{"id":1713,"date":"2017-10-28T12:57:15","date_gmt":"2017-10-28T10:57:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1713"},"modified":"2017-10-28T12:57:15","modified_gmt":"2017-10-28T10:57:15","slug":"autovelox-cartelli-non-idonei-trasgressore-doverlo-dimostrare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/autovelox-cartelli-non-idonei-trasgressore-doverlo-dimostrare\/","title":{"rendered":"Autovelox: se i cartelli non sono idonei \u00e8 il trasgressore a doverlo dimostrare"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione, con ordinanza n\u00b0 23566\/2017 ha affermato che il conducente multato per eccesso di velocit\u00e0 rilevato tramite autovelox, che ricorra in opposizione al verbale di contestazione, assumendo l\u2019inadeguatezza dei cartelli che segnalano la presenza dell\u2019autovelox, ha l\u2019onere di dimostrare che i segnali sono del tutto assenti ovvero che, se presenti, non sono adeguati a svolgere la funzione di segnalare la presenza dell\u2019autovelox.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL CASO<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alcuni automobilisti convenivano il Comune in giudizio ricorrendo avverso i verbali di contestazione per eccesso di velocit\u00e0 emessi dalla Polizia Municipale, a seguito di accertamento tramite autovelox posti sulle carreggiate, in entrambi i sensi di marcia, di una strada provinciale. Il Giudice di Pace cure aveva annullato tutti i provvedimenti sanzionatori impugnati, condannando il Comune resistente alla rifusione delle spese di lite in favore degli automobilisti. Il Comune impugnava la sentenza, ed il Tribunale (in sede di Giudice dell\u2019Appello) la confermava. La Cassazione, di contrario avviso, annulla la pronuncia rinviando al Giudice d\u2019Appello.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA DECISIONE<\/strong><strong>:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Cassazione, condividendo la tesi difensiva del Comune, rileva che il Tribunale ha valorizzato il disposto di cui al comma IV dell\u2019art. 80 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a norma del quale\u00a0<em>\u201cLe dimensioni dei segnali, in caso di necessit\u00e0, possono essere variate in relazione alla velocit\u00e0 predominante e all\u2019ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici &#8211; Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale<\/em>\u201d, ritenendo che l\u2019amministrazione non avesse assolto l\u2019onere della prova, ad essa spettante, circa la velocit\u00e0 predominante sul tratto di strada interessato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pronuncia richiama un consolidato orientamento, secondo il quale \u201c<em>In tema di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale, per violazione di limite di velocit\u00e0, qualora l\u2019opponente deduca non gi\u00e0 la mancanza della segnalazione stradale relativa a tale limite, ma soltanto la sua inadeguatezza, incombe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell\u2019allegata inadeguatezza, per inidoneit\u00e0 od insufficienza della segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l\u2019adeguatezza della segnaletica stessa<\/em>\u201d (Corte di Cassazione, Sez. I Civile, Sentenza n. 6242 del 21\/06\/1999).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019ONERE DELLA PROVA \u00c8 SEMPRE A CARICO DELL\u2019OPPONENTE: per <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli Ermellini grava, quindi, su colui che propone l\u2019opposizione all\u2019ordinanza ingiunzione, e non sulla pubblica amministrazione convenuta, l\u2019onere di provare l\u2019inidoneit\u00e0 in concreto della segnaletica (di cui al\u00a0<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/leggi\/2007\/08\/27\/segnalazione-delle-postazioni-di-controllo-per-il-rilevamento-della-velocita\">d.m. 15 agosto 2007<\/a>) ad assolvere la funzione di avviso della presenza delle postazioni di controllo della velocit\u00e0, in modo da garantire il rispetto del limite d\u00ec velocit\u00e0, in una logica ispirata non dalla volont\u00e0 di cogliere di sorpresa l\u2019automobilista indisciplinato, ma dalla tutela della sicurezza stradale, di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonch\u00e9 di fluidit\u00e0 della circolazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>PER AIUTARE A COMPRENDERE: LA NORMATIVA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2014\/08\/21\/norme-di-comportamento#art142\">ART. 142 C.d.S., comma 6\u00a0bis<\/a>, stabilisce che\u00a0\u201cle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocit\u00e0 devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all\u2019impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ART. 3 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/leggi\/2007\/08\/27\/segnalazione-delle-postazioni-di-controllo-per-il-rilevamento-della-velocita\">decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007<\/a>, stabilisce che\u00a0\u201cLe postazioni di controllo per il rilevamento della velocit\u00e0 sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l\u2019iscrizione \u201ccontrollo elettronico della velocit\u00e0\u201d ovvero \u201crilevamento elettronico della velocit\u00e0\u201d, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell\u2019organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gi\u00e0 installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilit\u00e0. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: \u201ccontrollo velocit\u00e0\u201d ovvero \u00abrilevamento velocit\u00e0\u00bb; l\u2019ultimo comma afferma che: \u201cSi applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77,78,79,80,81,82,124,125 e 170 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione, con ordinanza n\u00b0 23566\/2017 ha affermato che il conducente multato per eccesso di velocit\u00e0 rilevato tramite autovelox, che ricorra in opposizione al verbale di contestazione, assumendo l\u2019inadeguatezza dei cartelli che segnalano la presenza dell\u2019autovelox, ha l\u2019onere di dimostrare che i segnali sono del tutto assenti ovvero che, se presenti, non sono adeguati a svolgere la funzione di segnalare la presenza dell\u2019autovelox. 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