{"id":1719,"date":"2017-10-30T13:27:25","date_gmt":"2017-10-30T12:27:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1719"},"modified":"2017-10-30T13:27:25","modified_gmt":"2017-10-30T12:27:25","slug":"divieto-uso-del-cellulare-alla-guida-eccezioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/divieto-uso-del-cellulare-alla-guida-eccezioni\/","title":{"rendered":"Divieto di uso del cellulare alla guida: eccezioni"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 173 Cds, accanto al divieto di \u201c\u2026<em>far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore\u2026<\/em>\u201d durante la marcia, prevede anche eccezioni di natura soggettiva ed oggettiva. Va tenuto sempre presente che il divieto non riguarda il fatto in s\u00e9 di intrattenere conversazioni telefoniche mentre si \u00e8 alla guida, bens\u00ec il parlare tenendo il cellulare in mano oppure usando cuffie che ostacolino la corretta percezione dei suoni. Si tratta quindi di un divieto a tutela della sicurezza stradale.<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>ECCEZIONE RELATIVA AI SOGGETTI: riguarda determinati conducenti che possono utilizzare il cellulare alla guida per evidenti ragioni di servizio e sono: i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all&#8217;articolo 138 Cds, comma 11: \u201c\u2026<em>conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d&#8217;Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fino al 2012 tra i soggetti compresi nell\u2019eccezione vi erano i conducenti dei <strong>veicoli adibiti ai servizi delle strade ed autostrade<\/strong> e dei <strong>mezzi impiegati per il trasporto di persone in conto terzi .<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>ECCEZIONE RELATIVA AGLI STRUMENTI USATI: \u201c<em>\u00c8 <\/em><strong><em>consentito l&#8217;uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare<\/em><\/strong><em> purch\u00e9 il conducente abbia <\/em><em>adeguate capacit\u00e0 uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l&#8217;uso delle mani<\/em>)\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione \u00e8 recentemente intervenuta sull\u2019argomento, con ordinanza n. 24919\/2017 riguardo ad un caso rientrante tra le eccezioni dell\u2019art. 173 Cds in materia di utilizzo di dispositivi elettronici alla guida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL CASO<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">una Societ\u00e0 esercente anche l&#8217;attivit\u00e0 di trasporto di persone per conto di terzi, alla quale, nel 2010, si vedeva notificare una\u00a0multa per violazione dell&#8217;art. 173 C.d.S.\u00a0poich\u00e9 il conducente di un veicolo della societ\u00e0 era stato trovato a\u00a0fare uso del cellulare alla guida<strong>. <\/strong><strong>La Societ\u00e0 proponeva immediatamente ricorso in opposizione al verbale di contestazione <\/strong>ma non era stata in grado di fornire\u00a0<strong>elementi idonei a provare lo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0<\/strong>\u00a0di trasporto persone per conto di terzi al momento dell&#8217;infrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso veniva pertanto respinto nel merito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Societ\u00e0 allora ricorreva per Cassazione assumendo che, ai fini dell&#8217;applicazione della deroga legislativa, occorre fare riferimento\u00a0<strong>esclusivamente al tipo di mezzo e non al riscontro in concreto <\/strong>dello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di trasporto in conto terzi, quindi era sufficiente che il mezzo fosse munito delle caratteristiche tecniche idonee, che il veicolo multato aveva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA DECISIONE DELLA CORTE<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha respinto il ricorso in quanto, premesso che le eccezioni previste dall\u2019art. 173 Cds sono state determinate per precise finalit\u00e0: sicurezza, ordine pubblico, incolumit\u00e0 pubblica e privata, quanto ai veicoli adibiti a determinati servizi (compresi nell\u2019elenco di cui al medesimo articolo prima del 2012) l\u2019esenzione deve essere subordinata all\u2019accertamento dell\u2019utilizzo in concreto e non soltanto in base all\u2019ente proprietario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Incombe sul conducente\/proprietario l\u2019onere di provare che il veicolo era utilizzato per le finalit\u00e0 previste nel momento dell\u2019accertamento della violazione e non bastano le risultanze documentali quali le annotazioni sui documenti di circolazione o all\u2019oggetto della Societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto,\u00a0spetta al conducente (o al proprietario) dimostrare\u00a0che il veicolo, al momento del controllo, era utilizzato per una delle finalit\u00e0 previste dalla norma,\u00a0non essendo sufficienti le mere risultanze documentali, quali le annotazioni sui documenti di circolazione o quelle relative all&#8217;oggetto della societ\u00e0 proprietaria del mezzo, essendo ben possibile che il conducente di un veicolo formalmente autorizzato al trasporto in conto terzi (nel caso di specie)\u00a0possa adibirlo a un uso diverso\u00a0(e nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che il veicolo era immatricolato oltre che il trasporto in conto terzi, anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso va, pertanto, rigettato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019ORDINANZA<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Corte di Cassazione, sez. VI Civile \u2013 2, ordinanza 12 settembre \u2013 20 ottobre 2017, n. 24919<\/strong><br \/>\n<em>Presidente D\u2019Ascola \u2013 Relatore Orilia<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Ragioni in fatto e diritto della decisione<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1 Il Tribunale di Roma con la sentenza 15.7.2013 ha rigettato l\u2019appello proposto da Euro Travel 2004 s.r.l. contro la decisione di primo grado (Giudice di Pace di Roma n. 47324\/2012) che aveva a sua volta respinto l\u2019opposizione della societ\u00e0 contro il verbale di accertamento notificatole il 13.10.2010 da Roma Capitale per la violazione all\u2019art. 173 del c.d.s.