{"id":1898,"date":"2018-03-27T15:21:52","date_gmt":"2018-03-27T13:21:52","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1898"},"modified":"2018-03-27T15:21:52","modified_gmt":"2018-03-27T13:21:52","slug":"caduta-sul-marciapiede-paga","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/caduta-sul-marciapiede-paga\/","title":{"rendered":"Caduta sul marciapiede, chi paga?"},"content":{"rendered":"<p>Strade e marciapiedi sempre pi\u00f9 dissestati; Comuni ed altri enti proprietari delle strade spesso trascurano la manutenzione per mancanza di fondi da destinare alla riparazione ed in certi casi <strong>il pedone \u00e8 costretto a fare un vero e proprio slalom cercando di evitare le buche presenti su strade e marciapiedi, che a volte sono vere e proprie voragini.<\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_GoBack\"><\/a> A volte l\u2019attenzione non basta: se si trova a percorre per la prima volta una strada, magari in orario notturno, pu\u00f2 accadere che il pedone, non avvedendosi dell\u2019insidia, possa cadere e riportare lesioni personali.<\/p>\n<p>In casi del genere, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.brocardi.it\/codice-civile\/libro-quarto\/titolo-ix\/art2051.html\">art. 2051 c.c.<\/a> \u00e8 il custode della strada a dover rispondere dei danni cagionati, in quanto soggetto tenuto all\u2019obbligo di manutenzione per la signoria che esercita sulla cosa.<\/p>\n<p><strong>Per custode deve intendersi l\u2019ente proprietario della strada e la sua responsabilit\u00e0, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione, si estende anche ai marciapiedi:<\/strong> \u201c<em>gli obblighi di manutenzione dell&#8217;ente pubblico proprietario di una strada aperta al pubblico transito, al fine di evitare l&#8217;esistenza di pericoli occulti, si estendono ai marciapiedi laterali, i quali fanno parte della struttura della strada, essendo destinati al transito dei pedoni. Ne consegue che del danno cagionato da buche sussistenti sul marciapiede non risponde il\u00a0condominio dell&#8217;antistante stabile, il quale non \u00e8 pertanto passivamente legittimato nel giudizio promosso ai fini del relativo risarcimento<\/em>\u201d (Cass. n. 16226\/2005).<\/p>\n<p>Sulla base degli artt. 14 del Codice della Strada, gli artt. 16 e 28 L. n. 2248\/1865 e art. 5 RD 2506\/1923, la Suprema corte, con sentenza n. 5445\/2006, ha inoltre affermato che la pubblica amministrazione proprietaria delle strade ha <strong>l\u2019obbligo di provvedere alla manutenzione della stessa e segnalare pericoli ed insidie.<\/strong><\/p>\n<p>Pu\u00f2 verificarsi in concreto che pi\u00f9 soggetti siano custodia di una strada, pertanto in caso di danno causato dalla mancata o errata manutenzione, occorre comprendere chi possa essere individuato come responsabile.<\/p>\n<p>Sul punto \u00e8 utile richiamare la recente ordinanza n. 2328 della Corte di Cassazione, depositata il 31 gennaio 2018.<\/p>\n<p><strong>IL CASO: <\/strong><\/p>\n<p>Tizia scivolava su una grata metallica presente su un marciapiede e citava in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti. La grata era stata posizionata sul marciapiede da un condominio (dopo avere richiesto ed ottenuto autorizzazione all\u2019occupazione di suolo pubblico) perch\u00e9 utile ad arieggiare il cavedio dell\u2019edificio che era in costruzione.<\/p>\n<p>Il Comune si costituiva in giudizio chiamando in causa la propria compagnia assicurativa ed il condominio.<\/p>\n<p>In primo grado i giudici affermavano la responsabilit\u00e0 del condominio nella causazione del sinistro; il condominio pertanto ricorreva in appello e la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la responsabilit\u00e0 solidale del Comune e del condominio.<\/p>\n<p>Uno dei condomini ricorreva per Cassazione.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong><\/p>\n<p>Secondo gli Ermellini la grata non \u00e8 di propriet\u00e0 del condominio ma del Comune in quanto parte integrante del marciapiede, pertinenza della strada pubblica.<\/p>\n<p>Quanto alla sussistenza della responsabilit\u00e0 concorrente tra Comune e condominio la Corte ha affermato che \u201c<em>a<\/em><em>i fini di un corretto inquadramento della questione occorre muovere dalla constatazione che, in caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (art. 14 del codice della strada) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 cod. civ., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilit\u00e0 e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilit\u00e0 presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito\u201d <\/em><\/p>\n<p>Espressamente richiamate precedenti pronunce della Corte e relative alla custodia: <em>&#8220;\u2026<\/em><em>detta custodia pu\u00f2 far capo a pi\u00f9 soggetti a pari titolo, o a titoli diversi&#8221;, a condizione &#8220;che importino tutti l&#8217;attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza&#8221;, visto che il &#8220;criterio di imputazione della responsabilit\u00e0 per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia \u00e8 la disponibilit\u00e0 di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire<\/em>&#8221; <em>(cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003. n. 1948, in motivazione; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2009, n. 24530, Rv. 610784-01)<\/em>.<\/p>\n<p>Il ragionamento degli Ermellini \u00e8 partito dal fatto che senza dubbio la grata fa parte integrante del marciapiede e la stessa \u00e8 stata apposta, previa concessione, per assicurare aria e luce al cavedio condominiale, pertanto il condominio effettivamente utilizza la grata. Ci\u00f2 per\u00f2 non permetterebbe di affermare che il condominio in quanto utilizzatore sia anche custode (e quindi tenuto al risarcimento) ma permette di affermare che ci\u00f2 vada escluso quando<em> &#8220;il potere di utilizzazione della cosa \u00e8 derivato all&#8217;utilizzatore da chi ha l&#8217;effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cio\u00e8 dal custode) e questi, per specifico accordo o per la natura del rapporto o anche pi\u00f9 semplicemente per la situazione fattuale che si \u00e8 determinata, ha conservato effettivamente la custodia&#8221;, restando, peraltro, inteso che costituisce &#8220;un accertamento fattuale riservato al giudice di merito stabilire se nel caso concreto l&#8217;utilizzatore di un determinato bene, sia divenuto anche il custode dello stesso&#8221; (cos\u00ec, testualmente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1948, Rv. 560351-01, in motivazione).