{"id":1918,"date":"2018-04-19T12:28:57","date_gmt":"2018-04-19T10:28:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1918"},"modified":"2018-04-19T12:28:57","modified_gmt":"2018-04-19T10:28:57","slug":"infortunio-ciclista-a-causa-di-buca-stradale-responsabilita-concorsuale-del-danneggiato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/infortunio-ciclista-a-causa-di-buca-stradale-responsabilita-concorsuale-del-danneggiato\/","title":{"rendered":"Infortunio ciclista a causa di buca stradale: responsabilit\u00e0 concorsuale del danneggiato"},"content":{"rendered":"<p>Un ciclista \u00e8 stato ritenuto responsabile al 50% del sinistro subito a causa di una buca stradale e l\u2019ente custode della strada dovr\u00e0 pertanto risarcire il danno solo in parte.<br \/>\nLa Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n. 6034 del 13 marzo 2018, ha condannato un ente comunale al risarcimento del danno nei confronti di un cittadino caduto dalla propria bicicletta a causa di una buca presente sulla strada. La colpa del Comune \u00e8 per\u00f2 stata riconosciuta dagli Ermellini solo parzialmente, sulla scorta della considerazione che il danneggiato avrebbe dovuto tenere una condotta prudente.<\/p>\n<p>IL CASO:<br \/>\nun ciclista riportava lesioni personali dopo essere caduto a causa della presenza sul manto stradale di una buca e citava in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni tutti subiti.<br \/>\nIl Tribunale rigettava integralmente la domanda compensando tra le parti le spese processuali. Il ciclista proponeva appello e la Corte territoriale, in applicazione dell\u2019art. 2051\u00a0c.c riteneva sussistente la responsabilit\u00e0 del Comune per i doveri connessi alla custodia del bene (strada) nonch\u00e9 del nesso causale tra le condizioni del manto stradale e la caduta del ciclista ed accertava un concorso di responsabilit\u00e0 pari al 50% a carico del ciclista ed il restante 50% a carico del Comune che veniva condannato al risarcimento del danno patito dal ciclista ricorrente, ponendo al 50% anche le spese del doppio grado di giudizio. Il danneggiato proponeva ricorso per Cassazione<br \/>\nL\u2019 ORDINANZA:<br \/>\nla Cassazione ha ritenuto in parte corretta la sentenza appello che partendo dalla &#8220;sussistenza del rapporto di custodia del Comune sulla strada&#8221; ed evidenziando &#8220;il rapporto oggettivo di causa-effetto tra percorrenza della strada comunale in sella alla propria bicicletta e la caduta per la presenza di una buca&#8221;, tenuto conto anche della condotta del ciclista danneggiato, aveva previsto un concorso paritario di responsabilit\u00e0 tra il Comune il ciclista danneggiato ed ha pertanto rigettato il ricorso su tali punti. Ha invece accolto il ricorso relativamente all&#8217;entit\u00e0 del danno estetico subito dal ciclista ricorrente e per tale motivo ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto dai giudici del merito e rinvia la causa alla Corte di appello, in diversa composizione, anche per le spese di legittimit\u00e0.<br \/>\nSecondo la Cassazione, infatti, i giudici del merito avrebbero erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dall&#8217;attore: il ciclista avrebbe dovuto tenere conto della pericolosit\u00e0 dello stato dei luoghi e che la situazione della strada fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo per i passanti a fronte anche di un normale livello di attenzione esigibile dagli stessi.<br \/>\nUna buca delle dimensioni di quella che aveva provocato il sinistro non poteva considerarsi non visibile ed era ad una distanza compatibile con la possibilit\u00e0 di deviare la direzione di marcia per aggirare il pericolo; pertanto il ciclista non aveva prestato il livello di attenzione, di diligenza e di prudenza richiesto dalla situazione in cui si trovava al fine di superare gli ostacoli presenti sulla strada.<br \/>\nAffermano i giudici: \u201c\u2026 <a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ix\/art2051.html\">l&#8217;art. 2051\u00a0c.c.