{"id":1872,"date":"2018-03-02T12:23:42","date_gmt":"2018-03-02T11:23:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1872"},"modified":"2018-03-02T12:23:42","modified_gmt":"2018-03-02T11:23:42","slug":"guida-ebbrezza-ci-si-puo-rifiutare-sottoporsi-ad-esame-del-sangue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/guida-ebbrezza-ci-si-puo-rifiutare-sottoporsi-ad-esame-del-sangue\/","title":{"rendered":"Guida in stato ebbrezza: ci si pu\u00f2 rifiutare di sottoporsi ad esame del sangue?"},"content":{"rendered":"<p>In caso di guida sotto l\u2019effetto di alcool, il soggetto fermato degli agenti si pu\u00f2 rifiutare di sottoporsi agli esami ematochimici solo se richiesto dalla polizia, non pu\u00f2 invece rifiutarsi se la richiesta provenga dai medici.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto chiarito dalla Corte di Cassazione \u2013 sez. IV penale \u2013 con la sentenza n. 4943 del 01.02.2018: ai sensi dell\u2019 <a href=\"#art186\">articolo 186 del Codice della Strada<\/a>, l&#8217;automobilista fermato dagli agenti pu\u00f2 opporre un esplicito dissenso all&#8217;esame del sangue per l&#8217;accertamento del tasso alcoolemico se \u00e8 la polizia a chiederlo., mentre non pu\u00f2 legittimamente opporsi qualora la richiesta sia effettuata dal personale medico per esigenze cliniche di cura del soggetto.<\/p>\n<p>In altre parole, il conducente ha diritto di opporre il rifiuto al prelievo ematico qualora questo sia finalizzato esclusivamente all&#8217;accertamento dell&#8217;eventuale presenza di alcool nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritto della persona. I risultati del prelievo effettuato per le cure apprestate in Pronto Soccorso e necessitate da incidente stradale, sono utilizzabili per l&#8217;accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la mancanza di un preventivo consenso dell&#8217;interessato (Cfr. Cass. pen., Sez. Fer., 25 agosto 2016, n. 52877).<\/p>\n<p>La Suprema Corte di legittimit\u00e0, sempre in tema di guida in stato di ebbrezza, ha anche precisato che, il prelievo ematico compiuto dai sanitari in esecuzione degli ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reit\u00e0 a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talch\u00e9 non sussiste alcun obbligo di avviso all&#8217;indagato della facolt\u00e0 di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell&#8217;art. 114 disp. Att. c.p.p. (Cfr. Cass. pen., Sez. IV, 4 giugno 2013, n. 38458).<\/p>\n<p>Il motivo \u00e8 che si tratta di un\u2019attivit\u00e0 non finalizzata alla ricerca delle prove di un reato, ma alla cura della persona ed \u00e8 quindi completamente scollegata dal diritto di difesa e quindi dagli obblighi di avviso.<\/p>\n<p>Contrariamente, se il prelievo ematico da parte del personale medico non avvenga nell&#8217;ambito dei normali protocolli sanitari, ma sia effettuato in quanto richiesto dalla polizia al fine di acquisire la prova del reato nei confronti del soggetto, il personale medico dovr\u00e0 ottemperare all\u2019obbligo di avviso.<\/p>\n<p><strong>La sentenza:<\/strong><\/p>\n<p><strong>CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>SEZIONE QUARTA PENALE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sentenza 1 febbraio 2018, n. 4943<\/strong><\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. PICCIALLI Patrizia &#8211; Presidente &#8211;<\/p>\n<p>Dott. NARDIN Maura &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. PEZZELLA Vincenzo &#8211; rel. Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. CENCI Daniele &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. PICARDI Francesca &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p>SENTENZA<\/p>\n<p>sul ricorso proposto da:<\/p>\n<p>D.M.F. nato il (OMISSIS);<\/p>\n<p>avverso la sentenza del 12\/12\/2016 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;<\/p>\n<p>Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<\/p>\n<p>Udita la relazione svolta da Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;<\/p>\n<p>Udite le conclusioni del PG Dott.ssa MIGNOLO OLGA che ha chiesto dichiararsi l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n<p>Udito il Difensore avv. ALBERTO FENOS del Foro di Pordenone che ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso.<\/p>\n<p>Svolgimento del processo<\/p>\n<p>1. La Corte di Appello di Venezia, pronunciando nei confronti dell&#8217;odierno ricorrente D.M.F., con sentenza del 12\/12\/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Monocratico di Treviso, emessa in data 17\/10\/2014, appellata dal P.G. e dall&#8217;imputato, rideterminava la pena inflitta in mesi 6 di arresto ed Euro 1.400,00 di ammenda, con revoca della conversione della pena in lavoro di p.u., con pena sospesa e non menzione.<\/p>\n<p>Il Tribunale Monocratico di Treviso, all&#8217;esito di giudizio dibattimentale di opposizione a decreto penale di condanna, dichiarava l&#8217;imputato responsabile del reato di guida in stato d&#8217;ebbrezza di cui alla lettera C dell&#8217;art. 186 C.d.S., (valori alcolemici, accertati mediante analisi dei liquidi biologici, di 2,61 g\/l), aggravato dall&#8217;avere cagionato un incidente stradale e dall&#8217;ora notturna (art. 186 C.d.S., commi 2 bis e 2 sexies), commesso in (OMISSIS).