{"id":1729,"date":"2017-11-03T16:30:39","date_gmt":"2017-11-03T15:30:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1729"},"modified":"2017-11-03T16:30:39","modified_gmt":"2017-11-03T15:30:39","slug":"vaccini-e-autismo-la-sussistenza-del-nesso-di-causalita-deve-essere-supportata-da-probabilita-scientifica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/vaccini-e-autismo-la-sussistenza-del-nesso-di-causalita-deve-essere-supportata-da-probabilita-scientifica\/","title":{"rendered":"Vaccini e autismo: la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 deve essere supportata da probabilit\u00e0 scientifica"},"content":{"rendered":"<p>Chiamata a pronunciarsi nuovamente su un caso di danno conseguente alla somministrazione di vaccini, la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a dover valutare il nesso eziologico tra vaccini ed autismo ed ha nuovamente affermato che il nesso eziologico tra l\u2019insorgenza di una patologia (nel caso di specie la sindrome autistica) e la somministrazione dei vaccini, deve essere valutato con il criterio della <strong>ragionevole probabilit\u00e0 scientifica<\/strong><\/p>\n<p><strong>IL CASO<\/strong>:<\/p>\n<p>un bambino diventava autistico dopo aver effettuato i vaccini ed i genitori agivano in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti. Il Tribunale, condividendo le conclusioni del CTU, si era pronunciato affermando che il bambino aveva contratto la sindrome autistica dopo le somministrazioni dei vaccini subite tre il 1998 e il 2003, sussisteva pertanto nesso di causalit\u00e0, e condannava il Ministero della salute al risarcimento dei danni subiti dal piccolo e dai genitori.<\/p>\n<p>Il Ministero della salute ricorreva in appello e, in seguito all\u2019espletamento di nuova CTU, con esito contrario a quella espletata nel corso del giudizio di primo grado, la Corte territoriale accoglieva il ricorso in quanto veniva escluso il nesso di causalit\u00e0 tra la sindrome e le vaccinazioni.<\/p>\n<p>I genitori del bambino impugnavano la decisione di secondo grado e ricorrevano per Cassazione, in quanto il giudice dell\u2019appello avrebbe ignorato le contestazioni sollevate dalla propria difesa in merito alla nuova CTU le cui conclusioni non sarebbero state valide sotto il profilo strettamente scientifico.<\/p>\n<p><strong>LA DECISIONE<\/strong>:<\/p>\n<p>Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto il giudice dell\u2019appello avrebbe correttamente recepito gli esiti della CTU giungendo al convincimento che \u201c<em>sussista la mera possibilit\u00e0 di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilit\u00e0 scientifica<\/em>\u201d. Avrebbe inoltre aderito all\u2019orientamento della Corte consolidato in base al quale <em>\u201c\u2026 il difetto di motivazione, denunciabile in Cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d\u2019ufficio \u00e8 ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non pu\u00f2 prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un\u2019inammissibile critica del convincimento del giudice\u201d<\/em> (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza 16 febbraio 2017, n. 4124). Quindi viene ribadito che <strong>il vizio della sentenza aderente alle conclusioni del CTU, \u00e8 ravvisabile soltanto in ipotesi di \u201c<\/strong><strong><em>palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell\u2019omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non pu\u00f2 prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi<\/em><\/strong><strong>\u201d.<\/strong><\/p>\n<p><strong>QUANTO AL NESSO CAUSALE<\/strong>: la Cassazione, convalidando l\u2019operato del giudice del merito, ha riaffermato che il nesso di causalit\u00e0 tra l\u2019insorgenza di una malattia e la somministrazione dei vaccini deve essere valutato con il criterio della <strong>ragionevole probabilit\u00e0 scientifica<\/strong> richiamando quanto affermato dalla Sezioni Unite della Corte stessa&#8230;\u201d<em> i principi generali che regolano la causalit\u00e0 materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli <\/em><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/12\/09\/del-reato#art40\"><em>articoli\u00a040 e 41 c.p.<\/em><\/a><em>\u00a0e dalla regolarit\u00e0 causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale \u00e8 quella dell\u2019\u201doltre ogni ragionevole dubbio\u201d, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell\u2019evidenza o \u201cdel pi\u00f9 probabile che non\u201d, hanno precisato che la regola della \u201ccertezza probabilistica\u201d non pu\u00f2 essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa, statistica delle frequenze di classe di eventi (c.d. probabilit\u00e0 quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza all&#8217;ambito\u00a0degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (c.d. probabilit\u00e0 logica)\u201d<\/em> (<em>Sez. Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581),<\/em><\/p>\n<p><strong>L\u2019ORDINANZA<\/strong>:<\/p>\n<p><strong>SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE<\/strong><\/p>\n<p><strong>Sezione VI Lavoro<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ordinanza 21 settembre &#8211; 23 ottobre 2017, n. 24959<\/strong><\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p>SEZIONE SESTA CIVILE<\/p>\n<p>SOTTOSEZIONE L<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. CURZIO Pietro &#8211; Presidente &#8211;<\/p>\n<p>Dott. ESPOSITO Lucia &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. FERNANDES Giulio &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. GHINOY Paola &#8211; rel. Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>Dott. MAROTTA Caterina &#8211; Consigliere &#8211;<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p><strong>ORDINANZA<\/strong><\/p>\n<p>sul ricorso 19742\/2015 proposto da:<\/p>\n<p>G.D., B.C., in qualit\u00e0 di genitori esercenti la potest\u00e0 parentale sul figlio minore G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato LUCA VENTALORO;<\/p>\n<p>&#8211; ricorrenti &#8211;<\/p>\n<p>contro<\/p>\n<p>MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;<\/p>\n<p>&#8211; controricorrente &#8211;<\/p>\n<p>avverso la sentenza n. 34\/2015 della CORTE D&#8217;APPELLO di ANCONA, depositata il 30\/01\/2015;<\/p>\n<p>udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21\/09\/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.