{"id":1603,"date":"2017-09-14T13:27:59","date_gmt":"2017-09-14T11:27:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1603"},"modified":"2017-09-14T13:27:59","modified_gmt":"2017-09-14T11:27:59","slug":"risarcimento-al-trasportato-sempre-riconosciuto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/risarcimento-al-trasportato-sempre-riconosciuto\/","title":{"rendered":"Risarcimento al trasportato sempre riconosciuto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Recentemente intervenuta sull&#8217;argomento la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16477\/2017, colmando un vuoto normativo, ha affermato il principio in base al quale qualsiasi persona trasportata a bordo di un veicolo a motore che abbia subito lesioni personali a causa di un sinistro stradale, pu\u00f2 sempre invocare la responsabilit\u00e0 dell&#8217;assicuratore del vettore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0<\/span><b>Il trasportato<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> infatti <\/span><b>deve essere risarcito \u00a0anche se l&#8217;incidente vede coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">. <\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il suddetto principio gli Ermellini hanno cos\u00ec fornito un\u2019interpretazione dell\u2019art. 141 del Codice delle assicurazioni, nel senso pi\u00f9 favorevole al danneggiato. La norma in questione, che disciplina l\u2019indennizzo diretto, cio\u00e8 il risarcimento chiesto direttamente all&#8217;assicurazione del veicolo, infatti, non contempla espressamente il caso in cui il responsabile dell&#8217;incidente non sia identificato o non sia assicurato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel ragionamento seguito dalla Corte, l&#8217;interpretazione corretta dell\u2019art. 141 Cda \u00e8 quella estensiva, che quindi ricomprende il risarcimento diretto del danno alla persona anche in caso di incidente con veicolo sconosciuto o privo di copertura assicurativa, in quanto conforme alla ratio della disposizione normativa stessa che ha l\u2019obiettivo di rafforzare la tutela del terzo trasportato e rendere pi\u00f9 semplice e veloce la procedura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Il fatto:<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">R.A. conveniva in giudizio la propria compagnia assicurativa (AXA) chiedendo il risarcimento delle lesioni personali risentite a causa di un sinistro subito mentre era trasportato a bordo della propria autovettura, condotta dalla sorella R.R. con veicolo di Controparte rimasto sconosciuto. La AXA eccepiva il mancato rispetto da parte dell&#8217;attore dell&#8217;art. 148 cod. ass. e chiamava in causa la Reale Mutua Ass.ni quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada perch\u00e9 quest&#8217;ultima fosse condannata a risarcire i danni subiti dall&#8217;attore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">R.R. introduceva autonoma causa, nei confronti della Reale Mutua Ass.ni, quale impresa designata dal Fondo di garanzia per il Piemonte e la Val d&#8217;Aosta, chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona riportati a seguito di scontro con veicolo rimasto sconosciuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riunite le cause, espletate C.T.U. medico legale e cinematica, il G.d.P. accertava una corresponsabilit\u00e0 della R.R. nella misura del 20% nel verificarsi dell&#8217;incidente, e condannava la AXA a risarcire tutti i danni subiti dal trasportato, e la Reale Mutua a risarcire l&#8217;80% dei danni riportati dalla conducente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>Proposto appello esclusivamente da parte della Axa (la quale deduceva, tra i motivi di appello, che l&#8217;operativit\u00e0 dell&#8217;art. 141 cod. ass. era circoscritta ai casi in cui entrambi i veicoli coinvolti nel <\/b><b>sinistro<\/b><b> fossero stati assicurati e quindi che fosse da escluderne l&#8217;applicabilit\u00e0 nel caso di specie, in cui il secondo veicolo era rimasto sconosciuto)<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, accoglieva l&#8217;appello della compagnia di assicurazioni del vettore dichiarando inammissibili le domande proposte da R.A. nei confronti della (propria) compagnia di assicurazioni, assumendo appunto che la speciale tutela predisposta dall&#8217;art. 141 cod. ass. sia fruibile soltanto in presenza di due (o pi\u00f9) veicoli tutti dotati di assicurazione privata. Condannava l&#8217;appellato alla restituzione di quanto eventualmente percepito, e compensava integralmente le spese di giudizio di primo e secondo grado e delle consulenze tra tutte le parti. R.A. quindi proponeva ricorso per Cassazione.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><b>La sentenza:<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il primo motivo, R. A. contesta la violazione e falsa applicazione da parte del tribunale dell&#8217;art. 141 del codice sulle assicurazioni e soprattutto l&#8217;interpretazione della norma data dal tribunale, secondo la quale l&#8217;azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia di assicurazioni del vettore, prescindente dall&#8217;accertamento delle responsabilit\u00e0, per la sua applicabilit\u00e0, presupporrebbe uno scontro tra veicoli entrambi assicurati, rimanendone esclusa l&#8217;applicabilit\u00e0 invece, se, come nella specie, nulla si sappia della assicurazione e neppure della identit\u00e0 del secondo veicolo, che \u00e8 rimasto sconosciuto, con conseguenti oneri non in capo ad una seconda assicurazione privata ma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorrente ricostruisce la logica della norma, della quale sottolinea il valore innovativo, di protezione nei confronti dei soggetti trasportati e l&#8217;effetto di sciogliere il trasportato incolpevole, che ha comunque diritto ad essere risarcito dei danni riportati nello scontro, dalla necessit\u00e0 di attendere l&#8217;accertamento delle responsabilit\u00e0, e gli consente di rivolgersi indifferentemente, e salvo il caso fortuito, all&#8217;una o all&#8217;altra compagnia di assicurazioni per essere immediatamente risarcito dei danni che abbia riportati.