{"id":1888,"date":"2018-03-20T11:52:47","date_gmt":"2018-03-20T10:52:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1888"},"modified":"2018-03-20T11:52:47","modified_gmt":"2018-03-20T10:52:47","slug":"sinistri-stradali-obbligo-soccorso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/sinistri-stradali-obbligo-soccorso\/","title":{"rendered":"Sinistri stradali: obbligo di soccorso"},"content":{"rendered":"<p><strong>Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell\u2019incidente <\/strong><strong>devono prestare assistenza ai feriti<\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10736\/2018 in base alla quale in occasione di un sinistro, tutti i soggetti anche non responsabili devono prestare soccorso e quindi allertare il 118 e le autorit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>IL CASO: <\/strong><\/p>\n<p>il conducente di un trattore si allontanava dal luogo del sinistro con feriti, prima dell&#8217;arrivo delle forze dell\u2019ordine, veniva pertanto ritenuto responsabile del reato di cui all\u2019art. <a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-03-22&amp;atto.codiceRedazionale=093A6158&amp;elenco30giorni=false\"><u>189, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285<\/u><\/a>, in quanto, trovandosi alla guida di una trattrice agricola ed essendo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti, si allontanava dal luogo prima che le forze di polizia potessero procedere alla sua identificazione ed alle verifiche ed ai rilievi del caso, fatto commesso l\u201911 novembre 2013.<\/p>\n<p>La sentenza veniva confermata in appello, quindi il conducente del trattore ricorreva per Cassazione contestando la sussistenza del dolo perch\u00e9 in primis non era stato provato l&#8217;urto diretto tra i veicoli, inoltre che l&#8217;assenza di segni conseguenti all&#8217;urto era di cos\u00ec lieve entit\u00e0 e il rumore prodotto dalla trattrice era talmente forte da rendere il fatto non percepibile dal responsabile.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE: <\/strong><\/p>\n<p>La Corte di Cassazione ha affermato che<strong> \u00e8 sufficiente un collegamento con il sinistro per far sorgere l&#8217;obbligo di assistere i feriti.<\/strong><\/p>\n<p><a name=\"_GoBack\"><\/a> <strong>L\u2019art. 189 comma 6 CdS, ai fini della punibilit\u00e0, non considera necessario l\u2019urto tra veicoli ma solo che l\u2019incidente si possa in qualche maniera collegare al comportamento dell\u2019utente della strada, anche se non direttamente responsabile del sinistro.<\/strong><\/p>\n<p><u>L&#8217;art. 189, comma 1, Cod. Strada<\/u>, dispone che &#8220;<em>l&#8217;utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l&#8217;obbligo di fermarsi e di prestare l&#8217;assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona&#8221;<\/em>.<\/p>\n<p>Quindi conferisce all\u2019espressione <em>\u201cincidente comunque ricollegabile al suo comportamento\u201d<\/em> il ruolo di antefatto non punibile. La Corte di Appello pertanto, secondo gli Ermellini, ha correttamente interpretato la disposizione che<strong>\u00a0sanziona la condotta omissiva dell&#8217;utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non presti assistenza alle persone ferite, ritenendo che l&#8217;obbligo di attivarsi sussista indipendentemente dalla responsabilit\u00e0 nel sinistro<\/strong>.<\/p>\n<p>Il ricorso \u00e8 quindi stato rigettato.<\/p>\n<p><strong>LA SENTENZA: <\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table border=\"0\" width=\"578\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"1\" bgcolor=\"#ffffff\">\n<tbody>\n<tr>\n<td bgcolor=\"#ffffff\" width=\"576\"><strong>CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE &#8211; SENTENZA 9 marzo 2018, n.10736 &#8211; Pres. Di Salvo \u2013 est. Cenci<\/strong><\/p>\n<p>Ritenuto in fatto<\/p>\n<p>1. La Corte di appello di Milano il 23 febbraio 2017 ha integralmente confermato la sentenza con cui il 22 febbraio 2016 il Tribunale di Sondrio ha riconosciuto M.G. responsabile del reato di cui all\u2019art. 189, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto, trovandosi alla guida di una trattrice agricola ed essendo rimasto coinvolto in un sinistro stradale con feriti (C.C. , C.A. e Co.Si. ), si allontanava dal luogo prima che le forze di polizia potessero procedere alla sua identificazione ed alle verifiche ed ai rilievi del caso, fatto commesso l\u201911 novembre 2013.