{"id":1664,"date":"2017-10-12T12:42:33","date_gmt":"2017-10-12T10:42:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1664"},"modified":"2017-10-12T12:42:33","modified_gmt":"2017-10-12T10:42:33","slug":"vendere-auto-incidentata-come-nuova-reato-civile-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/vendere-auto-incidentata-come-nuova-reato-civile-penale\/","title":{"rendered":"Vendere l&#8217;auto incidentata &#8220;come nuova&#8221; illecito civile e reato penale"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019AUTO INCIDENTATA NON PU\u00d2 ESSERE VENDUTA COME SE FOSSE NUOVA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il venditore \u201cfurbetto\u201d deve prestare attenzione perch\u00e9 vendere per \u201ccome nuova\u201d un\u2019auto usata, omettendo di avvertire l\u2019acquirente che si tratta di una vettura riparata che era stata danneggiata a causa di un sinistro stradale, pu\u00f2 comportare conseguenze sia sotto il profilo civile (risarcimento del danno) che sotto il profilo penale ( truffa).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la recente <strong>sentenza n. 16886\/2017<\/strong>, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in base al quale <strong>\u00e8 tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell\u2019acquirente di un\u2019auto usata, il venditore che abbia taciuto che l\u2019auto era incidentata<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella compravendita infatti i contraenti devono comportarsi secondo le regole della buona fede e correttezza contrattuale, e certamente vendere un\u2019autovettura incidentata non dichiarando la cosa al compratore ed anzi affermando che la stessa \u00e8 \u201ccome nuova\u201d , comporta la violazione dei principi alla base del contratto di vendita, anche se l\u2019autovettura sia stata riparata a regola d\u2019arte a spese del venditore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti <strong>il compratore non avrebbe perfezionato la compravendita alle condizioni pattuite se avesse saputo che stava acquistando un\u2019autovettura incidentata<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL FATTO<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tizio acquistava da Caio un\u2019autovettura usata ignorando del tutto che si trattasse di veicolo danneggiato in un incidente ed in seguito riparato. Ovviamente il contachilometri era stato manomesso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Scoperta la cosa, Tizio agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti ma il giudice di prime cure rigettava la domanda in quanto la riteneva non adeguatamente motivata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza veniva sovvertita in appello in quanto veniva effettuata consulenza tecnica d\u2019ufficio che accertava la riparazione precedente alla vendita. Caio veniva pertanto condannato a pagare in favore dell\u2019acquirente la somma di Euro 1.500,00, oltre alle spese di entrambi i gradi di giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Caio proponeva ricorso per Cassazione che veniva per\u00f2 rigettato con condanna al pagamento delle spese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile definendo il comportamento del venditore come \u201c <strong><em>comportamento scorretto\u2026.fonte di responsabilit\u00e0, ai sensi degli artt. 1366 e 1175 C.c., dato che l\u2019acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell\u2019avvenuto sinistro<\/em><\/strong>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro va ribadito che il venditore pu\u00f2 esporsi anche a responsabilit\u00e0 penale, poich\u00e9 la vendita di un\u2019autovettura celando il reale chilometraggio integra il reato di truffa (cos\u00ec Cass. sent. n. 38085\/2013).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>LA SENTENZA<\/strong>:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Suprema Corte di Cassazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>sezione II civile<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>sentenza 7 luglio 2017, n. 16886<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">SEZIONE SECONDA CIVILE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dott. MATERA Lina \u2013 Presidente<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dott. D\u2019ASCOLA Pasquale \u2013 Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dott. PICARONI Elisa \u2013 Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dott. SCALISI Antonino \u2013 rel. Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dott. SCARPA Antonio \u2013 Consigliere<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">SENTENZA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">sul ricorso 9830\/2014 proposto da:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, press la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall\u2019avv. (OMISSIS);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 ricorrente \u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">contro<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall\u2019avv. (OMISSIS);<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 controricorrente \u2013<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">avverso la sentenza n. 3032\/2013 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 19\/12\/2013;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09\/03\/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">udito l\u2019Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l\u2019accoglimento del ricorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">FATTI DI CAUSA<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">(OMISSIS), con atto di citazione, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Marigliano, (OMISSIS) per far accertare che l\u2019automobile acquistata dal convenuto presentasse dei difetti, dolosamente occultati al momento della compravendita, con richiesta di condannare (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 2.500,00, ai sensi e per gli effetti dell\u2019articolo 1490 c.c. e ss.. A tal fine, l\u2019attore, deduceva che il venditore le aveva garantito che il veicolo fosse in perfette condizioni, pari al nuovo, e che lo stesso non avesse mai subito sinistri ne\u2019 riparazioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si costituiva (OMISSIS), il quale eccepiva la decadenza dell\u2019azione di garanzia, e contestava, in ogni caso le domande dell\u2019attrice perch\u00e9 infondate.