{"id":1611,"date":"2017-09-15T15:54:26","date_gmt":"2017-09-15T13:54:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1611"},"modified":"2017-09-15T15:54:26","modified_gmt":"2017-09-15T13:54:26","slug":"la-portiera-urta-pedone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/la-portiera-urta-pedone\/","title":{"rendered":"Quando la portiera urta il pedone"},"content":{"rendered":"<p><strong>APPARENTEMENTE SCONTATO, IL RISARCIMENTO PU\u00d2 RIVELARSI DIFFICOLTOSO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il caso:<\/strong> un pedone veniva colpito al volto dalla portiera di un\u2019auto, mentre camminava regolarmente lungo il marciapiede.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il pedone si era visto riconoscere, in prima battuta, un risarcimento di soli 300,00 Euro con la sentenza di primo grado, avverso la quale aveva quindi proposto appello. Tuttavia in appello veniva accolto il ricorso incidentale proposto dalla Compagnia assicurativa in quanto il Giudice aveva ritenuto non corrispondente a verit\u00e0 la versione dei fatti rappresentata dal pedone in quanto \u201c<strong>contrastante con elementi di fatto notori<\/strong>\u201d quali: l\u2019altezza dell\u2019autovettura, l\u2019altezza del marciapiede e l\u2019altezza della suola delle scarpe calzate dal pedone. Da tali elementi il Giudice dell\u2019appello aveva ritenuto di dover escludere che il pedone potesse essere stato colpito in volto dalla portiera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Infatti l\u2019altezza della portiera era indicata in mt. 1,55, l\u2019altezza del marciapiede in cm. 10 e quella delle suole delle scarpe del pedone in cm. 2 per cui, considerato che il pedone era alto mt. 1,70 e che la distanza e la distanza della bocca dalla sommit\u00e0 del capo era di cm. 12, certamente il pedone non era verosimilmente stato colpito in bocca.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Al pedone non restava quindi che ricorrere per Cassazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La soluzione ella Corte:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli Ermellini hanno ritenuto <strong>viziata la sentenza di appello in quanto attribuisce la valenza di fatto notorio a fatti che non lo sono<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare la Cassazione, con ordinanza n. 20482\/2017 ha affermato la fondatezza del ricorso del pedone perch\u00e9 il Giudice dell\u2019Appello aveva \u201ccompiuto valutazioni presuntive\u201d basate su elementi che non possono venire ricompresi nella nozione di \u201cfatto notorio\u201d che comprende fatti che, rientrando nella comune esperienza, si ritengono conosciuti da tutti, \u201csenza necessit\u00e0 di dover essere specificamente provati\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>\u00a0<\/b>E\u2019 di tutta evidenza che l\u2019altezza della vettura, l\u2019altezza del marciapiede e la distanza tra la bocca e la sommit\u00e0 del capo di un soggetto sono elementi che non possono rientrare nella comune esperienza!<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pertanto i fatti posti alla base della pronuncia di appello avrebbero dovuto essere provati specificamente per poter essere accertati nella loro effettiva oggettivit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La sentenza di appello \u00e8 pertanto viziata per aver attribuito la valenza di \u201cnotorio\u201d a fatti che, per poter essere posti a fondamento della decisione, avrebbero invece dovuto essere provati.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019ordinanza:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Suprema Corte di Cassazione<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>sezione VI civile<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ordinanza 28 agosto 2017, n. 20482<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rilevato che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">accogliendo l\u2019appello incidentale proposto dalla Sara Assicurazioni s.p.a., il Tribunale di Napoli Nord ha rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da Gi. Pu.