{"id":1645,"date":"2017-10-03T12:06:28","date_gmt":"2017-10-03T10:06:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1645"},"modified":"2017-10-03T12:06:28","modified_gmt":"2017-10-03T10:06:28","slug":"malasanita-responsabilita-medica-morte-paziente-causa-infezione-post-operatoria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/malasanita-responsabilita-medica-morte-paziente-causa-infezione-post-operatoria\/","title":{"rendered":"Malasanit\u00e0: responsabilit\u00e0 medica per morte del paziente causa infezione post-operatoria"},"content":{"rendered":"<p>In tema di responsabilit\u00e0 medica, in caso di decesso del paziente a causa dell\u2019infezione contratta dal medesimo in ambito ospedaliero, non si interrompe il nesso causale tra la condotta del medico e l\u2019evento lesivo, \u201c\u2026<em>perch\u00e9 il sopravvenire di un rischio nuovo deve presentarsi come del tutto incongruo rispetto alla condotta originaria<\/em>\u201d .<\/p>\n<p>Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33770\/2017<\/p>\n<p><strong>Il fatto<\/strong>: Tizio veniva ricoverato presso l\u2019Ospedale di X per un intervento chirurgico di riduzione chiusa di una frattura nasale non a cielo aperto, senonch\u00e9 a seguito dell\u2019intervento, il paziente veniva trasferito in rianimazione, ma decedeva per insufficienza cardiorespiratoria. Gli eredi di Tizio agivano in giudizio nei confronti del medico anestesista Caio, imputato di omicidio colposo.<\/p>\n<p>Il medico Caio basava la propria difesa sulle seguenti argomentazioni:<\/p>\n<ol>\n<li>l\u2019infezione insorta nel reparto di terapia intensiva si sarebbe inserita nella serie causale di eventi quale <strong>causa sopravvenuta<\/strong> in grado di interrompere il nesso di causalit\u00e0 tra la concausa preesistente e l\u2019evento lesivo;<\/li>\n<li>il ricorrente riteneva che la mancata tempestiva ossigenazione potrebbe non essere stata la sola causa del decesso e, quindi, un eventuale profilo di colpa sarebbe ascrivibile a <strong>colpa lieve<\/strong> di cui all\u2019art. 3\u00a0<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/leggi\/2012\/11\/13\/salute-il-testo-coordinato-del-dl-balduzzi-pubblicato-in-gazzetta\">L. 189\/2012<\/a>.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Condannato in primo grado ed in appello, Caio ricorreva per Cassazione ma anche la Suprema Corte confermava quanto sentenziato nei due gradi del merito, ritenendo che se il medico avesse eseguito un controllo adeguato e costante durante l\u2019intervento, l\u2019ipossia non sarebbe insorta o comunque non sarebbe durata per un periodo eccessivamente lungo (ben cinque minuti) \u2013 anche avuto riguardo al fatto che il macchinario mandava il segnale d\u2019allarme durante l\u2019intervento.<\/p>\n<p>Invero \u2013 nel caso di specie \u2013l\u2019infezione contratta dal paziente Tizio nel reparto di terapia intensiva non si\u00a0inserisce quale segmento interruttivo del rapporto causale tra la condotta del medico e l\u2019evento morte.<\/p>\n<p>La Corte rileva infatti che <strong>la \u201cinfezione nosocomiale\u201d \u00e8<\/strong> <strong>connessa alla condotta precedente del medico, <\/strong>costituendo uno dei rischi tipici e prevedibili di cui tener conto nei reparti di terapia intensiva. Il rapporto di causalit\u00e0 sussiste nel caso di specie, secondo la ricostruzione logica della Suprema Corte, in quanto <strong>non si pu\u00f2 sostenere che le infezioni contratte si atteggino a vera ipotesi di interruzione del nesso causale penalmente rilevante. \u00c8 anzi un rischio tipico quello di contrarre infezioni stazionando per un periodo prolungato nella sala rianimazione<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>La sentenza<\/strong>:<\/p>\n<p><strong>Suprema Corte di Cassazione<\/strong><\/p>\n<p><strong>sezione IV penale<\/strong><\/p>\n<p><strong>sentenza 