la dermoabrasione e preferendo la rimozione chirurgica, proprio in funzione del miglior esito cicatriziale (&#8220;tale cicatrice era esteticamente migliore&#8221;) e ricevendo indicazioni attraverso un disegno (&#8220;successivamente con un pennarello disegn\u00f2 il taglio &#8230; indic\u00f2 con il proprio dito l&#8217;andamento dell&#8217;intervento figurandolo sul mio deltoide&#8221;). La decisione impugnata, al contrario, omette di considerare il riferimento specifico agli esiti cicatriziali, nel momento in cui la corte territoriale motiva il rigetto della impugnazione\u201d<\/em>.<\/p>\n<p><u>Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d&#8217;Appello di Roma, in diversa composizione<\/u>, \u201c<em>atteso che, in forza della omessa valutazione di un segmento delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, non sono stati esaminati i presupposti fondamentali dell&#8217;azione, quali l&#8217;onere di adeguata informazione che non riguarda solo la modalit\u00e0 dell&#8217;intervento, ma anche gli esiti cicatriziali che sarebbero derivati dall&#8217;intervento. Si tratta di una valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito che dovr\u00e0 essere espletata dal giudice di rinvio\u201d<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di intervento chirurgico, il consenso informato \u00e8 da considerarsi valido anche se prestato sulla base di un disegno dell\u2019intervento sottoposto dal medico al paziente. \u00c8 quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9806\/2018. Il paziente, come noto, deve essere messo al corrente della tipologia e modalit\u00e0 di intervento chirurgico cui deve sottoporsi, nonch\u00e9 dei possibili rischi derivanti dallo stesso, in modo tale da poter consapevolmente esprimere il proprio consenso. 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