<\/em><\/p>\n<p>La Corte territoriale pertanto si \u00e8 correttamente pronunciata nel riconoscere la responsabilit\u00e0 solidale del Comune e del condominio in quanto il Comune non ha in alcun modo riservato a s\u00e9 la custodia della grata. Rigettato Pertanto il ricorso.<\/p>\n<p><strong>L\u2019ORDINANZA<\/strong><\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p>SEZIONE TERZA CIVILE<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. DI AMATO Sergio \u2013 Presidente<\/p>\n<p>Dott. OLIVIERI Stefano \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. ROSSETTI Marco \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. MOSCARINI Anna \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. GUIZZI Stefano Giaime \u2013 rel. Consigliere<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p>ORDINANZA<br \/>\nsul ricorso 25541-2014 proposto da:<br \/>\n(OMISSIS), considerato domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;<br \/>\n\u2013 ricorrente \u2013<br \/>\ncontro<br \/>\n(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;<br \/>\n(OMISSIS) SRL in persona del liquidatore, Rag. (OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso la sede avvocati associati in Italia, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;<br \/>\nCOMUNE SASSARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;<br \/>\nCONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell\u2019amministratrice pro-tempore, Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;<br \/>\n\u2013 controricorrenti \u2013<br \/>\nNonche\u2019 da:<br \/>\n(OMISSIS) SPA, in persona del Direttore \u2013 Procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;<br \/>\n\u2013 ricorrente incidentale \u2013<br \/>\ne contro<br \/>\n(OMISSIS) SRL, (OMISSIS);<br \/>\n\u2013 intimati \u2013<br \/>\nNonche\u2019 da:<br \/>\n(OMISSIS) SRL in persona del liquidatore, Rag. (OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso la sede avvocati associati in Italia, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;<br \/>\n\u2013 ricorrente incidentale \u2013<br \/>\ncontro<br \/>\n(OMISSIS) SPA, in persona del Direttore \u2013 Procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;<br \/>\n\u2013 controricorrente all\u2019incidentale \u2013<br \/>\ne contro<br \/>\n(OMISSIS), (OMISSIS), COMUNE DI SASSARI;<br \/>\n\u2013 intimati \u2013<br \/>\nNonche\u2019 da:<br \/>\nCOMUNE SASSARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso principale;<br \/>\n\u2013 ricorrente incidentale \u2013<br \/>\ncontro<br \/>\n(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL, CONDOMINIO (OMISSIS);<br \/>\n\u2013 intimati \u2013<br \/>\nnonche\u2019 da:<br \/>\nCONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell\u2019amministratrice pro-tempore, Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;<br \/>\n\u2013 ricorrente \u2013<br \/>\ncontro<br \/>\n(OMISSIS), considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;<br \/>\n\u2013 controricorrente \u2013<br \/>\ne contro<br \/>\n(OMISSIS), COMUNE DI SASSARI;<br \/>\n\u2013 intimati \u2013<br \/>\navverso la sentenza n. 255\/2014 della CORTE D\u2019APPELLO SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 10\/07\/2014;<br \/>\nudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11\/07\/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.<br \/>\nSVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br \/>\n1. (OMISSIS) (in qualita\u2019 di condomino dello stabile sito in (OMISSIS)), ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 255\/14 della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, del 30 maggio 2014, che \u2013 in accoglimento solo parziale del gravame proposto dal predetto Condominio \u2013 ha affermato, ex articolo 2051 cod. civ., la responsabilita\u2019 solidale di quest\u2019ultimo e del Comune di Sassari (del quale ha riconosciuto il diritto ad essere garantito dal proprio assicuratore, (OMISSIS) S.p.a., nella misura del 60% delle somme liquidate) in relazione ai danni occorsi a (OMISSIS) in data 12 giugno 2008, per essere la stessa scivolata sul marciapiedi di (OMISSIS), costituito quasi interamente da una grata metallica posta a copertura di un cavedio di proprieta\u2019 del predetto condominio.<br \/>\nAvverso questa decisione ha proposto ricorso incidentale adesivo \u2013 sulla base di tre motivi \u2013 lo stesso Condominio, nonche\u2019 ricorso incidentale il Comune di Sassari (che deduce quattro motivi), l\u2019 (OMISSIS) S.p.a (che fa valere un unico motivo) e la (OMISSIS) S.r.l. (sulla base di un unico motivo, relativo alle spese di lite), quest\u2019ultima (d\u2019ora in poi, (OMISSIS)) nella qualita\u2019 di gia\u2019 chiamata in giudizio dal Condominio, in quanto asserita effettiva responsabile del sinistro.<br \/>\n2. Riferisce, in punto di fatto, il ricorrente principale che, con citazione notificata in data 28 aprile 2009 la (OMISSIS) \u2013 per conseguire il ristoro dei danni subiti per effetto dell\u2019incidente occorsole \u2013 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sassari, il Comune della medesima citta\u2019. Il convenuto, a propria volta, quale chiamava in causa, oltre al proprio assicuratore (OMISSIS) S.p.a. (d\u2019ora in poi, (OMISSIS)), il Condominio di (OMISSIS) (d\u2019ora in poi, il Condominio), di cui assumeva la responsabilita\u2019 esclusiva nella causazione del sinistro, atteso che la grata metallica, sulla quale l\u2019attrice deduceva di essere scivolata, era stata apposta da tale societa\u2019 in forza di \u201cpermesso di occupazione permanente del suolo pubblico per poter realizzare un cavedio di areazione\u201d dell\u2019erigendo edificio condominiale), eccependo, pertanto, il convenuto Comune l\u2019inapplicabilita\u2019 dell\u2019articolo 2051 cod. civ., in ragione della mancanza di un effettivo potere di vigilanza sulla grata suddetta. Costituitisi in giudizio le terze chiamate (OMISSIS) e (OMISSIS) (quest\u2019ultima, come detto, a seguito di citazione notificatole dal Condominio ex articolo 269 cod. proc. civ., in quanto esecutrice dei lavori di apposizione della grata sul cavedio condominiale, nonche\u2019 richiedente al Comune il rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, relativamente alla porzione di marciapiede interessata dai lavori), all\u2019esito dell\u2019istruttoria il Tribunale sassarese affermava la responsabilita\u2019 esclusiva del Condominio nella causazione del sinistro, condannandolo al risarcimento dei danni, in misura ormai non piu\u2019 in contestazione.