11 luglio 2017, n. 33770<\/strong><\/p>\n<p>REPUBBLICA ITALIANA<\/p>\n<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/p>\n<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/p>\n<p>SEZIONE QUARTA PENALE<\/p>\n<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/p>\n<p>Dott. BLAIOTTA Rocco Marco \u2013 Presidente<\/p>\n<p>Dott. DI SALVO Emanuele \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. MONTAGNI Andrea \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. CAPPELLO Gabriella \u2013 Consigliere<\/p>\n<p>Dott. PAVICH Giuseppe \u2013 rel. Consigliere<\/p>\n<p>ha pronunciato la seguente:<\/p>\n<p>SENTENZA<\/p>\n<p>sul ricorso proposto da:<\/p>\n<p>(OMISSIS), nato il (OMISSIS);<\/p>\n<p>avverso la sentenza del 14\/10\/2016 della CORTE APPELLO di ROMA;<\/p>\n<p>visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;<\/p>\n<p>udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;<\/p>\n<p>Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Romano Giulio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n<p>Udito il difensore di Parte Civile avvocato (OMISSIS) del foro di Firenze conclude per l&#8217;inammissibilit\u00e0 del ricorso; deposita conclusioni scritte e nota spese.<\/p>\n<p>L\u2019avvocato (OMISSIS) del foro di SALERNO in difesa di (OMISSIS) si riporta ai motivi e ne chiede l\u2019accoglimento.<\/p>\n<p>RITENUTO IN FATTO<\/p>\n<ol>\n<li>La Corte d\u2019appello di Roma, in data 14 ottobre 2016, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia e alle statuizioni civili emessa dal Tribunale di Roma il 15 aprile 2015 nei confronti di (OMISSIS), imputata del delitto di omicidio colposo a lei contestato in rubrica.<\/li>\n<\/ol>\n<p>1.1. L\u2019addebito mosso alla (OMISSIS), medico anestesista presso il Policlinico (OMISSIS), riguarda le condotte dalla stessa poste in essere nei riguardi della paziente (OMISSIS), che era stata ricoverata presso il nosocomio in relazione agli esiti traumatici di un incidente stradale.<\/p>\n<p>In seguito al ricovero, la (OMISSIS), il (OMISSIS), veniva sottoposta presso il Policlinico ad un intervento chirurgico di riduzione chiusa di una frattura nasale non a cielo aperto; dopo l\u2019operazione, la donna veniva trasferita nel reparto di rianimazione, dove per\u00f2 decedeva il (OMISSIS) per insufficienza cardiorespiratoria. Secondo la ricostruzione operata dai consulenti del Pubblico ministero e accolta dai giudici di merito, al termine dell\u2019intervento chirurgico si era manifestata nella (OMISSIS) un\u2019encefalopatia ischemica, dalla quale era derivato lo stato comatoso, con progressivo peggioramento delle condizioni generali e conseguente decesso; l\u2019ischemia cerebrale veniva collegato a una carenza d\u2019ossigeno generalizzata a livello cerebrale, indotta dalla condotta della d.ssa (OMISSIS), che aveva determinato un\u2019insufficienza respiratoria a causa della mala gestio delle vie aeree (ed in specie dell\u2019apparato oro tracheale).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente la (OMISSIS), secondo le linee guida, avrebbe dovuto assicurare alla paziente una corretta ventilazione polmonare durante l\u2019intervento, pur con il presidio della cannula di Guedel (in concreto utilizzata al posto della pi\u00f9 prudente intubazione oro tracheale), per evitare il pericolo, purtroppo verificatosi, di ostruzione delle alte vie respiratorie. La cattiva gestione delle vie aeree da parte della (OMISSIS) \u2013 proseguita pur a fronte di segni clinici strumentali della carenza di ossigeno nel sangue durante l\u2019intervento determinava per\u00f2, come detto, una condizione di prolungata ipossia, con conseguente danno cerebrale, in paziente che oltretutto era sottoposta ad operazione chirurgica in sede nasale.