<\/p>\n<p>2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l\u2019imputato, tramite difensore, che si affida a quattro motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale.<\/p>\n<p>2.1. Mediante i primi due motivi censura violazione degli artt. 42, comma 2, cod. pen. in tema di elemento soggettivo e 533, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del dolo ed al mancato riconoscimento di ipotesi logiche alternative rispetto all\u2019accusa.<\/p>\n<p>Richiamata la motivazione della Corte di appello nella parte in cui sottolinea che la difesa ignora le fotografie, da cui risulta che l\u2019auto delle sorelle C. era sfondata nella parte anteriore sinistra, &#8216;segno oggettivo di un evento inevitabilmente percepibile e di impossibile sottovalutazione&#8217; (p. 1 della sentenza) e che i gravi danni ai veicoli coinvolti, tra i quali quello delle signore C. , ed &#8216;il fumo sprigionatosi dopo l\u2019impatto, comunque percepito dal M. che sia pure fugacemente arrest\u00f2 la marcia dopo qualche metro, salvo poi prontamente allontanarsi, le modalit\u00e0 con cui i due conducenti feriti uscirono dall\u2019abitacolo segnalano l\u2019oggettiva impossibilit\u00e0 di sottovalutare l\u2019accaduto e di escludere danni alle persone coinvolte&#8217; (p. 2), il ricorrente censura il ragionamento, secondo cui sussisterebbe il dolo perch\u00e9 l\u2019imputato ha percepito o avrebbe dovuto percepire il verificarsi di un sinistro idoneo a produrre danni.<\/p>\n<p>In realt\u00e0 &#8211; si sottolinea nel ricorso &#8211; affinch\u00e9 possa dirsi sussistente il dolo non \u00e8 sufficiente la sola percezione del verificarsi di un incidente stradale idoneo a produrre eventi lesivi ma \u00e8 anche necessaria la consapevolezza da parte dell\u2019agente che l\u2019incidente sia riconducibile al proprio comportamento, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 (si richiama Sez. 4, n. 17220 del 09\/05\/2012), e ci\u00f2 in quanto il comma 1 dell\u2019art. 189 del d. Igs. n. 285 del 1992 richiede il collegamento tra il comportamento dell\u2019agente e l\u2019incidente.<\/p>\n<p>Si evidenzia che l\u2019imputato, pur avendo sicuramente percepito il verificarsi di un sinistro, tanto da essere sceso dal mezzo per recarsi sul luogo dell\u2019incidente, non avrebbe percepito &#8216;il suo ruolo causale o comunque il suo coinvolgimento in detto sinistro (ruolo che, peraltro, non \u00e8 stato nemmeno accertato dalla Polstrada: D.Z. , verbale udienza 9\/11\/15, p. 9 e 10)&#8217; (p. 5 del ricorso).<\/p>\n<p>Si sottolinea la mancanza di prova dell\u2019urto tra il trattore dell\u2019imputato e l\u2019autovettura (due testi lo affermano, C.A. e V. , ma una lo esclude, Co. , circostanza non riferita dalla Corte di appello; alla p. 4 della sentenza di primo grado si ammette la possibilit\u00e0 che non vi sia stato urto diretto tra i veicoli; la polizia giudiziaria non ha riscontrato la presenza di segni sulla lama collocata sulla parte anteriore sinistra del mezzo di M. ), sullo specifico punto sottolineando il travisamento in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, che (p. 3) &#8216;confonde la robustezza della trattrice in genere con quella della lama pur in assenza della bench\u00e9 minima scalfittura&#8217; (p. 6 del ricorso).