(uso di un telefono cellulare da parte del conducente di un veicolo della societ\u00e0).<br \/>\n2 Per giungere a tale soluzione il Tribunale, per quanto ancora interessa, ha rilevato che la societ\u00e0, bench\u00e9 esercente anche l\u2019attivit\u00e0 di trasporto di persone in conto terzi, non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento di tale attivit\u00e0 al momento dell\u2019infrazione.<br \/>\n3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Euro Travel 2004 sulla base di un unico motivo, a cui resiste Roma Capitale con controricorso.<br \/>\n4 Con l\u2019unico motivo la ricorrente deduce violazione dell\u2019art. 173, comma 2, c.d.s. nel testo applicabile ratione temporis, osservando che ai fini dell\u2019applicazione della deroga legislativa (esclusione del divieto di uso di apparecchi telefonici durante la marcia \u201cai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi\u201d) occorre riferirsi esclusivamente al mezzo, e non al riscontro in concreto dello svolgimento di tale attivit\u00e0; pertanto, a dire della ricorrente, sarebbe stato sufficiente, per escludere la violazione, che il veicolo fosse munito delle corrispondenti caratteristiche tecniche, circostanza sussistente nel caso di specie, come documentato sia dalla visura camerale (nella parte relativa all\u2019oggetto sociale) che dalla carta di circolazione (ove era riportato \u201cAutobus per trasporto di persone-uso terzi da noleggio con conducente\u201d).<br \/>\n5 Il motivo \u00e8 manifestamente infondato.<br \/>\nA norma dell\u2019articolo 173 comma 2 del codice della strada (versione applicabile ratione temporis) \u201c\u00e8 vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all\u2019articolo 138, comma 11, e di polizia, nonch\u00e9 per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi\u201d.<br \/>\nCome appare evidente dalla lettura della citata norma, le eccezioni al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici sono previste, a tutela di finalit\u00e0 di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e incolumit\u00e0 pubblica e privata, indistintamente per i conducenti dei veicoli delle Forze Armate, dei Corpi di polizia degli altri Corpi indicati nella disposizione ivi richiamata (Croce Rossa, Vigili del Fuoco, ecc.), per una presunzione assoluta di utilizzo di tali dispositivi da parte dei conducenti per ragioni di servizio, ragioni che il legislatore ha ritenuto evidentemente prevalenti.<br \/>\nLa stessa norma, poi, tutelando anche altre finalit\u00e0 di pubblico interesse, consente l\u2019utilizzo anche ai conducenti di veicoli \u201cadibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi\u201d.<br \/>\nLa particolare formula che il legislatore ha adoperato per individuare i veicoli esentati nel secondo caso (\u201cadibiti\u201d, cio\u00e8 destinati, utilizzati, adattati a un certo uso), lascia intendere una volont\u00e0 di subordinare l\u2019esenzione ad un accertamento in concreto dell\u2019utilizzo del veicolo perch\u00e9 questo non viene pi\u00f9 individuato semplicemente in ragione dell\u2019ente di appartenenza, ma in ragione del suo utilizzo.<br \/>\nDa ci\u00f2 consegue che spetta al conducente (o al proprietario) dimostrare che il veicolo, al momento del controllo, era utilizzato per una delle finalit\u00e0 previste dalla norma (nel caso di specie, trasporto di persone in conto terzi), non essendo sufficienti le mere risultanze documentali, quali le annotazioni sui documenti di circolazione o quelle relative all\u2019oggetto della societ\u00e0 proprietaria del mezzo, essendo ben possibile che il conducente di un veicolo formalmente autorizzato al trasporto in conto terzi, possa adibirlo ad un uso diverso (e nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che il veicolo era immatricolato oltre che il trasporto in conto terzi, anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio).<br \/>\nOrbene, non risultando dimostrato che al momento del controllo il veicolo era adibito a trasporto in conto terzi, la sentenza non merita censura e il ricorso va pertanto respinto con addebito di spese a carico della parte soccombente.<br \/>\nConsiderato che il ricorso \u00e8 stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto \u2013 ai sensi dell\u2019art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilit\u00e0 2013), che ha aggiunto il comma 1 \u2013 quater all\u2019art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 \u2013 della sussistenza dell\u2019obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>P.Q.M.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 13, comma 1 \u2013 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall\u2019art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019art. 173 Cds, accanto al divieto di \u201c\u2026far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore\u2026\u201d durante la marcia, prevede anche eccezioni di natura soggettiva ed oggettiva. Va tenuto sempre presente che il divieto non riguarda il fatto in s\u00e9 di intrattenere conversazioni telefoniche mentre si \u00e8 alla guida, bens\u00ec il parlare tenendo il cellulare in mano oppure usando cuffie che ostacolino la corretta percezione dei suoni. Si tratta quindi di un divieto a tutela della sicurezza stradale. ECCEZIONE RELATIVA AI SOGGETTI: riguarda determinati conducenti che possono utilizzare il cellulare alla guida per evidenti ragioni di [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1720,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524],"tags":[526,561,691,572,818,819,820,821,597,644,574,822,823,824],"class_list":["post-1719","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assistenza-legale","tag-cellulare-alla-guida","tag-corte-di-cassazione","tag-divieto-uso-cellulare","tag-divieto-uso-smartphone","tag-divieto-uso-telefono","tag-eccezioni","tag-multa","tag-sanzioni","tag-sentenza","tag-sicurezza-stradale","tag-smatphone-alla-guida","tag-telefono-alla-guida"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1719\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1720"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}