<\/a>, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilit\u00e0 che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicch\u00e9 incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l&#8217;evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosit\u00e0 o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima\u2026. la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell&#8217;art. 2043\u00a0c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacit\u00e0 di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l&#8217;evento dannoso\u2026\u201d.<br \/>\nNel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente dato peso alla condotta del danneggiato ai sensi dell&#8217;art. 1227\u00a0c.c., tenuto conto sia delle circostanze di fatto contingenti (relative allo stato dei luoghi, all&#8217;ora e alle modalit\u00e0 dell&#8217;accadimento), sia del grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette circostanze, cos\u00ec da giungere a ritenere la sussistenza di un concorso, paritario, di responsabilit\u00e0 e, dunque, l&#8217;efficacia non elidente del nesso di causa anzidetto ad opera della condotta del danneggiato.<\/p>\n<p>L\u2019ORDINANZA:<br \/>\nIN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br \/>\nLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br \/>\nSEZIONE TERZA CIVILE<br \/>\nComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br \/>\nDott. DI AMATO Sergio \u2013 Presidente<br \/>\nDott. SCRIMA Antonietta \u2013 Consigliere<br \/>\nDott. VINCENTI Enzo \u2013 rel. Consigliere<br \/>\nDott. IANNELLO Emilio \u2013 Consigliere<br \/>\nDott. PORRECA Paolo \u2013 Consigliere<br \/>\nha pronunciato la seguente:<br \/>\nORDINANZA<br \/>\nsul ricorso 14528-2014 proposto da:<br \/>\nCOMUNE CAGNANO VARANO, in persona del Sindaco pro tempore e suo legale rappresentante, dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;<br \/>\n\u2013 ricorrente \u2013<br \/>\ncontro<br \/>\n(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;<br \/>\n\u2013 controricorrente \u2013<br \/>\navverso la sentenza n. 122\/2014 della CORTE D\u2019APPELLO di BARI, depositata il 10\/02\/2014;<br \/>\nudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13\/12\/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.<br \/>\nFATTO E DIRITTO<br \/>\nRILEVATO CHE:<br \/>\n1. \u2013 (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Rodi Garganico, il Comune di Cagnano Varano per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni riportate a causa di una caduta dalla bicicletta per omessa manutenzione stradale, verificatasi allorquando, percorrendo unitamente ad altri ciclisti la strada comunale (OMISSIS), perse l\u2019equilibrio a causa della presenza di buche e pietrisco, cosi\u2019 da cadere in terra e riportare lesioni personali.<br \/>\nNel contraddittorio tra le parti, l\u2019adito Tribunale, con sentenza dell\u20198 maggio 2008, rigetto\u2019 la domanda del (OMISSIS), compensando integralmente tra le parti le spese processuali.<br \/>\n2. \u2013 Il gravame interposto da (OMISSIS) avverso tale decisione veniva parzialmente accolto dalla Corte d\u2019Appello di Bari, che, con sentenza resa pubblica il 10 febbraio 2014, accertava un concorso di responsabilita\u2019 del (OMISSIS) nella causazione del sinistro, pari al 50%, e condannava il Comune convenuto, responsabile del restante 50%, al risarcimento del danno patito dall\u2019attore, liquidato (detto 50%) in complessivi Euro 28.051,00, oltre accessori e al pagamento della meta\u2019 delle spese processuali del doppio grado.<br \/>\n2.1. \u2013 La Corte territoriale riteneva applicabile alla fattispecie l\u2019articolo 2051 c.c., reputando sussistente un effettivo potere di controllo da parte dell\u2019amministrazione convenuta sulla strada di sua \u201cproprieta\u2019\u201d, in quanto la stessa era \u201cnon distante dal perimetro urbano e notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo carattere turistico\u201d.