<\/p>\n<p>1.2. La Corte di merito ha disatteso le doglianze dell\u2019imputata appellante, rivolte contro le valutazioni dei consulenti e alcune dichiarazioni testimoniali delle infermiere (OMISSIS) e (OMISSIS).<\/p>\n<p>Pi\u00f9 in particolare, veniva rigettata la richiesta di rinnovazione dell\u2019istruzione dibattimentale mediante confronto tra il consulente della difesa e quello del P.M., atteso che la ricostruzione operata da quest\u2019ultimo risultava condivisibile, in quanto argomentata sulla base di dati certi, e che non si ravvisavano contraddizioni fra l\u2019elaborato scritto del consulente prof. (OMISSIS) e le sue dichiarazioni in aula. La Corte d\u2019appello ha poi effettuato una sintetica ricostruzione dei passaggi della vicenda, condividendo le valutazioni del consulente del P.M. a proposito delle manchevolezze della d.ssa (OMISSIS) e della loro rilevanza nel prodursi del corna cerebrale a carico della (OMISSIS). Infine, i giudici del collegio hanno escluso la rilevanza dei segnalati elementi di contraddizione fra le dichiarazioni rese dalle infermiere, ed hanno altres\u00ec escluso la decisivit\u00e0 della rilevanza causale (e la portata interruttiva del nesso di causalit\u00e0) delle infezioni contratte dalla vittima all\u2019interno del reparto di rianimazione dopo l\u2019intervento.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Avverso la prefata sentenza ricorre la (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia.<\/li>\n<\/ol>\n<p>2.1. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale la deducente lamenta vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva: in specie, oggetto di lagnanza \u00e8 il mancato accoglimento della richiesta difensiva di rinnovazione dell\u2019istruzione dibattimentale mediante confronto fra il consulente del P.M. e quello della difesa (confronto gi\u00e0 oggetto di richiesta in primo grado, rigettata dal Tribunale); tale acquisizione probatoria, che alla luce della motivazione della sentenza di primo grado avrebbe avuto portata decisiva, non \u00e8 stata per\u00f2 disposta, sebbene la Corte di merito potesse, dal confronto fra gli esperti, trarre motivi per giungere a un convincimento diverso da quello del primo giudice. Prosegue la ricorrente evidenziando la contraddittoriet\u00e0 dell\u2019affermazione del consulente del P.M. il quale, nel corso del giudizio, ha dichiarato di non avere mai visionato il cartellino anestesiologico, pur avendolo criticato a pag. 47 dell\u2019elaborato da lui scritto, e di poter solo supporre che tipo di anestesia fosse stata praticata, cos\u00ec ponendo a base delle sue conclusioni mere ipotesi interpretative in luogo di certezze. Ci\u00f2 a fronte delle diverse conclusioni cui \u00e8 giunto il consulente della difesa.<\/p>\n<p>Ed ancora, l\u2019esponente osserva che l\u2019uso della cannula di Guedel era stato ritenuto idoneo per il tipo d\u2019intervento in corso; perci\u00f2 occorreva accertare che la desaturazione ritenuta decisiva ai fini del decesso fosse stata determinata dalla mancata ossigenazione segnalata dal macchinario d\u2019allarme, e che tale segnalazione non fosse stato preso nella dovuta considerazione dalla d.ssa (OMISSIS).<\/p>\n<p>Infine, la ricorrente ritiene che l\u2019invocato supplemento istruttorio avrebbe consentito di fugare ogni dubbio circa la rilevanza causale delle infezioni insorte nel reparto di terapia intensiva, in rapporto all\u2019accertamento della concausa preesistente ravvisata nella ridotta ossigenazione della paziente durante l\u2019intervento, in realt\u00e0 durata non pi\u00f9 di cinque minuti; in alternativa, la mancata tempestiva maggiore ossigenazione attribuita alla (OMISSIS) potrebbe non essere stata la sola causa del decesso e, quindi, un suo eventuale profilo di colpa sarebbe ascrivibile alla colpa lieve di cui alla L. n. 189 del 2012, articolo 3.<\/p>\n<ol start=\"3\">\n<li>Va dato atto che all\u2019odierna udienza il difensore delle costituite parti civili ha rassegnato conclusioni scritte e depositato nota spese.