{"id":1789,"date":"2017-12-07T18:19:19","date_gmt":"2017-12-07T17:19:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1789"},"modified":"2017-12-07T18:19:19","modified_gmt":"2017-12-07T17:19:19","slug":"responsabilita-civile-escluso-risarcimento-danno-utilizzo-improprio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/responsabilita-civile-escluso-risarcimento-danno-utilizzo-improprio\/","title":{"rendered":"Responsabilit\u00e0 civile: escluso il risarcimento per danno da utilizzo improprio"},"content":{"rendered":"<p>Chiunque resti danneggiato a causa dell\u2019utilizzo anomalo di una cosa pubblica, non ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dall\u2019 ente gestore\/custode. \u00c8 quanto ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 28429\/2017, sulla scia della ormai consolidata giurisprudenza sul punto, che esclude la responsabilit\u00e0 ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danneggiato abbia fatto un uso improprio della cosa in custodia.<\/p>\n<p><strong>IL CASO: <\/strong><\/p>\n<p>Tizio, minorenne, era salito su un muretto da cui era caduto, riportando gravi lesioni personali e dovendo subire l\u2019asportazione della milza.<\/p>\n<p>I suoi genitori agivano in giudizio nei confronti dell\u2019amministrazione comunale al fine di ottenere il risarcimento dei danni risentiti dal ragazzo.<\/p>\n<p>Il Giudice del merito rigettava la domanda affermando che il muretto dal quale il minore era caduto non costituiva un marciapiede e non era destinato al transito di persone, pertanto il diritto al risarcimento era da escludere.<\/p>\n<p>I genitori di Tizio ricorrevano pertanto in appello ma la Corte territoriale confermava la sentenza di primo grado rilevando peraltro che non era\u00a0stato dimostrato che Tizio fosse stato costretto a percorrere quel muretto per sottrarsi al rischio costituito dal traffico veicolare; quindi, considerato che stabilire in concreto se il minore avesse davvero necessit\u00e0 di salire sul muretto costituiva una prova fattuale che non poteva essere sindacata in sede di legittimit\u00e0, veniva pertanto rigettato l\u2019appello.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE DELLA CORTE: <\/strong><\/p>\n<p>La Corte di cassazione\u00a0nella\u00a0sentenza numero 28429\/2017\u00a0ha rigettato il ricorso richiamando l\u2019orientamento giurisprudenziale della stessa Corte: se<strong> il muretto non \u00e8 un\u2019opera destinata al passaggio di persone, se qualcuno decide comunque di avventurarsi su di esso e poi cade non potr\u00e0 pretendere di essere risarcito per i danni riportati in conseguenza della caduta.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chiunque resti danneggiato a causa dell\u2019utilizzo anomalo di una cosa pubblica, non ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dall\u2019 ente gestore\/custode. \u00c8 quanto ha ribadito recentemente la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 28429\/2017, sulla scia della ormai consolidata giurisprudenza sul punto, che esclude la responsabilit\u00e0 ex art. 2051 c.c. nel caso in cui il danneggiato abbia fatto un uso improprio della cosa in custodia. 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