{"id":1812,"date":"2018-01-08T10:58:31","date_gmt":"2018-01-08T09:58:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1812"},"modified":"2018-01-08T10:58:31","modified_gmt":"2018-01-08T09:58:31","slug":"risarcimento-ai-nipoti-danno-parentale-anche-senza-convivenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/risarcimento-ai-nipoti-danno-parentale-anche-senza-convivenza\/","title":{"rendered":"Risarcimento ai nipoti: danno parentale anche senza convivenza"},"content":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 29332\/2017 la Corte di Cassazione ha affermato che, <strong>IN CASO DI MORTE DEL NONNO, a causa di un sinistro, I NIPOTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO ANCHE SE NON ERANO CON LUI CONVIVENTI<\/strong>.<\/p>\n<p>Il motivo della decisione risiede nella rilevanza riconosciuta dagli Ermellini al rapporto affettivo, per la dimostrazione del quale la convivenza costituisce soltanto uno degli elementi probatori, ma non l\u2019elemento determinante.<\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong><strong>: <\/strong><\/p>\n<p>Un uomo decedeva a causa di un incidente stradale ed i suoi figli agivano in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti non solo in proprio ma anche n nome e per conto dei loro figli minori.<\/p>\n<p>Nel merito veniva riconosciuto il risarcimento del danno parentale ai figli (ma al figlio non convivente veniva liquidato un importo minore) ed alla sola nipote convivente, mentre al nipote non convivente non veniva riconosciuto il diritto al risarcimento. La sentenza di primo grado veniva confermata anche in grado di appello, pertanto gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, sostenendo, tra gli altri motivi, che il rapporto affettivo tra nonni e nipoti sussiste indipendentemente dalla convivenza e costituisce \u201c\u2026legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare\u201d.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong><strong>: <\/strong><\/p>\n<p>La Cassazione accoglie il ricorso nella parte in cui i ricorrenti assumono che il diritto dei parenti non conviventi al risarcimento del danno non patrimoniale deve essere identico a quello dei familiari conviventi, affermando che &#8220;<strong><em>il legame parentale fra nonno e nipote consenta di presumere che il secondo subisca un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte del primo\u00a0<\/em><\/strong><em>(per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e di solidariet\u00e0 familiare) e ci\u00f2 anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessit\u00e0 di considerare l&#8217;effettivit\u00e0 e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno<\/em>&#8220;.<\/p>\n<p>Per la Corte quindi il legame parentale nonno-nipote legittima il risarcimento del danno non patrimoniale anche nei confronti del nipote non convivente, in quanto tale diritto deve essere svincolato appunto dal concetto di convivenza poich\u00e9 trattasi di un legame affettivo che permette di presumere il pregiudizio al nipote per la perdita del nonno; viene richiamata peraltro una precedente pronuncia della stessa Corte in cui si affermava:&#8221;<em>in caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale &#8216;da uccisione&#8217;, proposta iure proprio dai congiunti dell&#8217;ucciso, questi ultimi devono provare la effettivit\u00e0 e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma pu\u00f2 costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l&#8217;ampiezza e la profondit\u00e0, e ci\u00f2 anche ove l&#8217;azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la &#8220;societ\u00e0 naturale&#8221;, cui fa riferimento l&#8217;art. 29 Cost., all&#8217;ambito ristretto della sola cd. &#8220;famiglia nucleare&#8221;, <\/em><strong><em>il rapporto nonni-nipoti non pu\u00f2 essere ancorato alla convivenza<\/em><\/strong><em>, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilit\u00e0 per tali congiunti di provare in concreto l&#8217;esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidariet\u00e0 con il familiare defunto<\/em>&#8220;(Cass. n. 21230\/2016).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza n. 29332\/2017 la Corte di Cassazione ha affermato che, IN CASO DI MORTE DEL NONNO, a causa di un sinistro, I NIPOTI HANNO DIRITTO AL RISARCIMENTO ANCHE SE NON ERANO CON LUI CONVIVENTI. Il motivo della decisione risiede nella rilevanza riconosciuta dagli Ermellini al rapporto affettivo, per la dimostrazione del quale la convivenza costituisce soltanto uno degli elementi probatori, ma non l\u2019elemento determinante. 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