{"id":1914,"date":"2018-04-16T11:37:14","date_gmt":"2018-04-16T09:37:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1914"},"modified":"2018-04-16T11:37:14","modified_gmt":"2018-04-16T09:37:14","slug":"responsabilita-medica-ritardo-diagnostico-e-violazione-del-diritto-di-autodeterminarsi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-medica-ritardo-diagnostico-e-violazione-del-diritto-di-autodeterminarsi\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 medica: ritardo diagnostico e violazione del diritto di autodeterminarsi"},"content":{"rendered":"<p>Il ritardo nella diagnosi in caso di patologia ad esito certamente infausto, comporta una responsabilit\u00e0 professionale sanitaria determinata dalla lesione di un bene del paziente di per s\u00e9 autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, ma anche dalla perdita di chance del malato (aspettativa di vita in termini di tempo e qualit\u00e0).<\/p>\n<p>Di recente la Corte di Cassazione \u00e8 stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla questione del ritardo diagnostico e, con <a href=\"http:\/\/www.cortedicassazione.it\/corte-di-cassazione\/\"><u>sentenza n. 7260\/2018<\/u><\/a>, ha chiarito che la violazione del diritto di determinarsi liberamente del malato terminale, non significa perdita della chance di effettuare singole scelte di vita, bens\u00ec lesione di un bene autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale che <strong>richiede, quale onere probatorio, esclusivamente la allegazione del ritardo diagnostico; <\/strong>pertanto non \u00e8 necessario provare null\u2019altro per ottenere il risarcimento del danno.<\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong>: un uomo decedeva a causa della tardiva diagnosi di adenocarcinoma polmonare, pertanto gli eredi si rivolgevano al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti, attribuendo la responsabilit\u00e0 della morte del proprio congiunto alla omissione colpevole dei medici, per non avere questi ultimi effettuato i necessari approfondimenti diagnostici.<\/p>\n<p>La domanda veniva accolta in primo grado ma respinta in appello, avendo la Corte territoriale ritenuto insussistente il nesso di causalit\u00e0 tra il comportamento dei medici ed il decesso del paziente, ritenendo inoltre che gli eredi convenuti in appello non avessero adeguatamente allegato elementi in ordine alle diverse scelte di vita del paziente differenti da ci\u00f2 che lui avrebbe adottato se fosse stato consapevole delle proprie condizioni di salute. Veniva pertanto proposto ricorso per Cassazione dagli eredi del defunto in quanto: il giudice dell\u2019appello avrebbe errato nell\u2019aver ritenuto non risarcibile la perdita di\u00a0<em>chances<\/em>\u00a0legata alle cure cd. palliative, sarebbe inoltre stato violato l\u2019<u><a href=\"https:\/\/www.brocardi.it\/codice-di-procedura-civile\/libro-primo\/titolo-vi\/capo-i\/sezione-iii\/art132.html\">art. 132, n. 4, c.p.c.<\/a>\u00a0<\/u>per non avere la Corte di Appello adeguatamente motivato l\u2019irrisarcibilit\u00e0 della perdita di\u00a0<em>chances<\/em>\u00a0terapeutiche.<\/p>\n<p><a name=\"_GoBack\"><\/a><\/p>\n<p><strong>LA SENTENZA: <\/strong>gli Ermellini hanno dichiarato fondato il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla corte territoriale in quanto quest\u2019ultima \u00e8 incorsa in un equivoco: il danno lamentato non poteva essere fatto coincidere con la perdita di specifiche possibilit\u00e0 esistenziali alternative, ma piuttosto con la perdita di un bene reale, certo ed effettivo \u00ab<em>non configurabile alla stregua di un\u00a0<\/em>quantum<em>\u00a0di possibilit\u00e0 di risultato o di un evento favorevole, ma apprezzabile con immediatezza quale correlato del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p><strong>\u00c8 <\/strong><strong>risarcibile la lesione della libert\u00e0 di scegliere<\/strong> se procedere immediatamente con le cure terapeutiche, se affidarsi alle cure palliative, oppure se decidere di vivere le ultime fasi di vita, accettando in modo cosciente e consapevole il dolore, <strong>senza che incombano altri oneri di allegazione argomentativi o probatori.<\/strong><\/p>\n<p>\u00ab<em><strong>La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene gi\u00e0 di per s\u00e9 autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l\u2019assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno cos\u00ec inferto sulla base di una liquidazione equitativa<\/strong><\/em>\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il ritardo nella diagnosi in caso di patologia ad esito certamente infausto, comporta una responsabilit\u00e0 professionale sanitaria determinata dalla lesione di un bene del paziente di per s\u00e9 autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, ma anche dalla perdita di chance del malato (aspettativa di vita in termini di tempo e qualit\u00e0). Di recente la Corte di Cassazione \u00e8 stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla questione del ritardo diagnostico e, con sentenza n. 7260\/2018, ha chiarito che la violazione del diritto di determinarsi liberamente del malato terminale, non significa perdita della chance di effettuare singole scelte di vita, bens\u00ec lesione di un [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1915,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524,533],"tags":[526,561,572,993,573,534,535,559,994,574,995],"class_list":["post-1914","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-responsabilita-medica","tag-adriatica-infortuni","tag-assistenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-diritto-di-autodeterminarsi","tag-malasanita","tag-responsabilita-medica","tag-responsabilita-professionale-sanitaria","tag-risarcimento","tag-ritardo-diagnostico","tag-sentenza","tag-tardiva-diagnosi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1914","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1914"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1914\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1915"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1914"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1914"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1914"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}