<\/p>\n<p>Il passaggio da ultimo richiamato sarebbe illogico, &#8216;dal momento che proprio l\u2019assenza di qualsiasi segno indica che se mai urto o contatto \u00e8 avvenuto allora \u00e8 stato di entit\u00e0 cos\u00ec lieve da non poter essere percepito dal M. . D\u2019altra parte, considerate le dimensioni della trattrice, sarebbe stato sufficiente a causare il sinistro anche un contatto molto lieve ed \u00e8 senz\u2019altro ascrivibile a fatto notorio che un mezzo agricolo come la trattrice-falciatrice in questione ha un alto livello di rumorosit\u00e0 quando \u00e8 in marcia riducendo, quindi, drasticamente la percezione auditiva del conducente&#8217; (p. 6 del ricorso).<\/p>\n<p>In tema di accertamento del dolo, la Corte di appello avrebbe poi trascurato il comportamento successivo dell\u2019imputato, essendo estremamente probabile che lo stesso non si sia accorto di avere concorso a cagionare il sinistro. Essendo, infatti, indiscusso, oltre che riferito dal teste di accusa V. , che M. si \u00e8 fermato, si \u00e8 recato sul luogo del sinistro e, ivi giunto, ha parlato con il suo collega D.G. , appare del tutto illogico che la persona che non voglia essere identificata si fermi, posteggi, cos\u00ec che la targa sia immediatamente rilevabile da chiunque, per di pi\u00f9 nella sua zona di residenza dove \u00e8 conosciuto. L\u2019insieme di tali circostanze dimostrerebbe la mancata consapevolezza da parte di M. di aver causato l\u2019incidente; emergerebbe, comunque, l\u2019impossibilit\u00e0 di riconoscerlo colpevole, ai sensi dell\u2019art. 533, comma 1, cod. proc. pen., sussistendo un pi\u00f9 che ragionevole dubbio sull\u2019elemento soggettivo del reato.<\/p>\n<p>2.2. Con il terzo ed il quarto motivo si censura promiscuamente violazione di legge e difetto motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell\u2019art. 131-bis cod. proc. pen., essendo stata esclusa l\u2019applicazione della causa di non punibilit\u00e0 sulla base di una motivazione (p. 3 della sentenza) che si stima errata e fallace, in quanto \u00e8 da escludersi l\u2019abitualit\u00e0 del comportamento, essendo l\u2019imputato incensurato, e l\u2019offesa tenue, poich\u00e9 M. stava viaggiando a velocit\u00e0 normale, non \u00e8 stata accertata alcuna invasione della opposta corsia n\u00e9 perdita di controllo del veicolo, subito dopo l\u2019incidente l\u2019imputato si \u00e8 comunque fermato, ponendo in concreto i presupposti per la propria successiva, agevole, identificazione e, una volta rintracciato dalla p.g., \u00e8 tornato sul luogo dell\u2019incidente (&#8216;condotta che \u00e8 valsa all\u2019imputato la mancata contestazione anche del pi\u00f9 grave reato di cui al c. 7 dell\u2019art. 189&#8217;, p. 14 del ricorso), circostanze tutte sintomatiche di un dolo di intensit\u00e0, comunque, minima.<\/p>\n<p>Infine, si evidenzia che, avendo la Corte di appello, per escludere l\u2019applicazione dell\u2019art. 131-bis cod. pen., enfatizzato il danno (p. 3 della sentenza impugnata), le lesioni patite dalle signore C. e dal sig. Co. non sarebbero da considerare danni conseguenti alla condotta, perch\u00e9 il reato di lesioni colpose non \u00e8 stato contesto n\u00e9 a M. n\u00e9 ad alcuno.<\/p>\n<p>Considerato in diritto<\/p>\n<p>1. Il ricorso \u00e8 infondato e deve essere rigettato.<\/p>\n<p>1.1. I primi due motivi enfatizzano il mancato urto tra veicoli e l\u2019assenza di prova del contatto diretto tra la trattrice condotta dall\u2019imputato ed altra vettura.<\/p>\n<p>1.1.1. In realt\u00e0, per\u00f2, l\u2019ampia dicitura dell\u2019art. 186, comma 1, del codice della strada non presuppone affatto un urto ma solo, con dicitura piuttosto ampia, il verificarsi di un &#8216;incidente comunque ricollegabile al (&#8230;) comportamento&#8217; dell\u2019utente della strada, pur se non responsabile dell\u2019incidente stesso (Sez. 4, n. 52539 del 09\/11\/2017 Spernanzoni, Rv. 271260; n\u00e9 peraltro responsabile di alcun reato: cfr. Sez. 4, n. 33761 del 17\/05\/2017, Tafa, Rv. 270905; Sez. 4, n. 34138 del 21\/12\/2011, dep. 2012, Cilardi, Rv., 253754).