<br \/>\n2.2. \u2013 Il giudice di appello accertava, poi, l\u2019esistenza del nesso causale tra la \u201ccondizione anomale del manto stradale e la caduta\u201d del (OMISSIS) dalla bicicletta (avvenuta in ora mattutina), a causa di buche presenti su detto manto (localizzate nella fascia centrale della corsia di marcia, senza segnalazione di pericolo e che gli stessi ciclisti che precedevano e affiancavano l\u2019attore \u2013 impedendogli in parte la visuale \u2013 erano riusciti ad evitare solo \u201call\u2019ultimo momento\u201d e \u201cper miracolo\u201d), mentre il Comune di Cagnano Varano, dal canto suo, non aveva fornito la prova del caso fortuito, consistente \u201cnella eccezionalita\u2019 ed imprevedibilita\u2019 del comportamento dell\u2019utente della strada\u201d, tale da risultare \u201ccausa sopravvenuta idonea da sola a provocare l\u2019evento\u201d.<br \/>\n2.3. \u2013 La Corte territoriale riteneva, altresi\u2019, sussistente un concorso di colpa del danneggiato, nella misura del 50%, il quale \u201cavrebbe dovuto e potuto porre maggiore attenzione nell\u2019incedere\u201d e procedere con \u201cparticolare prudenza ed avvedutezza\u201d, riducendo anche la velocita\u2019, \u201cnon potendo il medesimo fare affidamento su un perfetto stato di manutenzione del manto stradale\u201d.<br \/>\n2.4. \u2013 Infine, in riferimento alla liquidazione del danno biologico (e per quanto rileva in questa sede), il giudice di appello, sulla scorta dell\u2019espletata c.t.u. \u2013 medico \u2013 legale e dei chiarimenti resi dal consulente d\u2019ufficio, riteneva sussistente una invalidita\u2019 permanente complessiva del 16%, di cui 12% per il trauma cranio-encefalico, 3% per le cicatrici cutanee ed 1% per la perdita parziale di due elementi dentari.<br \/>\n3. \u2013 Per la cassazione della sentenza della Corte d\u2019Appello di Bari ricorre il Comune di Cagnano Varano, affidando le sorti dell\u2019impugnazione a quattro motivi.<br \/>\nResiste con controricorso (OMISSIS).<br \/>\nCONSIDERATO CHE:<br \/>\n1. \u2013 Con il primo mezzo e\u2019 denunciata, ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita\u2019 della sentenza e del procedimento per violazione dell\u2019articolo 24 Cost., articolo 2051 c.c., e articolo 115 c.p.c..<br \/>\nLa Corte territoriale avrebbe mal governato il principio secondo cui la sussistenza di un effettivo potere di controllo in capo all\u2019amministrazione competente sulle strade pubbliche deve essere oggetto di un\u2019indagine mirata caso per caso, giacche\u2019 l\u2019affermazione relativa alla posizione e alle caratteristiche della strada teatro dell\u2019evento lesivo (siccome \u201cnon distante dal perimetro urbano e notoriamente frequentata da ciclisti anche per il suo carattere turistico\u201d) era priva di riscontro in istruttoria e non poteva essere ricondotta alla nozione giuridicamente di \u201cfatto notorio\u201d.<br \/>\n1.1. \u2013 Il motivo e\u2019 infondato.<br \/>\nE\u2019 principio di diritto consolidato \u2013 contro cui si infrange la censura di parte ricorrente, da scrutinarsi nel suo sostanziale tenore, a prescindere dalla erronea indicazione del paradigma dell\u2019error in procedendo (Cass., S.U., n. 17931\/2013) \u2013 quello per cui l\u2019ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell\u2019articolo 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione (tra le altre, Cass. n. 21508\/2011, Cass. n. 16542\/2012, Cass. n. 8935\/2013).<br \/>\n2. \u2013 Con il secondo mezzo e\u2019 dedotta, ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2697 c.c..<br \/>\nLa Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno patito dall\u2019attore, in quanto, non essendo questo determinato dal dinamismo interno della cosa, avrebbe dovuto tenere conto della pericolosita\u2019 dello stato dei luoghi ove l\u2019incidente era avvenuto, ossia che la situazione della strada fosse tale da configurare oggettivamente un pericolo intrinseco per i passanti a fronte anche di un normale livello di attenzione esigibile dagli stessi.<br \/>\nA tal riguardo, una buca delle dimensioni proprie di quella che aveva cagionato il sinistro non poteva considerarsi non visibile ad una distanza compatibile con la possibilita\u2019 di attuare quello spostamento della direzione di marcia che avrebbe consentito all\u2019attore di aggirare facilmente il pericolo; pertanto, le dinamiche nel sinistro dimostravano chiaramente che il (OMISSIS) non aveva prestato il livello di attenzione, di diligenza e di prudenza richiesto dalla situazione in cui si trovava al fine di superare gli ostacoli presenti sulla strada.