<br \/>\n3. Contro la decisione del giudice di prime cure proponeva appello il Condominio (sulla base di sei motivi), nonche\u2019 appello incidentale sia la danneggiata (OMISSIS) (sulla base di tre motivi, contestando con il primo \u2013 per quel che ancora qui interessa \u2013 l\u2019esclusione della concorrente responsabilita\u2019 dell\u2019ente comunale), sia il Comune di Sassari, il quale reiterava la domanda di manleva nei confronti di (OMISSIS). Quest\u2019ultima si costituiva anche nel secondo grado di giudizio, per ribadire \u2013 oltre all\u2019assenza di responsabilita\u2019 del Comune nella causazione del sinistro \u2013 la non operativita\u2019 della garanzia assicurativa per le ragioni gia\u2019 esposte innanzi al primo giudice (ovvero, per non essere il danno accidentale, viste le numerose segnalazioni al Comune, fin dal 2004, di cadute di passanti sulla grata, tanto da averle reso necessario diffidare l\u2019ente comunale stragiudizialmente, \u201cintimandogli di vigilare ed intervenire per eliminare la situazione di pericolo\u201d), nonche\u2019 il fatto di essere tenuta alla garanzia \u201cfino al 60% delle somme liquidate alla danneggiata, essendo il rischio condiviso in regime di coassicurazione dalla (OMISSIS) s.p.a.\u201d. Si costituiva in appello pure la (OMISSIS), per richiedere il rigetto dell\u2019appello del Condominio, nella parte in cui esso insisteva nella \u201claudatio auctoris\u201d proposta nei suoi confronti.<br \/>\nLa Corte sassarese, accogliendo il primo motivo del gravame principale (ed il quarto dell\u2019incidentale proposto dalla (OMISSIS)), in parziale riforma della sentenza impugnata affermava la concorrente responsabilita\u2019 del Condominio e del Comune, sul rilievo \u2013 quanto alla posizione di quest\u2019ultimo \u2013 che il marciapiedi causa del sinistro, \u201canche se costituito da una grata metallica\u201d, dovesse considerarsi \u201cparte di una strada urbana\u201d, appartenente \u201cal demanio comunale\u201d, nonche\u2019, soprattutto, \u201caperta al traffico pedonale\u201d, circostanze che \u201cimponevano al Comune di svolgere, ai fini della sicurezza dei pedoni, le funzioni di controllo, vigilanza e intervento\u201d, donde l\u2019applicabilita\u2019, anche nei suoi confronti, dell\u2019articolo 2051 c.c.. Nondimeno, il giudice di seconde cure riteneva che tali circostanze non valessero \u201cad escludere la concorrente responsabilita\u2019 del Condominio\u201d, essendo pacifico \u201cche la grata venne apposta sul marciapiedi dal dante causa\u201d dello stesso (la (OMISSIS)) \u201cin sostituzione della preesistente struttura in muratura, cio\u2019 in base a concessione comunale e previo periodico pagamento di una tassa di occupazione di suolo pubblico allo scopo di favorire l\u2019areazione del sottostante cavedio e degli attigui garages condominiali\u201d. In altri termini, \u201cil bene demaniale rappresentato dal marciapiedi\u201d, risultava \u201cconcesso \u2013 in forza di provvedimento amministrativo \u2013 al dante causa del Condominio, e successivamente al Condominio medesimo, per un uso eccezionale estraneo alla naturale destinazione del bene, quello appunto di dare aria a spazi di proprieta\u2019 del Condominio\u201d, con conseguente assunzione da parte dello stesso \u201cdi obblighi specifici, quali quelli della sostituzione della grata, della sua riparazione etc.\u201d, e, di conseguenza, \u201cdella sua custodia ex articolo 2051 cod. civ.\u201d.<br \/>\nSancita la concorrente responsabilita\u2019 del Comune e del Condominio, la Corte di Appello ha ritenuto di accogliere la sola domanda di manleva proposta dal primo nei confronti di (OMISSIS), sebbene \u201climitatamente alla misura del 60% in ragione del regime di coassicurazione del rischio\u201d, disattendendo le ragioni della compagnia assicuratrice (ovvero, l\u2019avere essa \u201csegnalato l\u2019inidoneita\u2019 della grata, con diffida ad eliminare la situazione di pericolo\u201d), sul rilievo che \u201canche una condotta gravemente colposa dell\u2019assicurato non elide la copertura assicurativa\u201d.<br \/>\nli secondo giudice provvedeva, infine, sulle spese di ambo i gradi di giudizio ponendo le stesse a carico del Comune e del Condominio, condannando, inoltre, (OMISSIS) a rifonderle al Comune, compensando, infine, \u201cle ulteriori spese di lite\u201d.<br \/>\n4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione \u2013 come detto, sulla base di due motivi \u2013 il (OMISSIS), assumendo di esservi legittimato in forza del principio secondo cui, essendo il condominio \u201cente di gestione sfornito di personalita\u2019 giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l\u2019esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l\u2019amministratore, non priva i singoli partecipanti della facolta\u2019 di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all\u2019edificio condominiale\u201d, ivi compresa quella di avvalersi, in via autonoma, \u201cdei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio rappresentato dall\u2019amministratore\u201d (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2011, n. 10717, Rv. 617438-01).<br \/>\nIl primo motivo, rubricato \u201cviolazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all\u2019articolo 132 cod. proc. civ.\u201d, si sostanzia \u2013 oltre che nella contestazione della sentenza impugnata per aver omesso \u201cdi esplicitare il provvedimento in forza del quale il Condominio (\u2026) sarebbe divenuto concessionario del diritto di apporre la grata\u201d, disattendendo cosi\u2019 il giudice l\u2019obbligo \u201cdi indicare in sentenza la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione\u201d \u2013 in una censura di violazione dell\u2019articolo 2697 cod. civ., per non essere stata \u201cfornita la prova della qualita\u2019 di concessionario del Condominio\u201d (qualita\u2019 su cui il giudice di appello ha fondato l\u2019affermazione della corresponsabilita\u2019 del Condominio medesimo).<br \/>\nCon il secondo motivo, rubricato come \u201cviolazione ed errata interpretazione dell\u2019articolo 2051 cod. civ. e dell\u2019articolo 75 cod. proc. civ.