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Giudice di Pace di Marigliano rigettava la domanda attrice, in quanto non sufficientemente provata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello, (OMISSIS), chiedendo l\u2019integrale riforma della stessa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si costituiva in giudizio (OMISSIS) chiedendo invece respingersi l\u2019impugnazione e per l\u2019effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Tribunale di Nola, con la sentenza n.3032\/2013, accoglieva l\u2019appello e per l\u2019effetto condannava (OMISSIS) a pagare all\u2019appellante la somma di Euro 1.500,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza, fino al soddisfo, nonch\u00e9 a rifondere le spese legali di entrambi i gradi di giudizio e quelle per la CTU. A sostegno di questa decisione il Tribunale, concordando con la sentenza impugnata, rilevava da un lato l\u2019effettiva sussistenza delle riparazioni lamentate e dall\u2019altro che le suddette riparazioni erano state fatte a regola d\u2019arte e, quindi, il veicolo non presentava difetti in ordine alla sua funzionalit\u00e0. Tuttavia, affermava che l\u2019autovettura al momento dell\u2019acquisto si poteva considerare \u201cincidentata\u201d mentre era stata presentata come \u201cpraticamente nuova\u201d. Tale comportamento scorretto da parte del venditore era quindi fonte di responsabilit\u00e0 ai sensi degli articolo 1366 e 1175 c.c., dato che l\u2019acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell\u2019avvenuto sinistro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La cassazione di questa sentenza \u00e8 stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a due motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">RAGIONI DELLA DECISIONE<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.- (OMISSIS) eccepisce:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>a) Con il primo motivo, ai sensi dell\u2019articolo 360 c.p.c., n. 5, la contraddittoriet\u00e0 della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in quanto il Tribunale \u00e8 giunto a condannare il (OMISSIS), malgrado l\u2019oggetto del giudizio fossero i presunti vizi del bene venduto, di cui, invece, era stata accertata la funzionalit\u00e0.<\/li>\n<li>b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione articolo 112 c.p.c., perch\u00e9 il giudice di appello avrebbe deciso <em>ultrapetita<\/em>.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, rileva che il Tribunale nolano avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto l\u2019attrice aveva agito per far accertare i vizi della cosa, circostanza negata in fatto, mentre il giudice di appello aveva deciso in base alla violazione dei principi di correttezza contrattuale sanciti dagli articoli 1366 e 1175 c.c., affermando, sulla base di mere presunzioni, che l\u2019acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell\u2019avvenuto sinistro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.1.- I motivi di ricorso sono inammissibili.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento al primo motivo si rileva che la sentenza impugnata \u00e8 stata pubblicata in data successiva all\u2019entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, che ha modificato il motivo di ricorso di cui al n.5 dell\u2019articolo 360 c.p.c., limitando la censura all\u2019ipotesi dell\u2019omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che \u00e8 stato oggetto di discussione tra le parti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue l\u2019inammissibilit\u00e0 del motivo di cui sopra che prospetta la presunta contraddittoriet\u00e0 della motivazione oggetto di impugnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">1.2.- Con riguardo al secondo motivo, in cui genericamente si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell\u2019art.112 c.p.c., senza indicazione dello specifico vizio della sentenza impugnata secondo le ipotesi tassative di cui all\u2019articolo 360, c.p.c., si richiamano i principi, espressi in ordine generale sui limiti del ricorso per violazione dell\u2019articolo 112 c.p.c., dalla sentenza Sez. Un., n. 17931 del 24\/07\/2013 (Rv. 627268), cos\u00ec massimata: \u201cIl ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l\u2019esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l\u2019omessa pronuncia, da parte dell\u2019impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non \u00e8 indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilit\u00e0 della fattispecie di cui all\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all\u2019articolo 112 c.p.c., purch\u00e9 il motivo rechi univoco riferimento alla nullit\u00e0 della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorch\u00e9 sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, il ricorrente non solo non ha indicato specificatamente, come avrebbe dovuto fare, la violazione dell\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ma, neppure, ha recato univoco riferimento alla nullit\u00e0 della decisione derivante dal relativo <em>error in procedendo<\/em>, non avendo indicato quale sia l\u2019omessa pronuncia ne\u2019 il capo della sentenza in cui il giudice sarebbe incorso nel vizio dedotto, limitandosi ad argomentare sulla presunta violazione di legge e, comunque, svolgendo sostanziali censure di merito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente. Il Collegio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge, da atto che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019AUTO INCIDENTATA NON PU\u00d2 ESSERE VENDUTA COME SE FOSSE NUOVA Il venditore \u201cfurbetto\u201d deve prestare attenzione perch\u00e9 vendere per \u201ccome nuova\u201d un\u2019auto usata, omettendo di avvertire l\u2019acquirente che si tratta di una vettura riparata che era stata danneggiata a causa di un sinistro stradale, pu\u00f2 comportare conseguenze sia sotto il profilo civile (risarcimento del danno) che sotto il profilo penale ( truffa). 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