<\/p>\n<p>L&#8217;imputato veniva condannato in primo grado alla pena di mesi 8 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, con la concessione delle attenuanti generiche e conversione in 248 giorni di lavoro di pubblica utilit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, D.M.F., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall&#8217;art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:<\/p>\n<p>a. VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 186 C.d.S. IN RELAZIONE ALL&#8217;ART. 606 C.P.P., LETT. B; CARENZA, CONTRADDITTORITA&#8217; E, COMUNQUE, MANIFESTA ILLOGICITA&#8217; DELLA MOTIVAZIONE (ART. 606 C.P.P., LETT. E).<\/p>\n<p>Il ricorrente deduce che i prelievi ematici venivano effettuati su richiesta della P.G. e non, come affermato in sentenza, a fini terapeutici. Infatti, la P.G. inviava alle ore 2.24 del (OMISSIS), a mezzo fax, al Pronto Soccorso una richiesta di accertamenti urgenti sulla persona ex art. 353 c.p.p., prima che l&#8217;imputato vi giungesse alle ore 2,52. Il prelievo non sarebbe avvenuto, pertanto, nell&#8217;ambito di un protocollo medico attivato dalla struttura sanitaria, ma al solo scopo di accertare la configurabilit\u00e0 del reato di cui all&#8217;art. 186 C.d.S., contrariamente a quanto dichiarato dal teste Z..<\/p>\n<p>La corte di appello &#8211; ci si duole- avrebbe valorizzato solo alcuni frammenti della deposizione dello Z., che rendeva una testimonianza sostanzialmente contraddittoria, in quanto lo stesso teste successivamente affermava che l&#8217;alcolemia era stata fatta su richiesta della Polizia Stradale.<\/p>\n<p>Inoltre la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare come la richiesta di sottoposizione agli accertamenti era stata indirizzata esclusivamente alla Direzione Sanitaria e non fosse mai pervenuta all&#8217;imputato, che non ebbe, perci\u00f2, a rilasciare alcun consenso all&#8217;effettuazione del prelievo.<\/p>\n<p>Inoltre dalla motivazione della sentenza impugnata non risulterebbe che le forze dell&#8217;ordine abbiano mai provveduto ad accertare l&#8217;identit\u00e0 di colui che era alla guida dell&#8217;autovettura, sulla quale permarrebbe una sostanziale incertezza.<\/p>\n<p>b. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 178, 180, 182, 191, 354 E 356 c.p.p. E ART 114 DISP. ATT. C.P.P. (ART. 606 C.P.P., LETT. C); CARENZA, CONTRADDITTORIETA&#8217; E, COMUNQUE, MANIFESTA ILLOGICITA&#8217; DELLA MOTIVAZIONE (ART. 606 c.p.p., LETT. E).<\/p>\n<p>Il ricorrente definisce inammissibile la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, in quanto gli stessi non avrebbero reso alcuna motivazione sulle ragioni per cui la richiesta inoltrata dalla P.G. all&#8217;ospedale, prima che i sanitari procedessero ai prelievi, non costituisca atto di accertamento irripetibile.<\/p>\n<p>Se la verifica del tasso alcolemico richiesta nei confronti di un soggetto ospedalizzato configura un atto investigativo di P.G. effettuato a fronte di un stato di alterazione o di elementi che lasciano intendere l&#8217;avvenuta commissione del reato di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico fatto ai fini dell&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 penale non pu\u00f2 essere privato delle ordinarie garanzie previste per tutti gli accertamenti urgenti sulla persona, conclude il ricorrente.<\/p>\n<p>c. VIOLAZIONE DELL&#8217;ART. 192 C.P.P., ART. 530 C.P.P., COMMI 1 E 2, ARTT. 533 E 546 C.P.P. (ART. 606 C.P.P., LETT. C); CARENZA, CONTRADDITTORIETA&#8217; E. COMUNQUE, MANIFESTA LOGICITA&#8217; DELLA MOTIVAZIONE (ART. 606 C.P.P., LETT. E).<\/p>\n<p>Con il terzo motivo, il ricorrente chiede di verificare se la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, basata sulle sole dichiarazioni dei testi, poggi su concreti riscontri processuali o piuttosto sia l&#8217;esito di un giudizio affrettato, che conduca ad una conclusione meramente congetturale.<\/p>\n<p>Ritiene il ricorrente che le acquisizioni processuali non consentano di superare il limite del ragionevole dubbio.<\/p>\n<p>Nel caso di specie ci si duole che la Corte territoriale consideri attendibile la ricostruzione eseguita dal primo giudice, fondata sulla deposizione di un teste senza attribuire rilievo alle altre dichiarazioni rese dallo stesso teste nel corso del giudizio. Il Tribunale avrebbe ritenuto che il conducente veniva trasportato in ospedale prima dell&#8217;intervento della P.S. e successivamente identificato nell&#8217;imputato. Invece la deposizione dell&#8217;agente De. chiarisce di non aver avuto alcun contatto con l&#8217;imputato, di non averlo visto nell&#8217;abitacolo, n\u00e8 di aver sentito alcuna persona informata sui fatti, sul luogo del sinistro.<\/p>\n<p>Gli agenti avrebbero potuto identificare il conducente solo nel caso si fossero recati in ospedale.<\/p>\n<p>Ma la corte di appello condivide la valutazione del primo giudice ritenendo che dalla circostanza che l&#8217;imputato fosse stato condotto presso il Pronto Soccorso e che lo stesso imputato non abbia mai contestato di essere stato alla guida del veicolo, si desumerebbe la sussistenza della penale responsabilit\u00e0 di aver guidato in stato di ebbrezza.