\u201d, il ricorrente principale tende all\u2019accertamento dell\u2019erroneita\u2019 della sentenza impugnata, laddove ha qualificato come \u201ccustode\u201d della grata metallica (anche) il Condominio. Per un verso, il motivo mira a far constatare l\u2019error in iudicando in cui sarebbe incorso il giudice di Appello laddove ha qualificato il Condominio \u201cconcessionario del marciapiede\u201d, giacche\u2019 esso non ha assunto tale qualita\u2019 ne\u2019 per \u201ctrasferimento\u201d dalla societa\u2019 costruttrice (essendo la concessione \u201cprovvedimento che viene rilasciato intuitu personae\u201d, e non trasferibile, come emergerebbe anche dall\u2019articolo 5, comma 4, del Regolamento delle concessioni per il suolo pubblico del Comune di Sassari), ne\u2019 perche\u2019 \u201cha pagato la tassa di suolo pubblico\u201d o ha \u201cottemperato all\u2019ordinanza\u201d con cui il Comune gli imponeva di provvedere alla manutenzione della grata, e cio\u2019 \u201cin quanto indotto a ritenere di essere obbligato a provvedervi dalla natura pubblica dell\u2019intimante e dai poteri autoritativi\u201d dello stesso. Escluso, dunque, che vi fosse un titolo per ritenere conferita al Condominio anche la disponibilita\u2019 giuridica del bene, e non solo quella di fatto, dovrebbe per cio\u2019 solo negarsi l\u2019applicabilita\u2019 dell\u2019articolo 2051 cod. civ. nei suoi confronti, alla luce di quella giurisprudenza che esige in capo all\u2019utilizzatore, per qualificarlo come custode ai fini ed agli effetti della norma suddetta, l\u2019effettivo potere sulla cosa, e cioe\u2019 la disponibilita\u2019 giuridica e materiale della stessa.<br \/>\n5. Ha proposto ricorso incidentale \u201cadesivo\u201d il Condominio, sulla base di tre motivi.<br \/>\nIl primo motivo e\u2019 teso a far valere \u2013 a norma dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), \u201cin relazione all\u2019articolo 115 cod. proc. civ. ed articolo 2697 cod. civ.\u201d \u2013 la \u201cmancanza di prova di concessione a favore del condominio\u201d, riprendendo considerazioni analoghe a quelle svolte dal (OMISSIS) con il primo motivo di impugnazione..<br \/>\nIl secondo motivo di ricorso del Condominio, proposto \u2013 ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e segnatamente come violazione e falsa applicazione dell\u2019articolo 2051 cod. civ. \u2013 tende a far accertare l\u2019erroneita\u2019 della sua qualificazione come custode, e cio\u2019 mancando in capo a se\u2019 tanto il potere \u201cdi modificare la situazione di pericolo creatasi (in questo caso sostituire la grata senza l\u2019autorizzazione del Comune)\u201d, quanto quello di \u201cescludere qualsiasi terzo dall\u2019ingerenza sulla cosa nel momento in cui si e\u2019 prodotto il danno\u201d, poteri, entrambi, ritenuti componenti necessarie della relazione con la res suscettibile di assumere rilevanza ex articolo 2051 cod. civ..<br \/>\nInfine, il terzo motivo censura \u2013 sub specie di \u201comesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e\u2019 stato oggetto di discussione tra le parti\u201d ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, \u2013 la mancata \u201cvalutazione della responsabilita\u2019 del Comune anche ex articolo 2043 cod. civ.\u201d, in particolare sia per non \u201caver curato la regolare notifica dell\u2019ordinanza\u201d con cui il medesimo imponeva, ad esso Condominio, di mettere in sicurezza la grata, sia per non aver provveduto direttamente a tale intervento.<br \/>\n6. E\u2019 intervenuto in giudizio il Comune di Sassari, non solo per resistere al ricorso del (OMISSIS), ma anche per proporre ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.<br \/>\n6.1. Con i primi due motivi censura sentenza impugnata per non aver affermato la responsabilita\u2019 esclusiva del Condominio per i danni subiti dalla (OMISSIS).<br \/>\nIn particolare, il primo motivo \u2013 proposto ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), (per violazione degli articoli 117, 822 e 823 cod. civ. e del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, articolo 2, comma 7 e articolo 3, comma 33) \u2013 addebita alla Corte di Appello di avere ignorato che \u201cla grata costituisce un manufatto autonomo rispetto alla proprieta\u2019 immobiliare oggetto di concessione\u201d e, dunque, \u201cdi non aver distinto la differente natura giuridica dei beni in questione\u201d. La sentenza impugnata, dunque, non discriminando \u201ctra i diversi regimi proprietari di essi beni\u201d, avrebbe erroneamente \u201comologato il bene mobile all\u2019immobile, assumendo entrambi facenti parte di un unico bene: la strada\u201d. Piu\u2019 precisamente, si sostiene, \u201cil regime proprietario del cavedio (e del sottosuolo) richiede la concessione di occupazione di suolo pubblico, mentre la grata non e\u2019 oggetto, ma strumento di tale occupazione\u201d; di conseguenza, la grata \u2013 visto che la sua funzione e\u2019 di favorire l\u2019areazione del cavedio e degli attigui garage condominiali \u2013 costituirebbe bene condominiale ex articolo 117 cod. civ..<br \/>\nIl secondo motivo, sempre proposto ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ipotizza violazione degli articoli 2043, 2051, 2053 e 2059 cod. civ., contestando \u2013 sotto altro profilo \u2013 la correttezza dell\u2019affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di una responsabilita\u2019 solidale, di esso Comune e del Condominio, per danni ex articolo 2051 cod. civ..<br \/>\nDifatti, sempre sul presupposto che il Condominio debba ritenersi proprietario della grata, si assume che la responsabilita\u2019 dello stesso avrebbe dovuto essere ricondotta al disposto dell\u2019articolo 2053 cod. civ., essendosi accertato in giudizio \u201cche la caduta della sig.ra (OMISSIS) e\u2019 avvenuta in quanto la grata, a causa del continuo calpestio, si era usurata ed era divenuta scivolosa\u201d, risultando, pertanto, oggetto di \u201cdisgregazione\u201d, evenienza riconducibile a quella di \u201crovina\u201d, cui attribuisce rilievo proprio la norma teste\u2019 menzionata. Orbene, poiche\u2019 l\u2019articolo 2053 cod. civ. limita la responsabilita\u2019 al proprietario \u201ce non ne consente l\u2019estensione, neanche in via solidale, ad altri soggetti, come invece avviene con l\u2019articolo 2051 cod. civ.\u201d, il ricorrente Comune sottolinea che \u2013 in astratto \u2013 la propria (cor)responsabilita\u2019 si sarebbe potuta affermare ai sensi dell\u2019articolo 2043 cod. civ., norma che pero\u2019 prevede una responsabilita\u2019 per colpa, la cui ricorrenza non e\u2019 stata, tuttavia, confermata dallo svolgimento dell\u2019istruttoria, essendo anzi \u201cemerso l\u2019esatto contrario: cioe\u2019 che il Comune di Sassari si e\u2019 attivato in relazione ai poteri\u201d di cui e\u2019 titolare, in particolare \u201cnotificando l\u2019ordinanza contigibile n. 33 del 12.05.2006 al Condominio, affinche\u2019 quest\u2019ultimo intervenisse per mettere in sicurezza la grata\u201d.<br \/>\n6.2. Con il terzo e quarto motivo il Comune censura, invece, la sentenza impugnata laddove \u201cha limitato la copertura assicurativa della (OMISSIS) al 60% dell\u2019importo a cui il Comune e\u2019 stato condannato\u201d al risarcimento del danno patito dalla (OMISSIS).<br \/>\nSegnatamente, il terzo motivo \u2013 proposto come \u201comesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all\u2019articolo 360 c.p.c., n. 5, con violazione dell\u2019articolo 111 Cost. e articolo 132 cod. proc. civ.