{"id":1709,"date":"2017-09-27T16:46:53","date_gmt":"2017-09-27T14:46:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1709"},"modified":"2017-09-27T16:46:53","modified_gmt":"2017-09-27T14:46:53","slug":"danno-da-amianto-datore-di-lavoro-condannato-in-base-alla-probabilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/danno-da-amianto-datore-di-lavoro-condannato-in-base-alla-probabilita\/","title":{"rendered":"Danno da amianto: datore di lavoro condannato in base alla probabilit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">In materia di patologie insorte a causa dell\u2019esposizione all&#8217;amianto e conseguente risarcibilit\u00e0 dei danni, si \u00e8 recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19270\/2017 con la quale gli ermellini hanno affermato che <strong>SUSSISTE LA RESPONSABILIT\u00c0\u00a0DEL DATORE DI LAVORO<\/strong><strong> ogni volta che risulti, in base al principio del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d, che l\u2019esposizione all&#8217;amianto\u00a0sul luogo di lavoro abbia comportato l\u2019insorgenza della malattia, anche se sussistano possibili concause<\/strong> (fumo di sigaretta , pregresse malattie polmonari\u2026).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL CASO<\/strong>: Tizio, dipendente per oltre 25 anni di due societ\u00e0 succedutesi nel tempo nella titolarit\u00e0 di uno stabilimento produttivo, decedeva a causa di una patologia derivante dall&#8217;esposizione all&#8217;amianto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I suoi eredi agivano in giudizio nei confronti di entrambe le societ\u00e0 al fine di far accertare la loro responsabilit\u00e0 nell&#8217;insorgenza della malattia ed ottenere il risarcimento dei danni patiti dal loro congiunto e dai medesimi in qualit\u00e0 di congiunti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le due societ\u00e0, soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, ricorrevano per Cassazione lamentando la mancata applicazione del metodo scientifico nella valutazione della sussistenza del nesso di causalit\u00e0, poich\u00e9 i giudici del merito avrebbero ragionato tenendo conto del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d, non certo scientifico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA DECISIONE<\/strong>: gli Ermellini hanno affermato che se le leggi scientifiche non consentono di raggiungere la certezza assoluta della derivazione causale della malattia, il giudizio deve necessariamente basarsi appunto sul criterio del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d non soltanto in base ad una probabilit\u00e0 puramente statistica, bens\u00ec in base ad una probabilit\u00e0 logica dell\u2019evento \u201c <em>riconducendone il grado di fondatezza all\u2019ambito degli elementi di conferma ( e nel contempo di elusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto\u201d.<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Unite del 2008 in cui il suesposto principio era gi\u00e0 stato chiarito ma in relazione ad un caso diverso (emotrasfusione) in cui mancavano le concause.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso in esame sono stati ampiamente provati <strong>IL COSTANTE USO SUL LAVORO DI DUE AGENTI PATOGENI<\/strong> e la loro idoneit\u00e0 a causare l\u2019insorgenza della malattia, nonch\u00e9 la <strong>MANCANZA ASSOLUTA DI CAUTELE<\/strong> atte a limitare l\u2019esposizione e conosciute all\u2019epoca dei fatti (aspiratori e specifiche operazioni di pulizia).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto la Suprema Corte ha concluso confermando la decisione dei giudici del merito e quindi la responsabilit\u00e0 dei datori di lavoro, ritenendo <strong>NON DECISIVA<\/strong> <strong>la presenza di concause.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre per la Corte non era necessario che i datori di lavoro potessero prevedere l\u2019insorgere della malattia, in quanto \u00e8 sufficiente la generica prevedibilit\u00e0 di un danno alla salute del lavoratore. Infatti, sebbene l\u2019amianto sia stato vietato solo negli anni \u201890, il rischio derivante dall&#8217;esposizione era noto sin dal 1956, quindi ben 10 anni prima che Tizio iniziasse a lavorare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In materia di patologie insorte a causa dell\u2019esposizione all&#8217;amianto e conseguente risarcibilit\u00e0 dei danni, si \u00e8 recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19270\/2017 con la quale gli ermellini hanno affermato che SUSSISTE LA RESPONSABILIT\u00c0\u00a0DEL DATORE DI LAVORO ogni volta che risulti, in base al principio del \u201cpi\u00f9 probabile che non\u201d, che l\u2019esposizione all&#8217;amianto\u00a0sul luogo di lavoro abbia comportato l\u2019insorgenza della malattia, anche se sussistano possibili concause (fumo di sigaretta , pregresse malattie polmonari\u2026). 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