<\/p>\n<p>Non si capisce, per\u00f2, argomenta il D.M., quale sia il fatto certo dal quale desumere l&#8217;esistenza del fatto da provare, ossia la condotta di trovarsi alla guida in stato di ebbrezza.<\/p>\n<p>Il conducente non \u00e8 mai stato visto nell&#8217;abitacolo, n\u00e8 successivamente identificato, precisa il ricorrente. La sentenza impugnata invece di prendere atto dell&#8217;incongruenza degli elementi emersi nel giudizio, ne darebbe per scontata la sussistenza e la rilevanza senza valutare approfonditamente le dichiarazioni testimoniali, mentre avrebbe dovuto, preso atto della sussistenza di un ragionevole dubbio pronunciare il proscioglimento dell&#8217;imputato.<\/p>\n<p>Chiede, pertanto, l&#8217;annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione di legge.<\/p>\n<p>Motivi della decisione<\/p>\n<p>1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.<\/p>\n<p>2. Il ricorrente, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si \u00e8 nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni gi\u00e0 devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata che il ricorrente non ha in alcun modo sottoposto ad autonoma e argomentata confutazione.<\/p>\n<p>E&#8217; ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni gi\u00e0 discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificit\u00e0 del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericit\u00e0, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell&#8217;impugnazione, dal momento che quest&#8217;ultima non pu\u00f2 ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificit\u00e0 che conduce, a norma dell&#8217;art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilit\u00e0 della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Sammarco, rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, rv. 221693).<\/p>\n<p>Ancora di recente, questa Corte di legittimit\u00e0 ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l&#8217;appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l&#8217;insindacabilit\u00e0 delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericit\u00e0 delle doglianze che, cos\u00ec prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, rv. 260608).<\/p>\n<p>3. La Corte veneziana ha ritenuto che la prima sentenza meritasse integrale conferma, confutando le argomentazioni difensive proposte in quella sede con motivazione logica e congrua e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>Preliminarmente, ha respinto il primo motivo di doglianza, con il quale si eccepiva la mancata identificazione dell&#8217;odierno imputato nel soggetto alla guida del veicolo al momento del sinistro, rilevando che la P.G. intervenuta sul posto accertava che il conducente del veicolo era stato trasportato presso il locale pronto soccorso, ove l&#8217;imputato risultava essere stato visitato alle 3,42 per le ferite riportate in un incidente stradale.<\/p>\n<p>Del resto, come correttamente si rileva nell&#8217;impugnata sentenza, la circostanza che il D.M. non abbia mai contestato, nel processo di primo grado, di essere stato alla guida del veicolo, rende del tutto inverosimile che lo stesso possa essere stato coinvolto nell&#8217;incidente ad altro titolo.<\/p>\n<p>La pronuncia impugnata, sul punto, non appare viziata n\u00e8 sotto il denunciato profilo della violazione di legge e nemmeno sotto quello del vizio motivazionale.<\/p>\n<p>Quanto a quest&#8217;ultimo, va ricordato che il controllo del giudice di legittimit\u00e0 sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l&#8217;autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi Sez. 3, n. 12110 del 19\/3\/2009 n. 12110 e n. 23528 del 6\/6\/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l&#8217;illogicit\u00e0 della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cio\u00e8 di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimit\u00e0 al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purch\u00e8 siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 24.11.1999, Spina, rv. 214794).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 di recente \u00e8 stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall&#8217;art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimit\u00e0 sulla motivazione non attiene n\u00e8 alla ricostruzione dei fatti n\u00e8 all&#8217;apprezzamento del giudice di merito, ma \u00e8 circoscritto alla verifica che il testo dell&#8217;atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l&#8217;esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l&#8217;assenza di difetto o contraddittoriet\u00e0 della motivazione o di illogicit\u00e0 evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13\/2\/2013, Badagliacca e altri, rv. 255542).<\/p>\n<p>Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.<\/p>\n<p>Non c&#8217;\u00e8, in altri termini, come richiesto nel presente ricorso, la possibilit\u00e0 di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ci\u00f2 anche alla luce del vigente testo dell&#8217;art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46.<\/p>\n<p>Il giudice di legittimit\u00e0 non pu\u00f2 procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.