\u201d \u2013 lamenta che il giudice di appello sarebbe pervenuto alla conclusione di limitare la garanzia assicurativa per aver \u201cqualificato il contratto di assicurazione come contratto di coassicurazione, senza dare pero\u2019 alcuna specifica motivazione\u201d sul punto, e cio\u2019 sebbene \u201cla questione relativa alla qualificazione del contratto\u201d, da intendere \u201ccertamente un punto decisivo della controversia\u201d, fosse stata \u201coggetto di discussione tra le parti\u201d, ricorrendo, dunque, nel caso di specie una \u201ccarenza assoluta di motivazione\u201d rilevante ai sensi dell\u2019articolo 111 Cost., comma 6 e articolo 132 cod. proc. civ..<br \/>\nCon il quarto motivo \u2013 formulato ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), \u2013 e\u2019 dedotta violazione dell\u2019articolo 1362 cod. civ. e del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 37 sul rilievo che, alla stregua del canone di interpretazione letterale (che \u201csi pone come principale\u201d e che, nella specie, non avrebbe consentito opzioni ermeneutiche diverse, stante il suo tenore), la sentenza impugnata avrebbe dovuto ravvisare l\u2019esistenza non di un contratto di coassicurazione, bensi\u2019 \u201cdi assicurazione puro e semplice concluso con una RTI\u201d. Dall\u2019erronea qualificazione del contratto sarebbe, poi, derivato \u201cun ulteriore errore conseguenza del primo: la mancata applicazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 37\u201d, atteso che quello ricorrente nella specie sarebbe un \u201craggruppamento di tipo orizzontale\u201d (secondo il disposto del citato articolo 37, comma 2), \u201cstante l\u2019omogeneita\u2019 delle prestazioni contrattuali\u201d. Di qui, dunque, \u201cun altro profilo di violazione (per inapplicazione) dell\u2019articolo 37\u201d, ed esattamente \u201cdel comma 5\u201d, che sancisce la solidarieta\u2019 delle imprese raggruppate, salvo che per le prestazioni secondarie, delle quali, pero\u2019, risponde sempre solidalmente l\u2019impresa mandataria. Orbene, poiche\u2019 tale era la posizione di (OMISSIS) nella citata RTI, \u201cbene ha fatto il Comune di Sassari a citare in giudizio la (OMISSIS) S.p.a., in quanto legittimata processualmente, nella sua qualita\u2019 di mandataria, a rappresentare le imprese raggruppate (cioe\u2019 la (OMISSIS), oltre se stessa); e bene ha fatto a chiedere alla (OMISSIS) l\u2019adempimento della prestazione assicurativa nella sua interezza, atteso che quale impresa raggruppata (e a maggior ragione quale mandataria) e\u2019 obbligata solidalmente per l\u2019intero, ai sensi del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, citato articolo 37\u201d, norma, viceversa, violata dalla Corte di Appello nell\u2019aver limitato l\u2019obbligo di manleva.<br \/>\n7. Anche la societa\u2019 (OMISSIS), come detto, e\u2019 intervenuta in giudizio, non solo per resistere al ricorso principale, ma anche per proporre ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo, con il quale fa valere \u2013 ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), \u201cin relazione all\u2019articolo 1896 cod. civ.\u201d \u2013 il \u201ctotale travisamento della tesi difensiva\u201d svolta in appello per escludere la fondatezza della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal Comune.<br \/>\nAssume, infatti, di aver eccepito la (sopravvenuta) \u201cinoperativita\u2019 della garanzia\u201d in ragione della \u201ccessazione del rischio\u201d, e non di aver basato l\u2019eccezione \u2013 come ritenuto dalla sentenza impugnata \u2013 \u201csull\u2019elemento soggettivo della responsabilita\u2019\u201d. Deduce, invero, che \u201calla luce dei ripetuti pregressi scivolamenti di passanti sulla grata per cui e\u2019 causa\u201d, oltre che degli \u201caccertamenti peritali svolti su di essa\u201d, sarebbe risultata \u201cevidente la pericolosita\u2019 della struttura in termini tali da comportare, non gia\u2019 la possibilita\u2019 o la probabilita\u2019 piu\u2019 o meno accentuata, ma l\u2019assoluta certezza del futuro verificarsi di ulteriori fatti dannosi, se la conformazione del manufatto non fosse stata modificata\u201d; situazione, questa, \u201ctale da comportare l\u2019elisione del rischio, con le conseguenze previste dall\u2019articolo 1896 cod. civ.\u201d.<br \/>\nSe, infatti, il rischio \u2013 \u201ccomponente essenziale della causa del rapporto assicurativo\u201d \u2013 consiste in un evento futuro ed incerto \u201csoprattutto quanto all\u2019an del fatto dannoso\u201d, allorche\u2019 il suo verificarsi divenga, invece, certo, \u201cil rapporto assicurativo ne rimane travolto per mancanza di causa, esattamente come avviene nell\u2019ipotesi opposta di sopravvenuta impossibilita\u2019 del fatto medesimo\u201d. Difatti, cosi\u2019 come e\u2019 nulla \u2013 ai sensi dell\u2019articolo 1895 cod. civ. \u2013 \u201cl\u2019assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano gia\u2019 verificati al momento della stipula, dovendo essere futuro rispetto a tale momento non il prodursi del danno, quanto l\u2019avversarsi della causa di esso\u201d, analogamente (ai sensi del successivo articolo 1896) dovrebbe postularsi lo scioglimento ipso iure del contratto, quando ricorra la cessazione del rischio, non solo \u201cnel senso di sopravvenuta impossibilita\u2019 dell\u2019evento dannoso\u201d, ma anche \u201cnella speculare ipotesi di sopravvenuta certezza\u201d del suo verificarsi.<br \/>\n8. Anche la societa\u2019 (OMISSIS), oltre a resistere, con controricorso, al ricorso principale del (OMISSIS), ha proposto ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, lamentando \u2013 ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)) \u2013 la violazione dell\u2019articolo 92 cod. proc. civ..<br \/>\nNel premettere di essere risultata vittoriosa all\u2019esito del giudizio di primo grado, essendo stata respinta \u2013 con statuizione ormai passata in giudicato \u2013 la domanda di \u201cmanleva\u201d proposta nei suoi confronti dal Condominio, deduce di essere stata, comunque, convenuta in appello, senza a propria volta impugnare la compensazione delle spese di lite disposta nei suoi confronti dal Tribunale.<br \/>\nCio\u2019 premesso, si duole che il giudice di seconde cure, circa le spese di lite del secondo grado di giudizio, dopo aver affermato, in motivazione, che le stesse \u201cseguono la soccombenza\u201d con liquidazione \u201ccome da dispositivo\u201d, nulla ivi statuiva quanto alla sua posizione, trovando, quindi, applicazione, al riguardo, l\u2019ordine di compensare \u201cle ulteriori spese di lite\u201d contenuto nel dispositivo della sentenza, e cio\u2019 pur non ricorrendo \u2013 quanto alla posizione di essa (OMISSIS) \u2013 alcuna delle condizioni previste dall\u2019articolo 92 cod. proc. civ..