<\/li>\n<\/ol>\n<p>CONSIDERATO IN DIRITTO<\/p>\n<ol>\n<li>Il ricorso \u00e8 infondato.<\/li>\n<\/ol>\n<p>1.1. Va in primo luogo ricordato che deve ritenersi \u201cdecisiva\u201d, secondo la previsione dell\u2019articolo 606 c.p.p., lettera d) la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (per tutte vds. Sez. 4, n. 6783 del 23\/01\/2014, Di Meglio, Rv. 259323, nella quale si evidenzia che la \u201cdecisivit\u00e0\u201d della prova suppletiva non pu\u00f2 riconoscersi laddove sia ravvisabile il carattere \u201cmeramente congetturale\u201d delle conseguenze che la difesa intendeva trarre dall\u2019assunzione di detta prova).<\/p>\n<p>Deve poi aggiungersi che il carattere di \u201cprova decisiva\u201d \u00e8 escluso, dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0, sia con riguardo al confronto (cfr. Sez. 2, n. 35661 del 16\/05\/2014, D\u2019Aponte e altri, Rv. 260343), sia con riguardo all\u2019accertamento peritale (cfr. da ultimo Sez. 2, n. 52517 del 03\/11\/2016, Russo, Rv. 268815).<\/p>\n<p>Nella specie, l\u2019invocato confronto fra i due consulenti (del P.m. e della difesa) doveva vertere oltretutto, secondo la prospettazione della ricorrente, su circostanze la cui decisivit\u00e0 era tutta da dimostrare, non bastando all\u2019uopo la semplice ipotesi \u2013 formulata nel ricorso \u2013 di un\u2019eventuale acquisizione di elementi potenzialmente di segno diverso rispetto alla ricostruzione accolta dai giudici di merito, e tali da poter fugare i dubbi derivanti dalla diversit\u00e0 delle due ipotesi formulate dai consulenti di parte.<\/p>\n<p>A fronte di ci\u00f2, la Corte distrettuale ha congruamente motivato il proprio convincimento, osservando che le conclusioni del consulente del P.M. si basavano su dati certi (esame necroscopico e autoptico) e pervenivano, con argomentazioni esenti da errori o vizi logici, all\u2019accertamento della causa del decesso della (OMISSIS), riconducibile alla prolungata ipossia indotta nella paziente dalla condotta addebitata alla (OMISSIS) nel corso dell\u2019intervento: condotta che i giudici di merito ricollegano non gi\u00e0 all\u2019impiego della cannula di Guedel, ma all\u2019omesso costante controllo che le vie aeree fossero libere (controllo che, se fosse stato eseguito, non avrebbe determinato l\u2019insorgere dell\u2019ipossia) e al fatto che la carente ossigenazione della paziente \u00e8 intervenuta, per un tempo giudicato comunque eccessivamente lungo, pur a fronte della segnalazione di tale condizione proveniente dal segnale di allarme del macchinario che controllava il livello di ossigeno del sangue.<\/p>\n<p>1.2. A fronte dell\u2019andamento affatto congetturale delle lagnanze difensive sul punto, \u00e8 altres\u00ec adeguato il percorso argomentativo della Corte di merito a proposito della non idoneit\u00e0 interruttiva, in relazione al nesso causale tra la condotta e l\u2019evento, delle infezioni sopraggiunte sulla paziente nel reparto di terapia intensiva: non \u00e8 in sostanza configurabile, nella specie, il sopravvenire di un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto alla condotta originaria, cui la giurisprudenza annette valore interruttivo del rapporto di causalit\u00e0 (si veda per tutte Sez. 4, n. 25689 del 03\/05\/2016, Di Giambattista e altri, Rv. 267374, ove la Corte ha evidenziato come l&#8217;\u201dinfezione nosocomiale\u201d sia uno dei rischi tipici e prevedibili da tener in conto nei casi di non breve permanenza nei reparti di terapia intensiva, ove lo sviluppo dei processi infettivi \u00e8 tutt\u2019altro che infrequente in ragione delle condizioni di grave defedazione fisica dei pazienti).