<\/p>\n<p>Il ricorrente non pu\u00f2, come nel caso che ci occupa limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto (altri era alla guida), senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicit\u00e0 e, in concreto, da cosa tale illogicit\u00e0 vada desunta.<\/p>\n<p>Com&#8217;\u00e8 stato rilevato nella citata sentenza 21644\/13 di questa Corte, la sentenza deve essere logica &#8220;rispetto a s\u00e8 stessa&#8221;, cio\u00e8 rispetto agli atti processuali citati. In tal senso la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione pu\u00f2 risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da &#8220;altri atti del processo&#8221;, purch\u00e8 specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.<\/p>\n<p>Se questa, dunque, \u00e8 la prospettiva ermeneutica cui \u00e8 tenuta questa Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al provvedimento impugnato si palesano manifestamente infondate, non apprezzandosi nella motivazione della sentenza della Corte d&#8217;Appello di Venezia laddove individua il D.M. come il conducente dell&#8217;autoveicolo alcuna illogicit\u00e0 che ne vulneri la tenuta complessiva.<\/p>\n<p>Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l&#8217;adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere \u00e8 inammissibile perch\u00e8 trasformerebbe questa Corte di legittimit\u00e0 nell&#8217;ennesimo giudice del fatto.<\/p>\n<p>4. I giudici del gravame del merito confutano, con motivazione logica e aderente ai principi di diritto pi\u00f9 volte affermati da questa Corte di legittimit\u00e0 anche la doglianza oggi riproposta in ordine all&#8217;avvenuta esecuzione degli accertamenti ematici, senza previo avviso della facolt\u00e0 di farsi assistere da un difensore di fiducia e senza averne richiesto il preventivo consenso. Come si dir\u00e0 pi\u00f9 articolatamente nelle pagine che seguono, l&#8217;avviso non occorreva in quanto il prelievo \u00e8 stato eseguito nell&#8217;ambito di un protocollo di cure di pronto soccorso e non occorreva neanche il consenso, potendo rilevare, semmai, un esplicito dissenso che non risulta esserci stato.<\/p>\n<p>Viene dato atto, in sentenza, che nel secondo grado di giudizio veniva svolta l&#8217;attivit\u00e0 di rinnovazione dibattimentale volta all&#8217;acquisizione della cartella relativa al paziente D.M.F. e all&#8217;audizione del teste dottor Z.G.. Ebbene, proprio l&#8217;integrazione istruttoria consentiva di fugare ogni dubbio circa il fatto che l&#8217;imputato, ferito, ricoverato per ben tre giorni nella struttura ospedaliera e venne sottoposto ai prelievi ematici per ragioni terapeutiche, nell&#8217;ambito del protocollo medico di pronto soccorso attivato dalla struttura sanitaria.<\/p>\n<p>Non assume, perci\u00f2, alcun rilievo la circostanza che l&#8217;accertamento ematico fosse stato anche immediatamente richiesto ai medici dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti a seguito del sinistro, dal momento che tale accertamento si \u00e8 poi inserito nell&#8217;ambito del prelievo eseguito per le cure del caso.<\/p>\n<p>Diversamente da quanto si sostiene in ricorso non pu\u00f2 definirsi contraddittoria la deposizione del teste Z. che, con estrema sincerit\u00e0, ha confermato non solo l&#8217;avvenuta effettuazione del prelievo ematico nell&#8217;ambito del protocollo sanitario ma anche che l&#8217;accertamento dell&#8217;alcolemia era stato anche richiesto della Polizia Stradale. Del resto &#8211; va ancora una volta ribadito- \u00e8 fuori di dubbio e mai contestato che l&#8217;imputato ebbe a riportare ferite che, come detto, ne determinarono il ricovero ospedaliero per tre giorni.<\/p>\n<p>Perci\u00f2, \u00e8 assolutamente corretto il richiamo da parte dei giudicio del gravame del merito al dictum di questa Corte secondo cui per l&#8217;accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinali protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della eventuale mancanza di consenso (Sez. 4, n. 26108 del 16\/5\/2012, Pesaresi, Rv. 253596; conf. Sez. 4, n. 1827 del 04\/11\/2009 dep. il 2010, Rv. 245997; Sez. 4, n. 4118 del 9\/12\/2008 dep. il 2009, Rv. 242834; Sez. 4 n. 22599\/2005, che ebbe ad esaminare una fattispecie in cui il tribunale aveva assolto l&#8217;imputato ritenendo non utilizzabili i risultati dell&#8217;esame ematico che era stato compiuto secondo i normali protocolli di pronto soccorso presso l&#8217;ospedale dove il soggetto era stato trasportato per le lesioni riportate dopo un incidente stradale e, in accoglimento del ricorso presentato dal P.M., in applicazione del principio di diritto cos\u00ec affermato, annull\u00f2 la sentenza di assoluzione, con rinvio al tribunale per nuovo esame della vicenda).<\/p>\n<p>In proposito, va anche ribadito che \u00e8 diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico laddove questo sia finalizzato chiaramente ed unicamente all&#8217;accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona: nella concreta fattispecie, come gi\u00e0 evidenziato, il prelievo ematico \u00e8 stato effettuato, invece, presso una struttura ospedaliere nell&#8217;ambito del protocollo medico di pronto soccorso a seguito di incidente stradale; n\u00e8 rileva, con riferimento a prelievo effettuato nell&#8217;ambito del protocollo di pronto soccorso a seguito di incidente, che possa esservi stata anche una richiesta della Polizia Giudiziaria (cos\u00ec il condivisibile dictum di Sez. 4, n. 6755 del 6\/11\/2012 dep. il 2013, Guardabascio, Rv. 254931, che il Collegio ritiene vada ribadito).