<br \/>\n9. E\u2019 intervenuta in giudizio (OMISSIS), per resistere \u2013 con due distinti atti \u2013 al ricorso proposto dal (OMISSIS) e a quelli del Comune e del Condominio, deducendo l\u2019inammissibilita\u2019 e comunque l\u2019infondatezza dei motivi con essi proposti, con vittoria delle spese di giudizio.<br \/>\n10. La societa\u2019 (OMISSIS) ha, inoltre, resistito con controricorso anche al ricorso del Comune, eccependo in particolare, quanto ai motivi terzo e quarto (incentrati sull\u2019insussistenza del rapporto di coassicurazione tra (OMISSIS) e (OMISSIS)), la mancata riproposizione della questione ex articolo 346 cod. proc. civ.; per il resto ha dichiarato di aderire alle argomentazioni del Comune, di (OMISSIS) e della (OMISSIS), quanto alle eccezioni di inammissibilita\u2019 del ricorso principale.<br \/>\nLa societa\u2019 (OMISSIS) ha ribadito con successivo controricorso, depositato in relazione ai ricorsi incidentali del Condominio, del Comune e della societa\u2019 (OMISSIS), le proprie precedenti conclusioni.<br \/>\nAltrettanto hanno fatto sia il Comune, in relazione ai ricorsi incidentali del Condominio, di (OMISSIS) e di (OMISSIS), sia il Condominio, con riferimento al ricorso incidentale del Comune.<br \/>\n11. Hanno presentato memoria, ribadendo le rispettive conclusioni e difese, il (OMISSIS), il Condominio ed (OMISSIS).<br \/>\nMOTIVI DELLA DECISIONE<br \/>\n12. Debbono essere trattati congiuntamente i motivi proposti con il ricorso principale e con quello adesivo del Condominio, nonche\u2019 i primi due oggetto del ricorso incidentale del Comune di Sassari.<br \/>\n12.1. Essi, infatti, tendono a mettere in discussione \u2013 sebbene da prospettive simmetricamente opposte \u2013 il riconoscimento, operato dalla sentenza impugnata, della responsabilita\u2019 ex articolo 2051 cod. civ., per i danni subiti da (OMISSIS), in capo, solidalmente, al Comune ed al Condominio (recte: ai singoli condomini, poiche\u2019 la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilita\u2019 per danni prevista dalla norma suddetta, \u201cnon puo\u2019 essere imputata ne\u2019 al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, ne\u2019 al suo amministratore, quale mandatario dei condomini\u201d; cfr. Cass. Sez. 2, sent. 29 gennaio 2015, n. 1674, Rv. 634159-01).<br \/>\nSi tratta di affermazione, questa, che si sottrae alle censure formulate (in particolare, con il secondo motivo dei ricorsi del (OMISSIS) e del Condominio, oltre che con i primi due motivi del ricorso del Comune), per le ragioni di seguito illustrate, tese ad evidenziare l\u2019esistenza di un concorrente \u201cpotere di governo della cosa\u201d \u2013 requisito indefettibile per l\u2019applicazione dell\u2019articolo 2051 cod. civ. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. 10 maggio 2016, n. 9449, in motivazione) \u2013 rispetto alla grata a causa della quale la (OMISSIS) ebbe a subire i danni dei quali ha conseguito, in via ormai definitiva, il ristoro.<br \/>\n12.2. Premesso, invero, che una esclusiva proprieta\u2019 condominale puo\u2019 ipotizzarsi \u2013 ai sensi dell\u2019articolo 1117 cod. civ. \u2013 sicuramente per il cavedio a copertura del quale era posta la grata (Cass. Sez. 2, sent. 1 agosto 2014, n. 17556, Rv. 631830-01), ma non per quest\u2019ultima, trattandosi di parte integrante del marciapiede, bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della pubblica strada (Cass. Sez. 3, sent. 21 luglio 2006, n. 16770, Rv. 591472-01), la questione e\u2019 se possa ammettersi, accanto alla responsabilita\u2019 ex articolo 2051 cod. civ. del proprietario\/Comune, una concorrente responsabilita\u2019 del Condominio (o meglio, dei singoli condomini), ed eventualmente su quali basi.<br \/>\nAi fini di un corretto inquadramento della questione occorre muovere dalla constatazione che, in \u201ccaso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario (articolo 14 del codice della strada) o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex articolo 2051 cod. civ., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilita\u2019 e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilita\u2019 presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito\u201d (Cass. Sez. 3, sent. 9 giugno 2016, n. 11802, Rv. 640205-01, in motivazione). Nondimeno, si e\u2019 pure affermato che \u201cdetta custodia puo\u2019 far capo a piu\u2019 soggetti a pari titolo, o a titoli diversi\u201d, a condizione \u201cche importino tutti l\u2019attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza\u201d, visto che il \u201ccriterio di imputazione della responsabilita\u2019 per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia e\u2019 la disponibilita\u2019 di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire\u201d (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003. n. 1948, in motivazione; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 20 novembre 2009, n. 24530, Rv. 610784-01).<br \/>\nTale e\u2019, appunto, l\u2019evenienza che ricorre nel caso di specie, giacche\u2019 se il Comune ha conservato la proprieta\u2019 della grata, in quanto parte integrante del marciapiede, la destinazione della stessa ad assicurare aria e luce al cavedio condominiale \u2013 e dunque un\u2019utilitas ad un bene di proprieta\u2019 comune \u2013 implica per il Condominio (o meglio, per i singoli condomini) l\u2019effettiva utilizzazione di tale res. D\u2019altra parte, che il Condominio (e per esso ciascun condomino) abbia effettivamente utilizzato detta grata e\u2019 circostanza confermata dal fatto che esso ha sempre provveduto al pagamento della tassa per l\u2019occupazione di suolo pubblico, ovvero un tributo il cui presupposto impositivo e\u2019 costituito dal solo fatto della utilizzazione, ovvero dalla \u201crelazione materialmente instaurata con la cosa\u201d (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 8 settembre 2017, n. 21018, in corso di massimazione).<br \/>\nQuanto appena osservato, tuttavia, equivale non ad affermare che l\u2019utilizzatore della cosa sia \u201cnecessariamente anche il custode\u201d della stessa, ma invece a riconoscere che siffatta evenienza deve escludersi qualora \u201cil potere di utilizzazione della cosa e\u2019 derivato all\u2019utilizzatore da chi ha l\u2019effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cioe\u2019 dal custode) e questi, per specifico accordo o per la natura del rapporto o anche piu\u2019 semplicemente per la situazione fattuale che si e\u2019 determinata, ha conservato effettivamente la custodia\u201d, restando, peraltro, inteso che costituisce \u201cun accertamento fattuale riservato al giudice di merito stabilire se nel caso concreto l\u2019utilizzatore di un determinato bene, sia divenuto anche il custode dello stesso\u201d (cosi\u2019, testualmente, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1948, Rv. 560351-01, in motivazione).