{"id":1880,"date":"2018-03-12T14:18:41","date_gmt":"2018-03-12T13:18:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1880"},"modified":"2018-03-12T14:18:41","modified_gmt":"2018-03-12T13:18:41","slug":"eccesso-velocita-verbale-deve-indicare-luogo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/eccesso-velocita-verbale-deve-indicare-luogo\/","title":{"rendered":"Eccesso di velocit\u00e0: quando il verbale deve indicare il luogo"},"content":{"rendered":"<p>In riferimento ai verbali di accertamento che non riportano il luogo della rilevata infrazione, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5619\/2018, ha recentemente affermato che <strong>non \u00e8 sempre necessario che venga indicato il punto della violazione<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Il verbale deve contenere l\u2019esatta individuazione del luogo della commessa infrazione qualora il rilevamento venga effettuato tramite strumenti gestiti direttamente dalla Polizia ma mediante apparecchiature a distanza.<\/strong><\/p>\n<p><strong>IL CASO:<\/strong> Tizio veniva multato per eccesso di velocit\u00e0 e proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione rappresentando che il Decreto prefettizio non comprendeva il tratto di strada in cui si sarebbe verificata la violazione e ci\u00f2 comporterebbe l\u2019invalidit\u00e0 del verbale e della contestazione non immediata.<\/p>\n<p>Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso mentre il Tribunale, in appello, lo rigettava.<\/p>\n<p><strong>L\u2019ORDINANZA:<\/strong> in Cassazione il ricorso veniva respinto attraverso il richiamo dei principi gi\u00e0 affermati in base ai quali il tratto stradale deve risultare dal Decreto prefettizio solo laddove la violazione del Codice della Strada venga rilevata attraverso apparecchiature a distanza (autovelox, tutor&#8230;); al contrario l\u2019indicazione non \u00e8 necessaria nei casi in cui il rilevamento sia stato effettuato tramite apparecchiature gestite direttamente dalla Polizia.<\/p>\n<p>Atteso che nel caso sottoposto all\u2019attenzione della Corte si rientrava proprio in tale ultima ipotesi, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata correttamente avesse aderito all\u2019orientamento giurisprudenziale prevalente e consolidato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In riferimento ai verbali di accertamento che non riportano il luogo della rilevata infrazione, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5619\/2018, ha recentemente affermato che non \u00e8 sempre necessario che venga indicato il punto della violazione. Il verbale deve contenere l\u2019esatta individuazione del luogo della commessa infrazione qualora il rilevamento venga effettuato tramite strumenti gestiti direttamente dalla Polizia ma mediante apparecchiature a distanza. IL CASO: Tizio veniva multato per eccesso di velocit\u00e0 e proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione rappresentando che il Decreto prefettizio non comprendeva il tratto di strada in cui si sarebbe verificata la violazione e [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1696,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[526,561,572,596,597,979,609,574,892],"class_list":["post-1880","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assistenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-eccesso-di-velocita","tag-multa","tag-ordinanza","tag-ricorso","tag-sentenza","tag-verbale"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1880","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1880"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1880\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1696"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1880"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1880"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1880"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}