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 nello specifico \u00e8 stato precisato che i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilit\u00e0 penale, sono utilizzabili per l&#8217;accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza che rilevi la &#8221; mancanza di un preventivo consenso&#8221; dell&#8217;interessato (Sez. F, n. 52877 del 25\/8\/2016, Ilardi, Rv. 268807 che, in applicazione di tale principio, ha precisato che, per il suo carattere invasivo, il conducente pu\u00f2, invece, opporre un &#8220;espresso dissenso&#8221; al prelievo ematico richiesto dalla polizia giudiziaria e finalizzato esclusivamente all&#8217;accertamento della presenza di alcol nel sangue, in presenza del quale l&#8217;eventuale accertamento effettuato dalla P.G. \u00e8 illegittimo ed i suoi risultati saranno inutilizzabili; conf. Sez. 4, n. 26108 del 16\/5\/2012, Pesaresi, Rv. 253596).<\/p>\n<p>5. Questa Corte di legittimit\u00e0 -va ricordato- ha anche chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo ematico compiuto autonomamente dai sanitari in esecuzione di ordinari protocolli di pronto soccorso, in assenza di indizi di reit\u00e0 a carico di un soggetto coinvolto in un incidente stradale e poi ricoverato, non rientra tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili ex art. 356 c.p.p., di talch\u00e8 non sussiste alcun obbligo di avviso all&#8217;indagato della facolt\u00e0 di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell&#8217;art. 114 disp. att. c.p.p. (Sez. 4, n. 38458 del 4\/6\/2013, Grazioli, Rv. 257573; coni. Sez. 4, n. 34145 del 21\/12\/2011 dep. il 2012, Invernizzi, Rv. 253746). Tale attivit\u00e0 non \u00e8 finalizzata alla ricerca delle prove d\u00ec un reato, ma alla cura della persona e nulla ha a che vedere con l&#8217;esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto sottoposto a quel trattamento o a quelle cure, cosicch\u00e8 non sussiste alcun obbligo di avviso all&#8217;indagato della facolt\u00e0 di farsi assistere da un difensore di fiducia ai sensi dell&#8217;art. 114 disp. att. c.p.p., (cfr. la recentissima Sez. 4 n. 51284 del 10\/10\/2017, Lirussi, non ancora mass. che richiama Sez. 4 n. 53293 del 27\/09\/2016; Rv. 268690; Sez. 6 n. 43894 del 13\/09\/2016, Rv. 268505). La successiva utilizzabilit\u00e0 dell&#8217;atto in sede processuale va, infatti, equiparata, come si diceva in precedenza, a quella di un documento e non pu\u00f2 considerarsi atto di polizia giudiziaria, anche ove l&#8217;acquisizione sia avvenuta ad iniziativa di questa, ma dopo che l&#8217;accertamento sanitario fosse gi\u00e0 stato avviato, esclusivamente nell&#8217;ambito di quel protocollo.<\/p>\n<p>Ove, invece, l&#8217;esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell&#8217;ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto gi\u00e0 indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all&#8217;avviso di cui all&#8217;art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (cos\u00ec la gi\u00e0 ricordata Sez. 4 n. 51284 del 10\/10\/2017, Lirussi, non ancora mass e, in termini, Sez. 4 n. 3340 del 22\/12\/2016 dep. il 2017, Tolazzi, Rv. 268885; Sez. 4 n. 53293 del 27\/9\/2016, Rv. 268690; Sez. F. n. 34886 del 6\/8\/2015, Rv. 264728).<\/p>\n<p>In tale ipotesi, cio\u00e8, la polizia giudiziaria non farebbe altro che avvalersi di una facolt\u00e0 espressamente attribuita dalla legge, in quanto l&#8217;art. 348 c.p.p., comma 4, prevede, per l&#8217;appunto, che &#8220;La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, pu\u00f2 avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera&#8221;, precisandosi che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l&#8217;osservanza delle forme e delle modalit\u00e0 previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero (cfr. Sez. 3 n. 16683 del 5\/03\/2009, Rv. 243462; n. 5818 dei 10\/11\/2015 dep. il 2016, Rv. 266267).<\/p>\n<p>In altri termini, la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorch\u00e8 la persona sulla quale si siano gi\u00e0 addensati indizi di reit\u00e0 con riferimento alle condotte descritte dall&#8217;art. 186 C.d.S., sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, pu\u00f2 anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l&#8217;esame spirometrico, ma di delegare l&#8217;accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto. L&#8217;avviso, obbligatorio in tal caso, potr\u00e0 essere, dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che \u00e8 quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi \u00e8 la facolt\u00e0 di nominare un difensore che lo assista durante l&#8217;atto (cfr. Sez. 4 n. 15189 del 18\/1\/2017, Rv. 269606; sez. 3 n. 23697 del 1\/3\/2016, Rv. 266825).