<br \/>\n3. \u2013 Con il terzo mezzo e\u2019 denunciata, ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 2056 e 1227 c.c..<br \/>\nLa Corte territoriale, in assenza di prova, del cui assolvimento era onerato il (OMISSIS), del nesso causale tra il \u201ccomportamento del custode ed il danno\u201d (siccome oggetto di denuncia con il motivo di impugnazione precedente), non poteva pervenire all\u2019accertamento del concorso di colpa tra custode e danneggiato ex articolo 1227 c.c..<br \/>\n3.1. \u2013 I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono in parte infondati e in parte inammissibili, sebbene debba correggersi parzialmente la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo, sul punto, e\u2019 conforme a diritto (articolo 384 c.p.c., comma 4).<br \/>\n3.1.1. \u2013 Sulla scorta di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte (a partire da Cass. n. 5031\/1998), sono enucleabili i seguenti principi di diritto: \u201cl\u2019articolo 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilita\u2019 che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicche\u2019 incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l\u2019evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosita\u2019 o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima\u201d;<br \/>\n\u201cla deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell\u2019articolo 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacita\u2019 di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l\u2019evento dannoso\u201d;<br \/>\n\u201cnella categoria delle cause di esclusione della responsabilita\u2019 oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull\u2019evento dannoso, in applicazione \u2013 anche ufficiosa \u2013 dell\u2019articolo 1227 c.c., comma 1: quanto piu\u2019 la situazione di possibile danno e\u2019 suscettibile di essere prevista e superata attraverso l\u2019adozione \u2013 oggetto di dovere generale riconducibile all\u2019articolo 2 Cost., e comunque rispondente ad un\u2019esigenza di ragionevole regolazione della propria condotta \u2013 delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto piu\u2019 incidente deve considerarsi l\u2019efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso\u201d;<br \/>\n\u201cquando la causa di esclusione della responsabilita\u2019 ai sensi dell\u2019articolo 2051 c.c. sia indicata nella condotta del danneggiato puo\u2019 prescindersi dalla necessita\u2019, ai fini dell\u2019esonero, di un\u2019imprevedibilita\u2019 ed inevitabilita\u2019 intese nel senso di estraneita\u2019 alla regolarita\u2019 o adeguatezza causale, come invece rimane necessario quando si invoca un caso fortuito o un\u2019elisione del nesso causale per altra ragione\u201d.<br \/>\n3.2. \u2013 La motivazione resa dalla Corte di appello di Bari, depurata di assunti non integranti di per se\u2019 rationes decidendi della controversia oggetto di cognizione, si conforma, nella sostanza, ai principi appena richiamati.<br \/>\nIn essa infatti:<br \/>\n1) si da\u2019 conto della sussistenza del rapporto di custodia del Comune convenuto sulla strada teatro dell\u2019evento lesivo (con cio\u2019 risultando superflue, a tal riguardo, le considerazioni sul comportamento, anche colposo, del custode nella manutenzione della strada);<br \/>\n2) si evidenzia il rapporto oggettivo di causa-effetto tra percorrenza della strada comunale da parte del (OMISSIS) in sella alla propria bicicletta e la sua caduta per la presenza di una buca sul manto stradale (con cio\u2019 risultando superflue, a tal riguardo, le considerazioni sulla intrinseca pericolosita\u2019 della strada);<br \/>\n3) si da\u2019 peso alla condotta del danneggiato, ai sensi dell\u2019articolo 1227 c.c., tenuto conto sia delle circostanze di fatto contingenti (relative allo stato dei luoghi, all\u2019ora e alle modalita\u2019 dell\u2019accadimento), sia del grado di attenzione richiesto al danneggiato stesso in rapporto a dette circostanze, cosi\u2019 da giungere a ritenere la sussistenza di un concorso, paritario, di responsabilita\u2019 e, dunque, l\u2019efficacia non elidente del nesso di causa anzidetto ad opera della condotta del danneggiato.