{"id":1695,"date":"2017-10-27T12:54:15","date_gmt":"2017-10-27T10:54:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1695"},"modified":"2017-10-27T12:54:15","modified_gmt":"2017-10-27T10:54:15","slug":"multa-eccesso-velocita-lunica-tolleranza-quella-prevista-dalla-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/multa-eccesso-velocita-lunica-tolleranza-quella-prevista-dalla-legge\/","title":{"rendered":"Multa per eccesso di velocit\u00e0: l&#8217;unica tolleranza \u00e8 quella prevista dalla legge"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Il conducente che abbia oltrepassato di pochissimo il limite di velocit\u00e0 non pu\u00f2 invocare una tolleranza in pi\u00f9 rispetto a quella di legge, la presunzione di colpa non pu\u00f2 infatti essere superata dalla circostanza che il superamento del limite, oltre la tolleranza di 5 Km\/h, sia stato anche soltanto di 1 Km\/h.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 24054\/2017 pronunciata relativamente al caso di un automobilista multato per eccesso di velocit\u00e0 in seguito a rilevamento eseguito tramite autovelox.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL CASO<\/strong>: Tizio veniva multato per eccesso di velocit\u00e0, in particolare per aver oltrepassato il limite consentito di 1,3 km\/h oltre la tolleranza (che \u00e8 di 5 Km\/h) e proponeva ricorso ma nel merito veniva accertata e dichiarata la colpa in capo al trasgressore in quanto il medesimo viaggiava lungo un tratto di strada in cui il limite massimo consentito \u00e8 di 70 Km\/h mentre la velocit\u00e0 del veicolo dal medesimo condotto, rilevata dall\u2019autovelox, era di Km 76,30; ebbene, tenuto conto della tolleranza, veniva contestato un eccesso di velocit\u00e0 pari a 1,3 Km\/h ed il giudice dichiarava che non poteva essere riconosciuta altra tolleranza oltre quella prevista dalla legge, neanche in caso di minimo scarto come nel caso in esame.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019automobilista ricorreva per Cassazione sostenendo che i giudici del merito avevano errato nel ritenere che lo scarto, anche se minimo, era percepibile sensorialmente, senza per\u00f2 indicare quali fossero gli elementi in base ai quali possa ritenersi percepito un minimo scarto di velocit\u00e0. Inoltre i giudici non avrebbero tenuto conto dell\u2019elemento soggettivo, ad esempio del fatto che non erano stati provocati danni alla circolazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Suprema Corte rigettava il ricorso in quanto l\u2019iter logico seguito dai giudici del merito aveva condotto ad una valutazione appunto nel merito, <strong>non suscettibile di valutazione di legittimit\u00e0<\/strong>: si era ragionato accertando che <strong>il limite di velocit\u00e0 era stato oltrepassato di 6,3 Km\/h, superamento certamente percepibile dal conducente e decisamente volontario: senza dubbio c\u2019\u00e8 volontariet\u00e0 nel premere il pedale!<\/strong> Secondo gli Ermellini <strong>il superamento del limite di velocit\u00e0 determina la presunzione di colpa del trasgressore che non pu\u00f2 venire superata dal fatto che il limite fosse stato superato di pochissimo ed anche se dal superamento non erano derivati danni alla circolazione.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il conducente che abbia oltrepassato di pochissimo il limite di velocit\u00e0 non pu\u00f2 invocare una tolleranza in pi\u00f9 rispetto a quella di legge, la presunzione di colpa non pu\u00f2 infatti essere superata dalla circostanza che il superamento del limite, oltre la tolleranza di 5 Km\/h, sia stato anche soltanto di 1 Km\/h. E\u2019 quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 24054\/2017 pronunciata relativamente al caso di un automobilista multato per eccesso di velocit\u00e0 in seguito a rilevamento eseguito tramite autovelox. 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