<br \/>\nRilievi, quest\u2019ultimi, che \u2013 oltre a confermare che nessun error in iudicando e\u2019 ipotizzabile rispetto al riconoscimento, operato dalla sentenza impugnata, di una responsabilita\u2019 ex articolo 2051 cod. civ. tanto del Condominio quanto del Comune, atteso che nelle specie non risulta affatto che il Comune abbia riservato a se\u2019, in via esclusiva, la custodia della grata \u2013 permettono di superare anche le altre censure qui in esame. Ovvero, quelle espresse con il primo motivo di entrambi i ricorsi del (OMISSIS) e del Condominio (che lamentano \u2013 sotto il profilo, l\u2019uno, della omessa motivazione, nonche\u2019, l\u2019altro, dell\u2019assenza di prova \u2013 la mancata individuazione del provvedimento in forza del quale il Condominio \u201csarebbe divenuto concessionario del diritto di apporre la grata\u201d), cosi\u2019 come con il terzo motivo di ricorso del Condominio (che deduce la mancata \u201cvalutazione della responsabilita\u2019 del Comune anche ex articolo 2043 cod. civ.\u201d, in particolare sia per non \u201caver curato la regolare notifica dell\u2019ordinanza\u201d con cui si imponeva al Condominio, di mettere in sicurezza la grata, sia per non aver lo stesso ente municipale provveduto direttamente a tale intervento).<br \/>\n13. Sono suscettibili di trattazione congiunta anche i motivi terzo e quarto del ricorso incidentale del Comune e l\u2019unico motivo di ricorso incidentale di (OMISSIS), perche\u2019 attengono alla esistenza e alla portata dell\u2019obbligo di manleva della seconda verso il primo.<br \/>\nIn particolare, se il Comune censura la sentenza impugnata laddove \u201cha limitato la copertura assicurativa della (OMISSIS) al 60% dell\u2019importo a cui il Comune e\u2019 stato condannato\u201d, quest\u2019ultima si duole del \u201ctotale travisamento della tesi difensiva\u201d svolta in giudizio, assumendo di aver eccepito la (sopravvenuta) inoperativita\u2019 della garanzia \u201cper cessazione del rischio\u201d e non di aver basato la stessa \u2013 come ritenuto dalla sentenza impugnata \u2013 \u201csull\u2019elemento soggettivo della responsabilita\u2019\u201d.<br \/>\n13.1. In relazione a tale ultima censura, che presenta carattere pregiudiziale (atteso che ove si escludesse l\u2019operativita\u2019 della garanzia assicurativa diverrebbe superfluo decidere sui limiti della stessa), va qui ribadito che, nella prospettazione della ricorrente incidentale, i \u201cripetuti pregressi scivolamenti di passanti sulla grata per cui e\u2019 causa\u201d, oltre che gli \u201caccertamenti peritali svolti su di essa\u201d, avrebbero reso \u201cevidente la pericolosita\u2019 della struttura in termini tali da comportare, non gia\u2019 la possibilita\u2019 o la probabilita\u2019 piu\u2019 o meno accentuata, ma l\u2019assoluta certezza del futuro verificarsi di ulteriori fatti dannosi, se la conformazione del manufatto non fosse stata modificata\u201d.<br \/>\nDi conseguenza, cosi\u2019 come e\u2019 nulla \u2013 ai sensi dell\u2019articolo 1895 cod. civ. \u2013 \u201cl\u2019assicurazione di un rischio i cui presupposti causali si siano gia\u2019 verificati al momento della stipula\u201d, simmetricamente dovrebbe prodursi lo scioglimento ipso iure del contratto assicurativo, in base all\u2019articolo 1896 cod. civ., quando ricorra la cessazione del rischio, non solo \u201cnel senso di sopravvenuta impossibilita\u2019 dell\u2019evento dannoso\u201d, ma anche \u201cnella speculare ipotesi di sopravvenuta certezza\u201d del suo verificarsi.<br \/>\nIl motivo e\u2019 infondato.<br \/>\nAl netto di ogni altra considerazione sul discutibile parallelismo che esso pretenderebbe di istituire tra la originaria inesistenza del rischio (come causa di nullita\u2019 del contratto di assicurazione) e la sopravvenuta certezza della sua verificazione (quale causa di scioglimento automatico dello stesso), anche ad ammettere, astrattamente, che in tale seconda ipotesi possa operare il disposto dell\u2019articolo 1896 cod. civ., se ne dovrebbe, in concreto, escludere la ricorrenza con riferimento al caso qui in esame.<br \/>\nNon pare, infatti, ozioso rammentare che la fattispecie prevista dalla norma da ultimo menzionata e\u2019 ricostruibile \u2013 sulla scorta di un autorevole insegnamento dottrinario \u2013 alla stregua di un\u2019ipotesi particolare di risoluzione del contratto per impossibilita\u2019 sopravvenuta, come conferma il fatto che essa opera \u201cipso iure\u201d, senza necessita\u2019 di una manifestazione di volonta\u2019 delle parti e malgrado, anzi, un\u2019eventuale volonta\u2019 contraria (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 29 marzo 2005, n. 6561, Rv. 581159-01). Di conseguenza, poiche\u2019 l\u2019impossibilita\u2019 assoluta della prestazione ex articolo 1463 cod. civ. si identifica in un \u201cimpedimento obbiettivo ed assoluto\u201d (cosi\u2019, ex multis, Cass. Sez. 2, sent. 15 novembre 2013, n. 25777, Rv. 628305-01), deve per cio\u2019 solo escludersi che tale possa considerarsi non la certezza assoluta di verificazione del rischio che il contratto di assicurazione intenda scongiurare, bensi\u2019 il mero frequente ripetersi dello stesso, vale a dire l\u2019evenienza registratasi nel caso di specie.<br \/>\n13.2. Rigettato il ricorso di (OMISSIS), ed escluso, dunque, che la garanzia assicurativa da essa prestata possa ritenersi inoperante, passando ad esaminare i motivi di ricorso del Comune, relativi alle condizioni di applicazione della stessa, deve osservarsi come il secondo di essi (cioe\u2019 a dire, il quarto complessivo della sua impugnazione) risulti fondato.<br \/>\nL\u2019altro motivo (ovvero il terzo del suo ricorso) e\u2019, infatti, inammissibile, alla stregua del principio giurisprudenziale secondo cui \u201cl\u2019omesso esame della questione relativa all\u2019interpretazione del contratto non e\u2019 riconducibile al vizio di cui all\u2019articolo 360 c.p.c., n. 5), in quanto l\u2019interpretazione di una clausola negoziale non costituisce \u201cfatto\u201d decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi\u201d (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5795, Rv. 643401-01).