{"id":1759,"date":"2017-11-23T11:40:29","date_gmt":"2017-11-23T10:40:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1759"},"modified":"2017-11-23T11:40:29","modified_gmt":"2017-11-23T10:40:29","slug":"si-puo-ritirare-la-patente-ad-un-ciclista","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/si-puo-ritirare-la-patente-ad-un-ciclista\/","title":{"rendered":"Si pu\u00f2 ritirare la patente ad un ciclista?"},"content":{"rendered":"<p>Pi\u00f9 specificamente, se viene accertato che un ciclista conduceva il proprio velocipede sotto l\u2019effetto di alcool o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all&#8217;assunzione di sostanze psicotrope, gli pu\u00f2 venire sospesa la patente di guida?<\/p>\n<p><strong>LA RISPOSTA \u00c8 NO<\/strong>: la sanzione accessoria della sospensione della patente per chi si mette alla guida sotto l\u2019effetto di alcool o droghe, non vale se il soggetto titolare della patente stava guidando una bicicletta, anche se era ubriaco e\/o aveva assunto droghe. (cfr. Sentenza Cassazione n. 52148\/2017).<\/p>\n<p><strong>Il caso: <\/strong><\/p>\n<p>Tizio, in sella alla propria bicicletta, provocava un incidente in quanto si trovava in stato di alterazione psico-fisica dovuta all\u2019assunzione di droghe. Una volta effettuati i dovuti accertamenti e riscontrato che il medesimo aveva effettivamente assunto droghe. Tizio subiva la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante non fosse alla giuda di un veicolo a motore al momento della causazione del sinistro. Il medesimo proponeva ricorso in Cassazione assumendo l&#8217;errata applicazione da parte del giudice di merito della pena accessoria della sospensione della patente di guida, per aver causato l\u2019incidente mentre versava in uno stato di alterazione psico-fisica derivante da assunzione di stupefacenti, alla guida di una bicicletta, atteso che per tale veicolo non \u00e8 previsto il conseguimento di alcuna patente.<\/p>\n<p><strong>La decisione:<\/strong><\/p>\n<p>La Suprema Corte ha precisato che, secondo orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la sospensione della patente di guida \u201c\u2026<strong><em>non pu\u00f2 essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non \u00e8 richiesta alcuna abilitazione<\/em><\/strong><em>, come un velocipede<\/em>&#8221; ed ha pertanto disposto, limitatamente alla parte in cui veniva disposta la sospensione della patente di guida, l\u2019annullamento della sentenza senza rinvio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pi\u00f9 specificamente, se viene accertato che un ciclista conduceva il proprio velocipede sotto l\u2019effetto di alcool o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all&#8217;assunzione di sostanze psicotrope, gli pu\u00f2 venire sospesa la patente di guida? LA RISPOSTA \u00c8 NO: la sanzione accessoria della sospensione della patente per chi si mette alla guida sotto l\u2019effetto di alcool o droghe, non vale se il soggetto titolare della patente stava guidando una bicicletta, anche se era ubriaco e\/o aveva assunto droghe. (cfr. Sentenza Cassazione n. 52148\/2017). 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