{"id":1679,"date":"2017-10-16T12:00:31","date_gmt":"2017-10-16T10:00:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1679"},"modified":"2017-10-16T12:00:31","modified_gmt":"2017-10-16T10:00:31","slug":"assicurazione-obbligatoria-strutture-professioni-sanitarie-nuove-norme","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/assicurazione-obbligatoria-strutture-professioni-sanitarie-nuove-norme\/","title":{"rendered":"Assicurazione obbligatoria per strutture e professioni sanitarie: le nuove norme"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">I casi di malasanit\u00e0, negli ultimi anni, sono purtroppo cresciuti in maniera esponenziale, e con essi il costo dei risarcimenti, tanto da spingere alcune Compagnie assicurative a non occuparsi pi\u00f9 di questo settore oppure a tutelarsi prevedendo franchigie elevatissime e clausole per delimitare la copertura assicurativa. Si contano centinaia di migliaia di cause contro medici e strutture ospedaliere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo scopo di tutelare in maniera effettiva e maggiormente pregnante i pazienti, l\u2019 art. 10 della legge n. 24\/2017, cd. legge \u201cGelli\u201d, impone <strong>L\u2019OBBLIGO ASSICURATIVO<\/strong> <strong>SU TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE O SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE<\/strong> per:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>prestazioni svolte in regime di libera professione <em>intra moenia<\/em>, in regime di\u00a0convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina;<\/li>\n<li>responsabilit\u00e0 extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie;<\/li>\n<li>sanitari che svolgono la propria attivit\u00e0 in regime libero professionale, all\u2019esterno della struttura o internamente o che si avvalgano della stessa nell\u2019adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente;<\/li>\n<li>sanitari che a qualunque titolo operino in strutture sanitarie pubbliche o private, per la sola ipotesi della colpa grave.<\/li>\n<li>responsabilit\u00e0 civile verso terzi;<\/li>\n<li>responsabilit\u00e0 civile verso i prestatori d\u2019opera;<\/li>\n<li>danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le stesse;<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una tutela ad ampio spettro, quindi, fortemente sentita e voluta per riequilibrare l\u2019aspetto della responsabilit\u00e0 professionale sanitaria sotto i profili sociale, economico e giuridico in quanto la qualificazione della responsabilit\u00e0 del sanitario come responsabilit\u00e0 di natura contrattuale aveva condotto ad un vero e proprio sbilanciamento processuale dell\u2019onere probatorio a favore del danneggiato ed a sfavore del medico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I medici, di conseguenza, sono stati condotti a praticare la cd. \u201cmedicina difensiva\u201d allo scopo di prevenire il rischio di eventuali denunce da parte dei pazienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre l\u2019allarme suscitato nelle Compagnie dal crescere dei contenziosi che, come sopra anticipato, ha comportato l\u2019aumento dei premi di polizza ed addirittura la fuoriuscita di alcune assicurazioni dal campo delle assicurazioni a medici e strutture sanitarie, ha reso quasi impossibile per le strutture sanitarie potersi garantire contro la malprractice di taluni medici mettendo inoltre a rischio il diritto dei pazienti\/danneggiati di ottenere il giusto risarcimento per il danno subito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 10 della legge \u201cGelli\u201d per tali motivi, \u00e8 stato determinato dalla volont\u00e0 del legislatore di predisporre una copertura a tutto tondo, considerato che le strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche e private dovranno assicurarsi per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi e per la responsabilit\u00e0 civile verso i prestatori d\u2019opera, estendendo la copertura anche ai danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture stesse.<br \/>\nL\u2019obbligo assicurativo riguarda anche le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina.<br \/>\nLe strutture devono inoltre tutelarsi dalla responsabilit\u00e0 extracontrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, nell\u2019ipotesi in cui il danneggiato esperisca l\u2019azione direttamente contro di loro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta a carico del sanitario che esercita la propria attivit\u00e0 al di fuori delle strutture, o che vi operi in regime libero-professionale, o che si avvalga\u00a0delle stesse nell\u2019adempimento di un\u2019autonoma obbligazione contrattuale assunta con il paziente, l\u2019obbligo dotarsi di idonea copertura assicurativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Allo stesso modo, il sanitario che a qualunque titolo operi in strutture sanitarie pubbliche o private dovr\u00e0 stipulare, \u201ccon oneri a proprio carico\u201d, una polizza professionale per colpa grave a garanzia dell\u2019azione di rivalsa dell\u2019azienda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>A CHI VA RIVOLTA LA RICHIESTA RISARCITORIA:<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Se il paziente si sia rivolto direttamente alla struttura sanitaria, senza scegliere il medico, sar\u00e0 la struttura stessa a rispondere dei comportamenti colposi dell\u2019operatore.<\/li>\n<li>Se invece vi sia stato un rapporto diretto tra paziente e operatore sanitario, il quale abbia solamente utilizzato locali e attrezzature della struttura, risponder\u00e0 direttamente il sanitario responsabile, venendo quest\u2019ultimo a qualificarsi quale \u201clibero professionista\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>FONDO DI GARANZIA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019art. 14 della legge n. 24\/2017 prevede la creazione del \u201cfondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilit\u00e0 sanitaria\u201d, i cui dettagli verranno specificati attraverso decreti attuativi e che dovr\u00e0 intervenire nei seguenti casi:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>danno di importo eccedente rispetto i massimali previsti dalla polizza;<\/li>\n<li>l\u2019impresa assicurativa si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro o vi venga posta successivamente;<\/li>\n<li>carenza di copertura assicurativa del sanitario o della struttura a causa di: recesso unilaterale, cancellazione dall\u2019albo o sopravvenuta inesistenza dell\u2019impresa assicuratrice.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Fondo sar\u00e0 istituito presso la Consap, che si occuper\u00e0 in particolare di raccogliere i contributi economici atti ad alimentarlo, i quali saranno versati dalle \u201cimprese autorizzate all\u2019esercizio delle assicurazioni per responsabilit\u00e0 civile per i danni causati da responsabilit\u00e0 sanitaria\u201d, senza, cio\u00e8, contribuzione da parte della spesa pubblica.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I casi di malasanit\u00e0, negli ultimi anni, sono purtroppo cresciuti in maniera esponenziale, e con essi il costo dei risarcimenti, tanto da spingere alcune Compagnie assicurative a non occuparsi pi\u00f9 di questo settore oppure a tutelarsi prevedendo franchigie elevatissime e clausole per delimitare la copertura assicurativa. Si contano centinaia di migliaia di cause contro medici e strutture ospedaliere. Allo scopo di tutelare in maniera effettiva e maggiormente pregnante i pazienti, l\u2019 art. 10 della legge n. 24\/2017, cd. legge \u201cGelli\u201d, impone L\u2019OBBLIGO ASSICURATIVO SU TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE O SOCIO-SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE per: prestazioni svolte in regime di libera [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1680,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524,533],"tags":[774,775,776,573,777,778,779,780,781,782,783],"class_list":["post-1679","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-responsabilita-medica","tag-assicurazione-obbligatoria","tag-danni-cagionati-dal-personale","tag-fondo-di-garanzia","tag-malasanita","tag-nuove-norme","tag-obbligo-assicurativo","tag-professioni-sanitarie","tag-responsabilita-civile-verso-i-prestatori-dopera","tag-responsabilita-civile-verso-terzi","tag-ssn","tag-strutture-sanitarie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1679"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1679\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1680"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}