<\/p>\n<p><strong>Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<\/strong><\/p>\n<p>rilevato che:<\/p>\n<p>1. la Corte d&#8217;appello di Ancona, in riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, rigettava la domanda proposta da G.D. e B.C., genitori esercenti la potest\u00e0 sul minore G.P., al fine di ottenere l&#8217;indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 2, a motivo dell&#8217;avere il proprio figlio contratto sindrome autistica, asseritamente a causa della somministrazione dei vaccini (antipoliomielite di tipo Sabin, DTP &#8211; antidifterica, antitetanica e antipertossica &#8211; e MPR &#8211; morbillo parotite e rosolia) a lui praticati tra il 1998 e il 2003. La Corte recepiva le conclusioni del nominato c.t.u., che aveva escluso la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 tra la malattia e le vaccinazioni.<\/p>\n<p>2. Per la cassazione della sentenza G.D. e B.C. propongono ricorso, a fondamento del quale deducono come unico motivo l&#8217;omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio e lamentano che la Corte territoriale abbia ignorato le critiche tecniche mosse alla c.t.u., in relazione alla diagnosi formulata ed alla validit\u00e0 sul piano scientifico delle conclusioni.<\/p>\n<p>3. Ha resistito con controricorso il Ministero della salute.<\/p>\n<p>4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.<\/p>\n<p>Considerato che:<\/p>\n<p>2. il ricorso \u00e8 inammissibile.<\/p>\n<p>La Corte territoriale ha recepito l&#8217;analisi e le conclusioni del c.t.u. nominato in grado d&#8217;appello, che aveva operato una valutazione complessiva degli elementi acquisiti al giudizio in relazione alla storia clinica del periziato e sulla base dei criteri temporali e della continuit\u00e0 fenomenica, nonch\u00e8 in considerazione dello stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica, superando anche nella sostanza le osservazioni critiche alla c.t.u.. E&#8217; quindi pervenuta al convincimento che sussista la mera possibilit\u00e0 di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia, e non un rilevante grado di probabilit\u00e0 scientifica.<\/p>\n<p>2. Deve qui ribadirsi che il vizio, denunciabile in sede di legittimit\u00e0, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d&#8217;ufficio, \u00e8 ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell&#8217;omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non pu\u00f2 prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un&#8217;inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. n. 1652 del 2012, Cass. ord. 23\/12\/2014 n. 27378, Cass. 16\/02\/2017 n. 4124).<\/p>\n<p>3. Nel caso, alle puntuali argomentazioni del c.t.u. di secondo grado, che si sono avvalse anche della letteratura scientifica, i ricorrenti contrappongono altre argomentazioni, desunte da diversa ed ulteriore letteratura scientifica che, pur manifestando l&#8217;acceso dibattito che da tempo si registra sulla questione, non rivela acquisizioni ed elementi decisivi al fine di confutare la soluzione da quello adottata.<\/p>\n<p>La Corte territoriale si \u00e8 quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte anche con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17\/01\/2005 n. 753, Cass. 19\/01\/2011 n. 1135, Cass. 29\/12\/2016 n. 27449, ord.) la prova a carico dell&#8217;interessato ha ad oggetto l&#8217;effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilit\u00e0 scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un&#8217;ipotesi possibile.<\/p>\n<p>3. N\u00e8 risulta decisiva la critica avente ad oggetto la mancata individuazione da parte del c.t.u. di una possibile eziologia alternativa, considerato che la Corte riferisce il passaggio della consulenza ove si ammette che l&#8217;eziologia ditale della malattia, cos\u00ec come della stragrande maggioranza dei disturbi mentali, risulta tuttora 1n gran parte sconosciuta. Quanto poi al rapporto della Casa farmaceutica GSK datato 16.12.2001, esso riguarda il vaccino esavalente Infanrix Hexa, che neppure risulta se sia stato somministrato a G.P..<\/p>\n<p>4. Sicch\u00e8, il ricorso sollecita in sostanza una rilettura dei dati di causa pi\u00f9 coerente con le prospettazioni della parte, e quindi una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede.<\/p>\n<p>5. Il Collegio, condividendo la proposta del relatore, all&#8217;esito della quale le parti non hanno formulato memorie, ritiene quindi che il ricorso risulti inammissibile ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, e debba in tal senso essere deciso con ordinanza in camera di consiglio.<\/p>\n<p>6. La regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza.<\/p>\n<p>7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.<\/p>\n<p><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p><strong>dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimit\u00e0, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong><strong>Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chiamata a pronunciarsi nuovamente su un caso di danno conseguente alla somministrazione di vaccini, la Corte di Cassazione \u00e8 tornata a dover valutare il nesso eziologico tra vaccini ed autismo ed ha nuovamente affermato che il nesso eziologico tra l\u2019insorgenza di una patologia (nel caso di specie la sindrome autistica) e la somministrazione dei vaccini, deve essere valutato con il criterio della ragionevole probabilit\u00e0 scientifica IL CASO: un bambino diventava autistico dopo aver effettuato i vaccini ed i genitori agivano in giudizio per ottenere il ristoro dei danni subiti. 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