{"id":1782,"date":"2017-12-03T08:00:45","date_gmt":"2017-12-03T07:00:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1782"},"modified":"2017-12-03T08:00:45","modified_gmt":"2017-12-03T07:00:45","slug":"assicurazioni-novita-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/assicurazioni-novita-risarcimento-del-danno-non-patrimoniale\/","title":{"rendered":"Assicurazioni: novit\u00e0 su risarcimento del danno non patrimoniale"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Ddl Concorrenza prevede una nuova disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni derivanti da sinistro stradale, sia micro-permanenti che macro-permanenti, con la modifica degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.<\/p>\n<p>Il decreto, gi\u00e0 approvato alla Camera ed attualmente in attesa di approvazione dal Senato, ha l\u2019obiettivo di riformulare le modalit\u00e0 di liquidazione del danno biologico e del danno morale attraverso l\u2019introduzione di alcune novit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>TABELLE UNICHE<\/strong> su tutto il territorio nazionale: il Governo dovrebbe emanare tabelle nazionali con parametri univoci valevoli per il risarcimento del danno biologico, tenendo conto anche del danno non patrimoniale, sulla base della \u201cconsolidata giurisprudenza di legittimit\u00e0\u201d, sia per le micro che per le macro lesioni ma con alcune differenze:<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>MACROLESIONI: la relativa tabella dovr\u00e0 aumentare progressivamente ed in percentuale per punto, in modo tale da valorizzare il danno morale, per cui verr\u00e0 diminuita la personalizzazione a discrezione del Giudice (dal 40% al 30%) e solo per il danno biologico.<\/li>\n<li>MICROLESIONI: viene ribadito che il danno di lieve entit\u00e0 pu\u00f2 essere risarcito solo \u201ca seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>RIFORMULAZIONE ART. 138 Cod. Assicurazioni: <\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>prevede il termine di 120 giorni\u00a0entro il quale andr\u00e0 predisposta la detta <strong>tabella unica nazionale<\/strong>, attraverso apposito\u00a0decreto del Presidente della Repubblica.<br \/>\nLe nuove disposizioni si applicheranno ai sinistri verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica. Precisa inoltre che la tabella riguarder\u00e0\u00a0sempre le \u201cmenomazioni all&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti\u201d\u00a0e il \u201cvalore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidit\u00e0 comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all&#8217;et\u00e0 del soggetto leso\u201d.<\/li>\n<li>ribadisce la<strong> definizione di <\/strong><strong>DANNO BIOLOICO<\/strong><strong>: <\/strong>\u201c<em>lesione temporanea o permanente all&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un&#8217;incidenza negativa sulle attivit\u00e0 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit\u00e0 di produrre reddito<\/em>\u201d\u00a0<strong>e i criteri per determinarne il valore economico<\/strong>,che si basano sul \u201c<strong>sistema a punto variabile in funzione dell&#8217;et\u00e0 e del grado di invalidit\u00e0<\/strong>\u201d.<\/li>\n<li>L&#8217;attuale lettera e) dell\u2019art. 138 C.d.A. viene rinominata in lettera f) e il nuovo contenuto della e) sar\u00e0: \u201c<em>al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all&#8217;integrit\u00e0 fisica, la quota corrispondente al\u00a0danno biologico\u00a0stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da\u00a0a)\u00a0a\u00a0d)\u00a0\u00e8 incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione<\/em>\u201d.<\/li>\n<li>Il nuovo comma 3 dell&#8217;art. 138 Cda pone il limite massimo entro il quale l&#8217;ammontare del danno,\u00a0calcolato secondo la tabella unica nazionale, potr\u00e0 essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato,\u00a0riducendo di fatto la personalizzazione discrezionale del danno da parte del giudicante fino al 30%.<\/li>\n<li>Il nuovo comma 4 stabilisce che \u201cl&#8217;ammontare\u00a0<em>c<\/em>omplessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo\u00a0\u00e8 esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>RIFORMULAZIONE art. 139 Cod. Assicurazioni:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Per le lesioni di lieve entit\u00e0 viene innalzato l\u2019importo liquidato a titolo di\u00a0danno biologico permanente <strong>al primo punto: euro 795,91 euro<\/strong>\u00a0invece di euro 674,78 come attualmente previsto. Resta <strong>invariato invece l&#8217;importo giornaliero di inabilit\u00e0 assoluta <\/strong>a titolo di\u00a0<a href=\"https:\/\/www.studiocataldi.it\/calcolo_danno_biologico.asp\">danno biologico<\/a>\u00a0temporaneo,\u00a0<strong>pari a 39,37 euro per ogni giorno,\u00a0<\/strong>e la misura della liquidazione, per l&#8217;inabilit\u00e0 temporanea inferiore al 100% in misura corrispondente alla percentuale di inabilit\u00e0 riconosciuta per ciascun giorno.<\/li>\n<li>Si ribadisce\u00a0la definizione di<strong>DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTIT\u00c1<\/strong>, inteso quale \u201c<em>la lesione temporanea o permanente all&#8217;integrit\u00e0 psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un&#8217;incidenza negativa sulle attivit\u00e0 quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacit\u00e0 di produrre reddito<\/em>\u201d\u00a0<strong>e al comma 2 si stabilisce che le lesioni di lieve entit\u00e0 potranno dar luogo a risarcimento per\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.studiocataldi.it\/calcolo_danno_biologico.asp\"><strong>danno biologico<\/strong><\/a><strong>\u00a0permanente, laddove siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, soltanto per quelle oggettivamente riscontrabili senza l&#8217;ausilio di strumentazioni, quali le cicatrici.<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n<p>Personalizzazione del danno: per l\u2019equo apprezzamento del Giudice<strong> il limite dell&#8217;incremento fino al 20% (il precedente testo recitava \u201cin misura non superiore ad un quinto\u201d) e viene sottolineato che \u201cl&#8217;ammontare complessivo\u00a0del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo \u00e8\u00a0esaustivo del risarcimento\u00a0del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche<\/strong>\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp; Il Ddl Concorrenza prevede una nuova disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni derivanti da sinistro stradale, sia micro-permanenti che macro-permanenti, con la modifica degli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Il decreto, gi\u00e0 approvato alla Camera ed attualmente in attesa di approvazione dal Senato, ha l\u2019obiettivo di riformulare le modalit\u00e0 di liquidazione del danno biologico e del danno morale attraverso l\u2019introduzione di alcune novit\u00e0: TABELLE UNICHE su tutto il territorio nazionale: il Governo dovrebbe emanare tabelle nazionali con parametri univoci valevoli per il risarcimento del danno biologico, tenendo conto anche del danno non patrimoniale, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1783,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[526,610,626,561,565,715,559],"class_list":["post-1782","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assicurazione","tag-assicurazioni","tag-assistenza-legale","tag-danno-non-patrimoniale","tag-novita","tag-risarcimento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1782","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1782"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1782\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1783"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1782"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1782"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1782"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}