<br \/>\n3.3. \u2013 In siffatti termini, evincibili dalla motivazione della sentenza impugnata, quest\u2019ultima si sottrae alle critiche in iure di parte ricorrente, la\u2019 dove, poi, le ulteriori critiche, in quanto investenti la quaestio facti che attiene al concreto accertamento, in base alla valutazione delle risultanze probatorie, del nesso causale e del concorso colposo del danneggiato nella verificazione dell\u2019evento lesivo, risultano inammissibili, in quanto inerenti all\u2019esercizio del potere a tal fine riservato al giudice del merito ed insindacabile in questa sede se non nei limiti del vizio deducibile ai sensi del vigente n. dell\u2019articolo 360 c.p.c., o della violazione del c.d. \u201cminimo costituzionale\u201d della motivazione (entrambi non prospettati dal ricorrente).<br \/>\n4. \u2013 Con il quarto mezzo e\u2019 dedotto, ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.<br \/>\nLa Corte territoriale avrebbe erroneamente liquidato il danno biologico sulla scorta di una invalidita\u2019 permanente complessiva del 16% (di cui 12% per il trauma cranio-encefalico; 3% per le cicatrici cutanee; 1 per la perdita parziale di due elementi dentari), siccome ricondotta alle conclusioni del c.t.u. \u201canche alla luce dei chiarimenti resi in prime cure alle osservazioni mosse dal c.t. del Comune convenuto\u201d, ma in base ad un richiamo \u201csolo apparente\u201d, omettendo di tenere conto che in tali chiarimenti non solo era carente qualsiasi motivazione circa la quantificazione del danno estetico, ma, soprattutto, emergeva che il c.t.u. aveva valutato gli esiti del traumatismo cranio-encefalico nel 5% e non piu\u2019 nel 12%.<br \/>\n4.1. \u2013 Il motivo e\u2019 fondato per quanto di ragione.<br \/>\n4.1.1. \u2013 Non lo e\u2019, fondato, quanto alla quantificazione del danno estetico (invalidita\u2019 permanente del 3%), giacche\u2019 sul punto \u2013 proprio alla stregua della prospettazione della censura di parte ricorrente \u2013 e\u2019 ravvisabile, semmai, soltanto una divergenza sul punto di invalidita\u2019 entro un range (da 0 a 5%) su cui il c.t.u. e c.t.p. avevano concordato e, dunque, un\u2019insufficienza motivazionale non piu\u2019 denunciabile ai sensi del vigente articolo 360 c.p.c., n. 5.<br \/>\n4.1.2. \u2013 E\u2019 fondato in riferimento alla quantificazione del danno da trauma-encefalico nella misura dell\u2019invalidita\u2019 permanente del 12%, poiche\u2019 la doglianza \u2013 nella sostanza e al di la\u2019 della formale denuncia rubricata ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., n. 5 \u2013 va scrutinata come volta a denunciare una violazione dell\u2019articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione \u201capparente\u201d, risultando di stile il riferimento ai chiarimenti del c.t.u. in presenza di uno iato tra il contenuto di questi (che evidenziano una diversa valutazione del c.t.u. quanto alla anzidetta invalidita\u2019 permanente) ed il relativo recepimento nella sentenza impugnata.<br \/>\n5. \u2013 Va, dunque, accolto per quanto di ragione il quarto motivo, dichiarato inammissibile il primo e rigettati il secondo ed il terzo.<br \/>\nLa sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto (e nei limiti delle ragioni dell\u2019accoglimento) e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, perche\u2019 provveda a liquidare nuovamente il danno biologico patito dal (OMISSIS) in ragione del grado di invalidita\u2019 permanente residuato dal trauma cranio-encefalico, oltre a regolamentare le spese del giudizio di legittimita\u2019.<br \/>\nP.Q.M.<br \/>\ndichiara inammissibile il primo motivo e rigetta il secondo e il terzo motivo di ricorso;<br \/>\naccoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;<br \/>\ncassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimita\u2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un ciclista \u00e8 stato ritenuto responsabile al 50% del sinistro subito a causa di una buca stradale e l\u2019ente custode della strada dovr\u00e0 pertanto risarcire il danno solo in parte. 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