<\/p>\n<p>1.3. In tale quadro, appare evidente che non ha alcun pregio la prospettazione difensiva mirante all\u2019inquadramento della condotta della (OMISSIS) nell\u2019ambito della \u201ccolpa lieve\u201d, ai fini di quanto stabilito dalla L. n. 189 del 2012, articolo 3, vigente all\u2019epoca del fatto.<\/p>\n<p>Va infatti osservato, in primo luogo, che, secondo quanto si legge alle pagine 6 e 8 della sentenza impugnata, la condotta dell\u2019imputata \u00e8 stata correttamente e motivatamente qualificata come caratterizzata da \u201cgrave negligenza\u201d: ragione per la quale \u00e8 stata disattesa la richiesta di applicazione dell\u2019anzidetta disposizione di legge.<\/p>\n<p>Ma pur volendosi prescindere da tale classificazione del grado di colpa e della tipologia di condotta colposa attribuita alla (OMISSIS), deve rilevarsi che essa non risulterebbe in ogni caso aderente alle linee guida e\/o alle buone pratiche, non solo sulla base della ricostruzione peritale accolta dalla Corte di merito, ma neppure in base alla stessa prospettazione difensiva; e che, secondo la predetta disposizione, solo il sanitario che \u201csi attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunit\u00e0 scientifica non risponde penalmente per colpa lieve\u201d. Di tal che in nessun caso potrebbe ricondursi il caso in esame nella fattispecie abrogativa de qua.<\/p>\n<p>1.4. \u00c8 infine appena il caso di evidenziare che, in ogni caso, l\u2019inosservanza delle linee guida e, comunque, delle buone pratiche clinico assistenziali, nonch\u00e9 la (corretta) qualificazione della condotta della ricorrente come caratterizzata da \u201cnegligenza\u201d piuttosto che da \u201cimperizia\u201d escluderebbero anche la configurabilit\u00e0 dell\u2019ipotesi di non punibilit\u00e0 del fatto prevista dal nuovo articolo 590-sexies c.p. (introdotto dalla L. n. 24 del 2017, articolo 6), che oggi disciplina la responsabilit\u00e0 degli esercenti le professioni sanitarie in relazione alle fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose.<\/p>\n<ol start=\"2\">\n<li>Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch\u00e9 al rimborso, in favore delle parti civili costituite, delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.<\/li>\n<\/ol>\n<p>P.Q.M.<\/p>\n<p>Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonch\u00e9 al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili, liquidate in Euro tremila oltre accessori di legge.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In tema di responsabilit\u00e0 medica, in caso di decesso del paziente a causa dell\u2019infezione contratta dal medesimo in ambito ospedaliero, non si interrompe il nesso causale tra la condotta del medico e l\u2019evento lesivo, \u201c\u2026perch\u00e9 il sopravvenire di un rischio nuovo deve presentarsi come del tutto incongruo rispetto alla condotta originaria\u201d . Questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 33770\/2017 Il fatto: Tizio veniva ricoverato presso l\u2019Ospedale di X per un intervento chirurgico di riduzione chiusa di una frattura nasale non a cielo aperto, senonch\u00e9 a seguito dell\u2019intervento, il paziente veniva trasferito in rianimazione, [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1647,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[524,533],"tags":[526,561,595,572,573,736,534,535,559,574],"class_list":["post-1645","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","category-responsabilita-medica","tag-adriatica-infortuni","tag-assistenza-legale","tag-cassazione","tag-corte-di-cassazione","tag-malasanita","tag-morte-del-paziente","tag-responsabilita-medica","tag-responsabilita-professionale-sanitaria","tag-risarcimento","tag-sentenza"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1645","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1645"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1645\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1647"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}