<\/p>\n<p>Ed \u00e8 stato al riguardo &#8211; opportunamente &#8211; puntualizzato quanto segue:<\/p>\n<p>&#8216;2.4. Il reato in esame trova, dunque, il suo fondamento nell\u2019obbligo giuridico di attivarsi previsto dall\u2019art. 189, comma 1, cod. strada, che attribuisce all\u2019utente della strada, coinvolto in un sinistro comunque riconducibile al suo comportamento, una posizione di garanzia per proteggere altri utenti coinvolti nel medesimo incidente dal pericolo derivante da un ritardato soccorso. La posizione di garanzia trova, nel caso in esame, la sua ratio nel dato di esperienza per cui i protagonisti del sinistro sono in condizione di percepirne nell\u2019immediatezza le conseguenze dannose o pericolose, dunque di evitare, indipendentemente dall\u2019ascrivibilit\u00e0 agli stessi di tali conseguenze, che dal ritardato soccorso delle persone ferite possa derivarne un danno alla vita ed all\u2019integrit\u00e0 fisica. Come gi\u00e0 affermato da questa Sezione, il combinato disposto dei commi 1, 6 e 7 dell\u2019art. 189 d.lgs. n.285\/1992, non lega l\u2019obbligo di assistenza alla consumazione e all\u2019accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente comunque ricollegabile al comportamento dell\u2019utente della strada al quale l\u2019obbligo di assistenza \u00e8 riferito. Nella previsione incriminatrice manca qualsiasi rapporto che condizioni l\u2019esistenza dell\u2019obbligo di attivarsi alla qualificazione come reato della condotta dell\u2019utente. All\u2019evidenza, la sola condizione per la esigibilit\u00e0 della assistenza e la punibilit\u00e0 della sua omissione \u00e8 posta nella generalissima relazione di collegamento (a qualsiasi titolo) tra incidente e comportamento di guida dell\u2019utente della strada (Sez. 4, n.34138 del 21\/12\/2011, dep. 2012, Cilardi, Rv. 25374501).<\/p>\n<p>2.5. In definitiva, l\u2019art.189, comma 1, cod. strada, disponendo che L\u2019utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l\u2019obbligo di fermarsi e di prestare l\u2019assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona, ha inteso attribuire all\u2019espressione incidente comunque ricollegabile al suo comportamento il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare della posizione di garanzia. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente interpretato la disposizione che sanziona la condotta omissiva dell\u2019utente della strada, comunque coinvolto in un sinistro, che non presti assistenza alle persone ferite, ritenendo che l\u2019obbligo di attivarsi sussista indipendentemente dalla responsabilit\u00e0 nel sinistro&#8217; (cos\u00ec Sez. 4, n. 52539 del 09\/11\/2017 Spernanzoni, cit., in motivazione, punti nn. 2.4 e 2.5. del &#8216;ritenuto in diritto&#8217;).<\/p>\n<p>In altre parole, \u00e8 il coinvolgimento &#8216;comunque&#8217; in un sinistro, persino senza alcuna responsabilit\u00e0, a far scattare gli obblighi di fermarsi (art. 189, comma 6, del d. Igs. n. 285 del 1992, contestato a M.G. ) e di prestare assistenza ai feriti (art. 189, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992, non contestato a M.G. ), e ci\u00f2 proprio perch\u00e9 &#8216;In tema di circolazione stradale, il reato di cui all\u2019art. 189, commi 6 e 7, cod. strada \u00e8 configurabile nei confronti dell\u2019utente della strada coinvolto nel sinistro, pur se non responsabile dello stesso, in quanto l\u2019incidente, che \u00e8 comunque ricollegabile al suo comportamento, assume il valore di antefatto non punibile idoneo ad identificare il titolare di una posizione di garanzia al fine di proteggere gli altri utenti coinvolti dal pericolo derivante da un ritardato soccorso&#8217; (Sez. 4, n. 52539 del 09\/11\/2017 Spernanzoni, cit.).