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, puntualizza il ricorrente richiamando il testo della norma, essa prevede che l&#8217;azione risarcitoria si indirizzi in primo luogo verso l&#8217;assicurazione del vettore, e ci\u00f2 che rileva quindi \u00e8 che la vettura del vettore sia munita di assicurazione: solo la mancanza di assicurazione in capo al vettore potrebbe impedire di fruire di tale tipo pi\u00f9 veloce di tutela, mentre rimarrebbe irrilevante la diversa ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia l&#8217;assicurazione dell&#8217;altro veicolo che sia mancante (perch\u00e8 il veicolo non \u00e8 stato identificato, come nel caso in esame, o perch\u00e8 \u00e8 risultato non assicurato).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza impugnata, valorizzando il dato letterale, afferma che la norma presuppone che entrambi i veicoli presentino assicurazioni prescelte dagli assicurati, e quindi che risultino essere stati privatamente assicurati, evidenziando che la situazione in cui uno dei veicoli sia privo di assicurazione non \u00e8 priva di tutela ma \u00e8 disciplinata in altro punto del codice delle assicurazioni ed in particolare dall&#8217;art. 283.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con il secondo motivo, il ricorrente segnala anche la presenza di un vizio motivazionale nella sentenza impugnata, ma si appunta solo sulla errata collocazione di una parentesi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il motivo \u00e8 palesemente infondato, la sentenza \u00e8 senz&#8217;altro motivata senza salti logici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Va quindi esaminata la questione giuridica posta dal primo motivo di ricorso, sottoposta per la prima volta all&#8217;attenzione della Corte cos\u00ec formulabile: se la persona trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro possa agire, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, direttamente nei confronti della impresa assicuratrice per la r.c.a. del vettore, a prescindere dall&#8217;accertamento di responsabilit\u00e0 dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, in ogni caso o soltanto nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro risultino assicurati per la r.c.a., e non anche nel diverso caso in cui l&#8217;altro veicolo risulti non indentificato o privo di copertura assicurativa (potendo in quest&#8217;ultimo caso il trasportato far valere i propri diritti, ex art. 283 cod. ass., nei confronti dell&#8217;impresa designata dal FGVS).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso va accolto, per le considerazioni che seguono.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sulla base sia del dato testuale che delle finalit\u00e0 della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo pi\u00f9 semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui pi\u00f9 facilmente individuabile, deve ritenersi che l&#8217;art. 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall&#8217;esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il dato testuale. L&#8217;art. 141 Codice delle Assicurazioni prevede che:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;1.Salva l&#8217;ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato \u00e8 risarcito dall&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all&#8217;art. 140, a prescindere dall&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell&#8217;eventuale maggior danno nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest&#8217;ultimo \u00e8 coperto per un massimale superiore a quello minimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">2.Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall&#8217;art. 148.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;azione diretta avente ad oggetto il risarcimento \u00e8 esercitata nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all&#8217;articolo 145. L&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile pu\u00f2 intervenire nel giudizio e pu\u00f2 estromettere l&#8217;impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilit\u00e0 del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.<br \/>\n4.L impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell&#8217;impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall&#8217;articolo 150&#8243;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Come gi\u00e0 rilevato da questa Corte nell&#8217;esaminare una diversa questione relativa all&#8217;art. 141 cod. ass., il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto con esso una novit\u00e0 rilevante prevedendo l&#8217;azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell&#8217;impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma \u00e8 quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell&#8217;impresa assicuratrice, risparmiandogli l&#8217;onere di dimostrare l&#8217;effettiva distribuzione della responsabilit\u00e0 tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. n. 16181 del 2015).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale \u00e8 stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall&#8217;art. 122 del cod. ass. che chiarisce che l&#8217;assicurazione obbligatoria comprende la responsabilit\u00e0 per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale \u00e8 effettuato il trasporto (risolvendo alcuni dubbi prospettatisi negli orientamenti precedenti).