(appellante principale avverso la sentenza del Giudice di Pace che gli aveva riconosciuto un risarcimento di soli 300,00 Euro), in relazione a lesioni che lo stesso assumeva di essersi procurato andando ad urtare, col volto, contro la portiera di un\u2019autovettura aperta improvvisamente dal conducente Francesco Lavazzo (mentre il Pu. camminava sul marciapiede in prossimit\u00e0 del quale era stata parcheggiala la vettura);<br \/>\nil giudice di appello ha ritenuto che, la versione dei fatti prospettata dal Pu., risultante dalla denuncia di sinistro dello Ia. e confermata da un teste, non rispondesse al vero in quanto contrastante con elementi di fatto notori che facevano escludere che l\u2019attore potesse essere stato attinto dallo sportello all\u2019altezza della bocca; ha pertanto ritenuto false le dichiarazioni del teste Vo. e ha condannato il Pu. al pagamento della somma di 15.000,00 Euro a norma dell\u2019art. 96, 3. co. cod. proc. civ.;ha proposto ricorso per cassazione il Pu., affidandosi a due motivi con cui ha denunciato -rispettivamente- la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 2. co. e 116 cod. proc. e dell\u2019art. 96, 3. co. cod. proc. civ.; la Sara Assicurazioni s.p.a. ha depositato memoria e procura notarile alle liti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Considerato che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">il Tribunale ha individuato come fatti notori l\u2019altezza della Fiat Panda (indicata in non pi\u00f9 di 1,55 mt), quella del marciapiede (indicata in almeno 10 cm) e quella della suola delle scarpe calzate dal Pu. (\u00abalmeno 2 cm\u00bb) e ha concluso che, tenuta presente l\u2019altezza dell\u2019attore (indicata in 1,70 mt) e stimata in 12 cm fra la distanza fra la sommit\u00e0 del capo e la bocca dell\u2019attore, non risultava verosimile che lo sportello avesse colpito il Pu. alla bocca;<br \/>\nil primo motivo \u00e8 fondato, in quanto giudice di appello ha compiuto valutazioni presuntive basate su almeno tre elementi che esulano dalla nozione di \u201cnotorio\u201d (inteso come fatto che, rientrando nella comune esperienza, deve intendersi conosciuto senza necessit\u00e0 di essere specificamente provato): \u00e8 evidente, infatti, che l\u2019altezza della vettura, quella del marciapiede e la distanza fra la bocca e la sommit\u00e0 del capo del Pu. costituiscono elementi che non rientrano nella comune esperienza (se non in senso generico e orientativo) e che, pertanto, avrebbero dovuto essere specificamente accertati (eventualmente a mezzo di c.t.u.) onde essere individuati nella loro effettiva oggettivit\u00e0 e poter costituire la base di un accertamento presuntivo non inficiato dall\u2019incertezza dei fatti \u201cnoti\u201d;<br \/>\nla sentenza risulta dunque viziata nella parte in cui ha attribuito valenza di notorio a fatti che non rivestono tale natura e richiedono pertanto di essere provati per poter essere posti (direttamente o indirettamente, tramite argomentazioni presuntive) a fondamento della decisione; il primo motivo merita pertanto accoglimento, mentre il secondo rimane assorbito;<br \/>\nla sentenza va dunque cassata con rinvio al giudice di merito (in persona di altro magistrato), che provveder\u00e0 anche sulle spese di lite.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Napoli Nord, in persona di altro magistrato.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>APPARENTEMENTE SCONTATO, IL RISARCIMENTO PU\u00d2 RIVELARSI DIFFICOLTOSO Il caso: un pedone veniva colpito al volto dalla portiera di un\u2019auto, mentre camminava regolarmente lungo il marciapiede. Il pedone si era visto riconoscere, in prima battuta, un risarcimento di soli 300,00 Euro con la sentenza di primo grado, avverso la quale aveva quindi proposto appello. Tuttavia in appello veniva accolto il ricorso incidentale proposto dalla Compagnia assicurativa in quanto il Giudice aveva ritenuto non corrispondente a verit\u00e0 la versione dei fatti rappresentata dal pedone in quanto \u201ccontrastante con elementi di fatto notori\u201d quali: l\u2019altezza dell\u2019autovettura, l\u2019altezza del marciapiede e l\u2019altezza della suola [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1612,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[525,524],"tags":[526,610,561,527,679,712,553,559,713],"class_list":["post-1611","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-infortunistica-stradale","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assicurazione","tag-assistenza-legale","tag-infortunistica-stradale","tag-pedone","tag-portiera","tag-rca","tag-risarcimento","tag-risarcimento-pedone"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1611","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1611"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1611\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1612"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1611"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1611"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1611"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}