<\/p>\n<p>1.1.2. Ci\u00f2 precisato, i Giudici di merito hanno &#8211; non irragionevolmente tratto la prova della consapevolezza dalle conseguenze materiali dell\u2019incidente, fotograficamente documentate, essendo &#8216;l\u2019auto delle sorelle C. , letteralmente sfondata nella parte anteriore sinistra (&#8230;), segno oggettivo di un evento inevitabilmente percepibile e di impossibile sottovalutazione&#8217; (p. 1 della sentenza); accanto ai gravi danni ai mezzi, sono stati evidenziati anche il &#8216;fumo sprigionatosi dopo l\u2019impatto, comunque percepito dal M. che sia pure fugacemente arrest\u00f2 la marcia dopo qualche metro, salvo poi prontamente allontanarsi, (e) le modalit\u00e0 con cui i due conducenti feriti uscirono dall\u2019abitacolo (, elementi che) segnalano l\u2019oggettiva impossibilit\u00e0 di sottovalutare l\u2019accaduto e di escludere danni alle persone coinvolte&#8217; (p. 2 della sentenza).<\/p>\n<p>Il ragionamento riferito \u00e8 congruo e legittimo, in quanto &#8216;L\u2019elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell\u2019assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), pu\u00f2 essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all\u2019agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilit\u00e0, o anche solo la possibilit\u00e0, che dall\u2019incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all\u2019obbligo di prestare assistenza ai feriti (In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all\u2019elemento volitivo, pu\u00f2 attenere anche all\u2019elemento intellettivo, quando l\u2019agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ci\u00f2 stesso il rischio)&#8217; (Sez. 4, n. 33772 del 15\/06\/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 23177 del 15\/03\/2016, Trinche, Rv. 266969; Sez. 4, n. 17720 del 06\/03\/2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 4, n. 34134 del 13\/07\/2007, Agostinone, Rv. 237239).<\/p>\n<p>1.2. Quanto agli ulteriori motivi, incentrati sulla omessa applicazione dell\u2019art. 131-bis cod. pen., i Giudici di merito hanno escluso la particolare tenuit\u00e0 del fatto, invocata in appello (pp. 5-6), in base alla gravit\u00e0 delle conseguenze dell\u2019incidente, avendo sottolineato essere stata sfondata l\u2019auto delle sorelle C. , la fuoriuscita di fumo dai veicoli e le difficolt\u00e0 per i conducenti di uscire dagli abitacoli (pp. 1-2 della sentenza), evidentemente disattese le circostanze ipoteticamente valorizzabili in senso opposto.<\/p>\n<p>2. Consegue alle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento della spese processali.<\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell\u2019incidente devono prestare assistenza ai feriti \u00c8 quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10736\/2018 in base alla quale in occasione di un sinistro, tutti i soggetti anche non responsabili devono prestare soccorso e quindi allertare il 118 e le autorit\u00e0. IL CASO: il conducente di un trattore si allontanava dal luogo del sinistro con feriti, prima dell&#8217;arrivo delle forze dell\u2019ordine, veniva pertanto ritenuto responsabile del reato di cui all\u2019art. 189, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto, trovandosi alla guida di una trattrice agricola ed essendo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1890,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[525,524],"tags":[526,561,572,527,980,680,528,574,822,807],"class_list":["post-1888","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-infortunistica-stradale","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assistenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-infortunistica-stradale","tag-obbligo-di-soccorso","tag-omissione-di-soccorso","tag-responsabilita-penale","tag-sentenza","tag-sicurezza-stradale","tag-sinistri-stradali"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1888","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1888"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1888\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1888"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1888"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1888"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}