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; da dire inoltre che il regime di indennizzo diretto, introducendo un&#8217;azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilit\u00e0 al trasportato &#8211; danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 141, e il controllo di legittimit\u00e0 costituzionale. La nuova normativa introdotta dall&#8217;art. 141, anche in conseguenza di un testo che non brilla per chiarezza, \u00e8 stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed \u00e8 stata oggetto di censure di legittimit\u00e0 costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con svariate ordinanze (n. 208 e 440 del 23 dicembre 2008). Tali ordinanze hanno dichiarato la manifesta inammissibilit\u00e0 della questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell&#8217;art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., non avendo i giudici rimettenti tentato preliminarmente di dare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione. La Corte cost., nell&#8217;ordinanza n. 440 del 2008, ha chiarito che ben sarebbe stato possibile accedere ad un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale \u00e8 possibile ritenere che detta norma si limiti in realt\u00e0 a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilit\u00e0 di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilit\u00e0 civile dell&#8217;autore del fatto dannoso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 141 e le precedenti pronunce della Cassazione. Questa Corte ha gi\u00e0 affermato che l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 141 ha alla sua base una fattispecie complessa, che \u00e8 data anzitutto dall&#8217;avere il trasportato, a qualsiasi titolo (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall&#8217;essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito lo stesso codice delle assicurazioni, al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2, prevede che l&#8217;assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilit\u00e0 nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo (sulla nozione di trasportato e sulla prova della qualit\u00e0 di trasportato v. Cass. n. 10410 del 2016).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E&#8217; stato affermato, inoltre, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell&#8217;Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance\/Wilkinson), secondo il principio solidaristico &#8220;vulneratus ante omnia reficiendus&#8221;, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda notinativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all&#8217;identit\u00e0 del conducente (&#8220;clausola di guida esclusiva&#8221;) (Cass. n. 19963 del 30\/08\/2013).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualit\u00e0, con l&#8217;unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come \u00e8 nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come \u00e8 previsto nella norma in esame, il caso fortuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per cui, non derivano particolari problemi, nel caso di specie, dal fatto che il R. fosse al contempo proprietario del veicolo coinvolto nello scontro e trasportato a bordo di esso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione sottoposta all&#8217;attenzione della Corte. Tutto ci\u00f2 premesso ai fini dell&#8217;inquadramento normativo della fattispecie e della interpretazione della norma di riferimento, nell&#8217;economia delle questioni finora sollevate, da parte della Corte costituzionale e di questa Corte, occorre passare ad esaminare la specifica questione sottoposta all&#8217;attenzione della Corte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L&#8217;art. 141 attribuisce al terzo trasportato (come si \u00e8 detto, a prescindere dal titolo del trasporto ed anche a prescindere dal suo rapporto con l&#8217;assicurazione nei confronti della quale agisce e quindi col veicolo assicurato) la facolt\u00e0 di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto: v. Cass. n. 10401 del 2016), prescindendo dall&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0 del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, \u00e8 legittimato quindi &#8211; se lo vuole e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo art. 148 Cod. ass. &#8211; ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilit\u00e0 dei protagonisti. E&#8217; una possibilit\u00e0 che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilit\u00e0 di far valere i suoi diritti nei confronti dell&#8217;autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Rimane salva la possibilit\u00e0 dell&#8217;assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell&#8217;effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilit\u00e0 nel caso concreto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione sottoposta all&#8217;attenzione della Corte, e dibattuta sia in dottrina che nell&#8217;ambito della giurisprudenza di merito, \u00e8 se il ricorso all&#8217;azione diretta prevista dall&#8217;art. 141, in caso di scontro di veicoli, sia consentito solo nel caso in cui entrambi i veicoli siano assicurati o meno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La prima interpretazione, prescelta dal Tribunale di Torino nella sentenza impugnata, e volta ad escludere la possibilit\u00e0 di promuovere l&#8217;azione diretta nei confronti dell&#8217;impresa assicuratrice del vettore qualora la seconda vettura sia priva di assicurazione, o rimanga non identificata, privilegia l&#8217;interpretazione letterale, tratta dal riferimento contenuto nella norma a due diventi enti assicurativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La seconda interpretazione si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale ed anche dalla precedenti pronunce di questa Corte in materia, e privilegia una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l&#8217;azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilit\u00e0 tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilit\u00e0 in favore di questi di poter esercitare l&#8217;azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell&#8217;art. 141 (del quale si \u00e8 gi\u00e0 posta in rilievo la scarsa chiarezza e coerenza del dato testuale), a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalit\u00e0 dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Questa seconda interpretazione, volta a privilegiare una pi\u00f9 ampia applicazione dell&#8217;art. 141 e la sua utilizzabilit\u00e0 a tutela del trasportato, per fornirgli uno strumento di risarcimento che ha la possibilit\u00e0 di essere pi\u00f9 veloce e di coprire una pi\u00f9 vasta serie di casi, appare preferibile, sia perch\u00e8 il dato testuale nella specie non \u00e8 n\u00e8 univoco n\u00e8 affidabile, sia perch\u00e8 pi\u00f9 coerente con i precedenti di questa stessa Corte e l&#8217;unica atta a salvaguardare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o pi\u00f9 automezzi. Data questa lettura, la necessit\u00e0 che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto al riferimento alla possibilit\u00e0 di agire in rivalsa, enunciata dall&#8217;art. 141, comma 4, che rimarrebbe preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, va intesa nel senso che la rivalsa \u00e8 normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazioni. Non si pu\u00f2 per\u00f2 condizionare la legittimazione all&#8217;esercizio dell&#8217;azione principale alla possibilit\u00e0 concreta di agire in rivalsa. Ci\u00f2 risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale \u00e8 trasportato), senza dover n\u00e8 attendere l&#8217;accertamento delle rispettive responsabilit\u00e0, n\u00e8 tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore. Questa previsione \u00e8 idonea a coprire una vasta serie di situazioni, in cui il legislatore ha ritenuto prevalente l&#8217;interesse del trasportato ad una pronta tutela (scontro con veicolo che non si ferma e che quindi \u00e8 necessario ricercare per risalire ai dati della compagnia di assicurazioni, che rimane non identificato, che \u00e8 privo di assicurazione).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso di R.R..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le contestazioni della R., la cui domanda risarcitoria nei confronti dell&#8217;impresa designata \u00e8 stata accolta fin dal primo grado, previa decurtazione dall&#8217;importo dovutole a titolo di risarcimento la percentuale di responsabilit\u00e0 accertata a suo carico nella provocazione dell&#8217;incidente, sono volte esclusivamente a contestare la legittimit\u00e0 della decisione di appello in punto di compensazione delle spese.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con i primi due motivi, deduce che la Reale Mutua non aveva proposto appello, e non aveva in alcun modo contestato, in particolare, la propria percentuale di responsabilit\u00e0, n\u00e8 di conseguenza aveva impugnato la condanna alle spese subita in primo grado in conseguenza della soccombenza. Deduce in conseguenza che si fosse formato il giudicato interno sul punto e che la pronuncia di condanna alle spese nei confronti della Reale Mutua in suo favore relativa al primo grado \u00e8 stata modificata senza impugnazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l&#8217;ultimo motivo deduce poi che le ragioni della compensazione addotte dal giudice di appello, che facevano riferimento alla complessit\u00e0 della vicenda trattata, coinvolgevano all&#8217;evidenza la questione in diritto della applicabilit\u00e0 o meno dell&#8217;art. 141, relativa esclusivamente alla posizione del trasportato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I motivi di ricorso di R., relativi solo alla liquidazione delle spese di lite, sono assorbiti in ragione dell&#8217;accoglimento del primo motivo del ricorso di R.A..<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provveder\u00e0 anche sulle spese del presente giudizio e si atterr\u00e0 al seguente principio di diritto: &#8220;La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, pu\u00f2 invocare la responsabilit\u00e0 dell&#8217;assicuratore del vettore, ai sensi dell&#8217;art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Accoglie il primo motivo del ricorso di R.A., assorbiti i motivi di ricorso di R.R., cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione che provveder\u00e0 anche sulle spese del presente giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 4 aprile 2017.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Recentemente intervenuta sull&#8217;argomento la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16477\/2017, colmando un vuoto normativo, ha affermato il principio in base al quale qualsiasi persona trasportata a bordo di un veicolo a motore che abbia subito lesioni personali a causa di un sinistro stradale, pu\u00f2 sempre invocare la responsabilit\u00e0 dell&#8217;assicuratore del vettore. \u00a0Il trasportato infatti deve essere risarcito \u00a0anche se l&#8217;incidente vede coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato. Con il suddetto principio gli Ermellini hanno cos\u00ec fornito un\u2019interpretazione dell\u2019art. 141 del Codice delle assicurazioni, nel senso pi\u00f9 favorevole al danneggiato. La norma in questione, che disciplina [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1604,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[525,524],"tags":[526,610,561,572,527,553,559,532,711],"class_list":["post-1603","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-infortunistica-stradale","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assicurazione","tag-assistenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-infortunistica-stradale","tag-rca","tag-risarcimento","tag-risarcimento-passeggero","tag-risarcimentotrasportato"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1603","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1603"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1603\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1604"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1603"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1603"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1603"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}