<\/p>\n<p>6. Come rileva condivisibilmente la richiamata sentenza 755\/2013, non pu\u00f2 sostenersi che il difetto di consenso al prelievo del campione costituisca una causa di inutilizzabilit\u00e0 patologica dell&#8217;accertamento compiuto, facendo appello a principi di natura costituzionale, posto che la specifica disciplina dettata dall&#8217;art. 186 del nuovo codice della strada, nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall&#8217;art. 13 Cost., comma 2, non prevede alcun preventivo consenso dell&#8217;interessato al prelievo dei campioni (cfr. Sez. 4 n. 1522 del 10\/12\/2013 dep. il 2014), Rv. 258490; Sez. 4 n. 10605 del 15\/11\/2012 dep. il 2013, Rv. 254933 in cui la S.C. ha, tuttavia, chiarito, come si dir\u00e0 di qui a poco, che il prelievo non sarebbe effettuabile laddove il paziente rifiutasse espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario); Sez. 4 n. 15189 del 18\/1\/2017, Rv. 269606).<\/p>\n<p>Innanzitutto, va osservato, come gi\u00e0 si ebbe occasione di fare in quella pronuncia, che le situazioni, in relazione all&#8217;accertamento del tasso alcoolemico, che in concreto possono prospettarsi, nel momento in cui il conducente, presumibilmente in stato di ebbrezza, abbia provocato un incidente stradale e venga condotto presso una struttura sanitaria, sono diverse, ma, ad ognuna di esse, \u00e8 possibile dare una regolamentazione ricavabile dalla norma di riferimento, che \u00e8 l&#8217;art. 186 C.d.S., comma 5, nella sua attuale formulazione gi\u00e0 in vigore al momento del fatto di cui trattasi.<\/p>\n<p>La norma prevede che, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l&#8217;accertamento del tasso alcolemico su richiesta degli organi della Polizia Stradale viene effettuato da parte delle strutture sanitarie, che rilasciano ai predetti organi la relativa certificazione estesa alla prognosi delle lesioni accertate. Il successivo art. 186 C.d.S., comma 6, statuisce che, qualora da tale accertamento risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue, l&#8217;interessato \u00e8 considerato in stato di ebbrezza ai fini delle applicazioni delle sanzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.<\/p>\n<p>Ne discende che, in presenza dei presupposti di fatto indicati (coinvolgimento del conducente in un incidente stradale, sua sottoposizione a cure mediche da parte della struttura sanitaria) l&#8217;accertamento del tasso alcoolemico, richiesto ai sanitari da organi della Polizia Giudiziaria, \u00e8 utilizzabile ai fini dell&#8217;affermazione di responsabilit\u00e0 dell&#8217;interessato, indipendentemente dal consenso che costui abbia o meno prestato all&#8217;effettuazione dell&#8217;accertamento stesso.<\/p>\n<p>Il primo presupposto di fatto, e cio\u00e8 il coinvolgimento in un incidente stradale, \u00e8 un dato oggettivo, non rilevando se esso abbia o meno coinvolto solo il veicolo dell&#8217;interessato o anche di altri, quel che importa, infatti, \u00e8 il pericolo causato alla circolazione stradale; per la sussistenza del secondo presupposto \u00e8 necessario che il prelievo ematico sia stato eseguito dal personale sanitario della struttura, presso cui \u00e8 stato condotto l&#8217;interessato, nell&#8217;ambito di un protocollo medico di pronto soccorso; a tal fine, ovviamente, la valutazione se si debba o meno sottoporre il medesimo a cure mediche e procedere anche al prelievo ematico, onde predisporre adeguate cure farmacologiche, \u00e8 rimessa agli stessi sanitari.<\/p>\n<p>Nell&#8217;ambito delle cure che vengono in tal modo prestate, con il prelievo ematico, gli organi di P.G. sono legittimati a richiedere l&#8217;accertamento del tasso alcoolemico, i cui risultati possono essere utilizzati ai fini penali, indipendentemente dal consenso prestato o meno in tal senso dal conducente.<\/p>\n<p>In tale caso -che, si ribadisce, \u00e8 quello di un soggetto che necessita di cure di pronto soccorso nell&#8217;ambito delle quali comunque i medici l&#8217;avrebbero sottoposto a prelievo ematico- poich\u00e8 l&#8217;acquisizione del risultato dell&#8217;accertamento ematico \u00e8 previsto ex lege, non \u00e8 affatto necessario, a tutela del diritto di difesa, che l&#8217;interessato venga avvertito della facolt\u00e0 di nomina di un difensore.<\/p>\n<p>Come condivisibilmente rilevava gi\u00e0 la citata sentenza 755\/2013, il conducente potrebbe, per\u00f2, opporsi ad essere sottoposto alle cure mediche e, quindi, al prelievo di sangue e, sostanzialmente all&#8217;accertamento del tasso alcoolemi-co, disposti dai sanitari nell&#8217;ambito di applicazione del protocollo di pronto soccorso cui si \u00e8 fatto riferimento, ma, in tal caso, atteso il collegamento tra il settimo ed l&#8217;art. 186 C.d.S., comma 5, egli sarebbe punito con le pene previste dal comma 2, lett. c) dello stesso articolo, sempre, per\u00f2, che fosse stato informato che, nell&#8217;ambito delle cure mediche, era stato richiesto da parte della P.G. ai sanitari il prelievo di sangue per l&#8217;accertamento del tasso alcoolemico. Diversamente, se i sanitari abbiano ritenuto di non sottoporre il conducente a cure mediche ed a prelievo ematico, la richiesta degli organi di P.G. di effettuare l&#8217;analisi del tasso alcoolemico, in presenza di un dissenso espresso dell&#8217;interessato, sarebbe illegittima e, quindi, l&#8217;eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, sarebbe inutilizzabile ai fini dell&#8217;affermazione di responsabilit\u00e0 per una delle ipotesi di reato previste dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 2, (cfr. sul punto anche Sez. 4, n. 26108 del 16\/05\/2012 Rv. 253596 secondo cui &#8221; i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilit\u00e0 penale sono utilizzabili per l&#8217;accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l&#8217;assenza di consenso dell&#8217;interessato, ove, in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente pu\u00f2 opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all&#8217;accertamento della presenza di alcool nel sangue).