<br \/>\nL\u2019accoglimento, invece, del quarto motivo del ricorso del Comune va disposto sulla scorta del principio in base al quale, sebbene l\u2019interpretazione del contratto, \u201ctraducendosi in una operazione di accertamento della volonta\u2019 dei contraenti\u201d, si risolva \u201cin una indagine di fatto riservata al giudice di merito\u201d, resta, nondimeno, inteso che essa e\u2019 \u201ccensurabile in cassazione, per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)\u201d (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2016, n. 14355, Rv. 640551-01), dovendosi assegnare \u2013 sebbene non in senso assoluto \u2013 \u201ccarattere prioritario\u201d proprio \u201call\u2019elemento letterale\u201d (da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 28 giugno 2017, n. 16181, Rv. 644669-01), \u201csicche\u2019, quando esso risulti sufficiente, l\u2019operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa\u201d (Cass. Sez. 3, sent. 11 marzo 2014, n. 5595, Rv. 630563-01).<br \/>\nOrbene, come evidenziato dal ricorrente Comune, la stipulazione del contratto di assicurazione e\u2019 avvenuta all\u2019esito di una procedura di aggiudicazione \u2013 espletata ai sensi della Legge Regionale Sardegna 7 agosto 2007, n. 5, articolo 17, comma 4, lettera a), \u2013 il cui capitolato, all\u2019articolo 31, prevedeva espressamente: \u201cNon e\u2019 ammessa la coassicurazione tra le imprese assicuratrici\u201d, sicche\u2019 di fronte a tale univoco dato letterale la Corte di Appello avrebbe dovuto chiarire sulla base di quali altri canoni ermeneutici si fosse orientata per ravvisare, nel caso di specie, una coassicurazione.<br \/>\n14. Merita, infine, accoglimento il solo motivo di ricorso proposto da (OMISSIS).<br \/>\nSi consideri, infatti, che nei giudizi soggetti alla disciplina dell\u2019articolo 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a), ove non sussista reciproca soccombenza, e\u2019 legittima la compensazione parziale o per intero delle spese processuali soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati (Cass. Sez. 2, ord. 27 settembre 2010, n. 20324, Rv. 615255-01). Poiche\u2019 tale era la disciplina applicabile, \u201cratione temporis\u201d, al presente giudizio (pendente alla data del 28 aprile 2009, e quindi soggetto al regime previsto dalla gia\u2019 citata L. n. 263 del 2005, articolo 2, comma 4), la Corte di Appello di Cagliari, non ricorrendo nei rapporti tra il Condominio e la (OMISSIS) le condizioni della soccombenza reciproca, ha reso una statuizione illegittima nel disporre, in assenza di specifica motivazione, la compensazione delle spese di lite.<br \/>\nLa statuizione, sul punto, della Corte cagliaritana va pertanto cassata, con decisione, nel merito, da parte di questa Corte, a norma dell\u2019articolo 383 cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.<br \/>\nRitiene questa Corte, tuttavia, che sussistano giusti motivi di compensazione, da ravvisare nel comportamento processuale delle parti (Cass. Sez. 2, sent. 28 novembre 1998, n. 12108, Rv. 521218-01), qui rappresentato da carattere defatigatorio della partecipazione al giudizio di appello della societa\u2019 (OMISSIS).<br \/>\nIn particolare, e\u2019 la stessa (OMISSIS) che da\u2019 atto \u2013 nel proprio ricorso \u2013 sia della circostanza che il Condominio di (OMISSIS), pur avendola chiamata in causa, non avesse poi formulato, in sede di conclusioni del giudizio di primo grado, nessuna domanda nei suoi confronti (cfr. pag. 13), sia del fatto che non risulta essere stata proposta alcuna specifica impugnativa della sentenza di primo grado, laddove essa aveva affermato l\u2019esclusiva responsabilita\u2019 del Condominio nella causazione del sinistro, riconoscendo, cosi\u2019, essa (OMISSIS) del tutto estranea alla sua causazione, tanto che la medesima ha poi richiesto l\u2019accertamento dell\u2019avvenuto passaggio in giudicato, nei suoi confronti, di quella pronuncia (cfr. pagg. 18-19).<br \/>\nConfermato il carattere defatigatorio della sua partecipazione al giudizio di appello (e quello presente), tale comportamento e\u2019 da questa Corte apprezzato quale giusto motivo di compensazione delle spese di lite tra la (OMISSIS) e il Condominio di (OMISSIS), quanto al giudizio di appello, e tra le stesse (piu\u2019 il (OMISSIS)), quanto al presente giudizio.<br \/>\n15. Le altre spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.<br \/>\n16. A carico del ricorrente principale e di quelli incidentali rimasti interamente soccombenti sussiste anche l\u2019obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.<br \/>\n<strong>P.Q.M.<br \/>\n<\/strong>La Corte rigetta il ricorso principale proposto da (OMISSIS), quello adesivo proposto dal Condominio di (OMISSIS), nonche\u2019 il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) S.p.a., accogliendo, invece, il ricorso incidentale proposto dal Comune di Sassari, limitatamente al suo quarto motivo, rigettandolo nelle restanti parti, cassando parzialmente la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, per la decisione sul punto, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio, quanto al rapporto processuale tra il Comune di Sassari ed (OMISSIS) S.p.a..<br \/>\nAccoglie il ricorso di (OMISSIS) S.r.l. cassando, sul punto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa le spese del secondo grado di giudizio quanto al rapporto processuale intercorso tra di essa e il Condominio di (OMISSIS).<br \/>\nCondanna (OMISSIS), il Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a., ed il Comune di Sassari a rifondere a (OMISSIS) le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 20.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge.<br \/>\nCompensa, per soccombenza reciproca, le spese del presente giudizio quanto al rapporto intercorrente tra (OMISSIS) e il Condominio di (OMISSIS), e il Comune di Sassari ed (OMISSIS) S.p.a..<br \/>\nCompensa, per giusti motivi, le spese del presente giudizio quanto al rapporto interrecorrente tra (OMISSIS), il Condominio di (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.r.l..<br \/>\nAi sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da\u2019 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di (OMISSIS), del Condominio di (OMISSIS), nonche\u2019 di (OMISSIS) S.p.a., dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Strade e marciapiedi sempre pi\u00f9 dissestati; Comuni ed altri enti proprietari delle strade spesso trascurano la manutenzione per mancanza di fondi da destinare alla riparazione ed in certi casi il pedone \u00e8 costretto a fare un vero e proprio slalom cercando di evitare le buche presenti su strade e marciapiedi, che a volte sono vere e proprie voragini. 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