<\/p>\n<p>7. Non a caso si \u00e8 fatto riferimento al &#8220;dissenso espresso dell&#8217;interessato&#8221; e non al suo &#8220;mancato consenso&#8221;, in quanto l&#8217;utilizzazione dell&#8217;una o dell&#8217;altra locuzione ha risvolti applicativi di non poco conto. Ed, infatti, se basta &#8220;il dissenso espresso dell&#8217;interessato&#8221; gli organi di P.G. possono richiedere ai sanitari l&#8217;effettuazione del prelievo ematico e, quindi, dell&#8217;accertamento del tasso alcoolemico, ancorch\u00e8 gli stessi non abbiano ritenuto necessario di sottoporre l&#8217;interessato a cure mediche, deducendo il consenso di quest&#8217;ultimo, ovviamente previa informazione al medesimo della finalit\u00e0 per cui \u00e8 effettuato il prelievo ematico (trattasi pur sempre di un consenso informato) anche da un atteggiamento positivo, sebbene verbalmente non espresso; altrimenti, se si richiede &#8220;il consenso dell&#8217;interessato&#8221; \u00e8 ovvio che esso debba essere espresso, cio\u00e8 non ricavabile da suoi atteggiamenti.<\/p>\n<p>La scelta del Collegio di ritenere che, per l&#8217;utilizzabilit\u00e0 processuale dell&#8217;accertamento del tasso alcoolemico, acquisito con le modalit\u00e0 descritte, non ci debba essere &#8220;il dissenso espresso dell&#8217;interessato&#8221;, deriva dalla lettura del comma 7 dell&#8217;art. 186 CDS, laddove il legislatore ha specificamente utilizzato il termine &#8220;rifiuto&#8221; da parte del conducente, con riferimento all&#8217;accertamento del tasso alcoolemico (anche con riguardo al comma 5 dello stesso articolo).<\/p>\n<p>Il significato lessicale di tale sostantivo, laddove con rifiuto si intende l&#8217;opporsi espressamente (con qualsiasi modalit\u00e0, verbale e non) ad una richiesta di fare o subire un qualche cosa (consenso informato) \u00e8 incontrovertibile (vedasi infra sent. Corte Cost. 238\/1996).<\/p>\n<p>Si ritiene di convenire con la pi\u00f9 volte ricordata sentenza 755\/2013 nel senso che \u00e8 del tutto ovvio, alla luce di un&#8217;interpretazione sistematica della norma, che anche in questo caso l&#8217;espresso dissenso (rifiuto) del conducente all&#8217;effettuazione dell&#8217;accertamento alcoolemico, richiesto dagli organi di P.G. ai sanitari, al di fuori dei presupposti illustrati, di cui al comma 5, consenta l&#8217;applicazione della disposizione del richiamato comma 7.<\/p>\n<p>Con riguardo alla ipotizzata violazione da parte della disposizione normativa in esame dei principi costituzionali a tutela della libert\u00e0 personale del cittadino e del suo diritto di rifiuto a sottoporsi ad accertamenti invasivi anche se per finalit\u00e0 di accertamento di reati, possono essere evocati i principi affermati con la sentenza della Corte Costituzionale 238\/1996, la quale ebbe a dichiarare l&#8217;illegittimit\u00e0 dell&#8217;art. 224 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consente che il giudice, nell&#8217;ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libert\u00e0 personale dell&#8217;indagato o dell&#8217;imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei &#8220;casi&#8221; e nei &#8220;modi&#8221; dalla legge&#8221;. Principio a maggior ragione valido anche per gli atti di indagine.<\/p>\n<p>Va osservato che i giudici delle leggi giunsero alla pronuncia di illegittimit\u00e0 per arginare l&#8217;utilizzo di provvedimenti coercitivi atipici, astrattamente riconducibili alla nozione di &#8220;provvedimenti.. necessari per l&#8217;esecuzione delle operazioni peritali&#8221;, senza che fosse prevista alcuna distinzione tra quelli incidenti e quelli non incidenti sulla libert\u00e0 personale, cos\u00ec cumulandoli in una disciplina, connotata da assoluta genericit\u00e0 di formulazione e totale carenza di ogni specificazione dei casi e dei modi in presenza dei quali soltanto poteva ritenersi legittima l&#8217;esecuzione coattiva di accertamenti peritali mediante l&#8217;adozione, a discrezione del giudice, di misure restrittive della libert\u00e0 personale. Carenza normativa a cui, peraltro, il legislatore ha posto riparo con l&#8217;introduzione dell&#8217;art. 224 bis c.p.p..<\/p>\n<p>Invero, la stessa Corte, nella motivazione della sentenza sopra ricordata, nel momento in cui censurava la genericit\u00e0 della disciplina del rito penale, ebbe a segnalare come invece, &#8220;&#8230;. in un diverso contesto, che \u00e8 quello del nuovo codice della strada (artt. 186 e 187), il legislatore &#8211; operando specificamente il bilanciamento tra l&#8217;esigenza probatoria di accertamento del reato e la garanzia costituzionale della libert\u00e0 personale &#8211; abbia dettato una disciplina specifica (e settoriale) dell&#8217;accertamento (sulla persona del conducente in apparente stato di ebbrezza alcoolica o di assunzione di sostanze stupefacenti) della concentrazione di alcool nell&#8217;aria alveolare espirata e del prelievo di campioni di liquidi biologici, (prevedendo bens\u00ec in entrambi i casi la possibilit\u00e0 del rifiuto dell&#8217;accertamento, ma con la comminatoria di una sanzione penale per tale indisponibilit\u00e0 dei conducente ad offrirsi e cooperare all&#8217;acquisizione probatoria); disciplina &#8211; questa la cui illegittimit\u00e0 costituzionale \u00e8 stata recentemente esclusa da questa Corte (sentenza n. 194 del 1996, citata) proprio denegando, tra l&#8217;altro, la denunziata violazione dell&#8217;art. 13 Cost., comma 2, atteso che la dettagliata normativa di tale accertamento non consente neppure di ipotizzare la violazione della riserva di legge&#8221;.<\/p>\n<p>Ne consegue che la stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto, nelle due pronunce sopra riportate, la legittimit\u00e0 della disciplina del codice della strada, anche laddove nell&#8217;indicare le modalit\u00e0 degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza, non prevede alcun preventivo consenso dell&#8217;interessato al prelievo dei campioni. E, dunque, avendo la stessa Corte Costituzionale, nella richiamata sentenza, individuato quali sono i &#8220;trattamenti sanitari&#8221;, c.d. invasivi, consentiti, tra cui il prelievo ematico, le modalit\u00e0 previste dall&#8217;art. 186 C.d.S., comma 5, per l&#8217;accertamento del tasso alcoolemico trovano il loro fondamento nell&#8217;art. 32 della Carta Costituzionale, comma 2.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che pu\u00f2 essere opposto &#8211; va ribadito- \u00e8 il rifiuto al controllo; ma la stessa sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta incompatibile con la pretesa di un esplicito consenso al prelievo dei campioni.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, detto prelievo \u00e8 stato effettuato nel rispetto delle norme vigenti all&#8217;epoca dei fatti (dopo la riforma introdotta dal D.L. n. 151 del 2003, conv. in L. n. 214 del 2003), ai sensi dell&#8217;art. 186 C.d.S., comma 5, legittimamente presso il presidio ospedaliero in cui era stato portato per controlli medici, ferito, il D.M..<\/p>\n<p>Per quanto detto, le censure di inutilizzabilit\u00e0 degli accertamenti ospedalieri in relazione alla positivit\u00e0 all&#8217;alcool dell&#8217;imputato sono manifestamente infondate.<\/p>\n<p>8. In ultimo, va rilevato che non pu\u00f2 porsi in questa sede la questione di una declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d&#8217;appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.<\/p>\n<p>La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, pi\u00f9 volte ribadito che l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilit\u00e0 di rilevare e dichiarare le cause di non punibilit\u00e0 a norma dell&#8217;art. 129 c.p.p. (cos\u00ec Sez. Un. n. 32 del 22\/11\/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2\/3\/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28\/2\/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8\/5\/2013, Ciaffoni, rv. 256463).<\/p>\n<p>9. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell&#8217;art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit\u00e0 (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.<\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.<br \/>\n<\/strong><br \/>\nCos\u00ec deciso in Roma, il 10 gennaio 2018.<\/p>\n<p>Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In caso di guida sotto l\u2019effetto di alcool, il soggetto fermato degli agenti si pu\u00f2 rifiutare di sottoporsi agli esami ematochimici solo se richiesto dalla polizia, non pu\u00f2 invece rifiutarsi se la richiesta provenga dai medici. \u00c8 quanto chiarito dalla Corte di Cassazione \u2013 sez. IV penale \u2013 con la sentenza n. 4943 del 01.02.2018: ai sensi dell\u2019 articolo 186 del Codice della Strada, l&#8217;automobilista fermato dagli agenti pu\u00f2 opporre un esplicito dissenso all&#8217;esame del sangue per l&#8217;accertamento del tasso alcoolemico se \u00e8 la polizia a chiederlo., mentre non pu\u00f2 legittimamente opporsi qualora la richiesta sia effettuata dal personale medico [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1629,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[526,603,561,572,968,552,969,970,574],"class_list":["post-1872","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-alcoltest","tag-assistenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-diritto-di-opporre-rifiuto-al-prelievo","tag-guida-in-stato-di-ebbrezza","tag-guida-sotto-effetto-di-alcool","tag-rifiuto-di-sottoporsi-a-esame-del-sangue","tag-sentenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1872","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1872"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1872\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1629"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}