{"id":1556,"date":"2017-07-24T10:54:52","date_gmt":"2017-07-24T08:54:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1556"},"modified":"2017-07-24T10:54:52","modified_gmt":"2017-07-24T08:54:52","slug":"la-nuova-responsabilita-professionale-sanitaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/la-nuova-responsabilita-professionale-sanitaria\/","title":{"rendered":"LA NUOVA RESPONSABILIT\u00c1 PROFESSIONALE SANITARIA"},"content":{"rendered":"<p>La responsabilit\u00e0 dei medici e delle strutture sanitarie alla luce della legge n. 24\/2017 \u2013 cd. <strong><em>legge Gelli<\/em><\/strong> &#8211; entrata in vigore dal 1\u00b0 aprile 2017, un punto fermo dopo anni di oscillazioni giurisprudenziali e dottrinarie sul tema della responsabilit\u00e0 in ambito medico, che pone \u201cDisposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u00e9 in materia di responsabilit\u00e0 professionale degli esercenti le professioni sanitarie\u201d.<\/p>\n<p>La novella ha l\u2019obiettivo di deflazionare il contenzioso in materia di malasanit\u00e0 ed il ricorso alla medicina cd. difensiva, da attuarsi anche con l\u2019introduzione di nuovi istituti. Di seguito i punti salienti:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>PREVENZIONE DEI RISCHI<\/strong>: Viene innanzitutto (art. 1 L. n. 24\/2017) ribadita la portata costituzionale dei diritto alla sicurezza delle cure (art. 32 Cost.) che va garantita attraverso la <strong>prevenzione e gestione del rischio sanitario<\/strong>, nonch\u00e9 l\u2019obbligo in capo ad ogni operatore delle strutture sanitarie di concorrere alla prevenzione del rischio\u00a0connesso all\u2019erogazione delle prestazioni sanitarie. Il Legislatore ha evidentemente inteso responsabilizzare gli esercenti le professioni sanitarie. La sicurezza delle cure pu\u00f2 concretamente essere realizzata attraverso una serie di attivit\u00e0 finalizzate alla prevenzione, alla gestione del rischio connesso all\u2019erogazione di \u00e8prestazi0oni sanitarie ed all\u2019utilizzo appropriato delle risorse a disposizione (strutturali, tecnologiche ed organizzative). Per tale motivo viene attribuita la funzione di GARANTE PER IL DIRITTO ALLA SALUTE al Difensore civico regionale o provinciale ed istituiti Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente. Vengono inoltre definite le linee guida e le buone pratiche: gli esercenti le professioni sanitarie devono attenersi alle linee guida elaborate da enti ed istituti pubblici e privati accreditati nonch\u00e9 dalle societ\u00e0 scientifiche ed istituito un Osservatorio che acquisisce i dati dai Centri di gestione del rischio.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"2\">\n<li><strong>LA RESPONSABILIT\u00c0 DEGLI OPERATORI E DELLE STRUTTURE<\/strong>: sotto il profilo della responsabilit\u00e0 il Legislatore \u00e8 intervenuto a ridefinire sia quella penale che quella civile:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li><strong>RESPONSABILTIA\u2019 PENALE<\/strong>: \u00e8 stato introdotto il nuovo srt. 590 sexies (<em>Responsabilit\u00e0 colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario<\/em>). &#8211; Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell\u2019esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l\u2019evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilit\u00e0 \u00e8 esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificit\u00e0 del caso concreto\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li><strong>RESPONSABILITA\u2019 CIVILE:<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 30px;\"><strong>LA RESPONSABILITA\u2019 DELLA STRUTTURA SANITARIA<\/strong>: nulla di diverso rispetto al passato riguardo a tale argomento che ha trovato sempre uniformit\u00e0 di vedute in dottrina e giurisprudenza atteso che la responsabilit\u00e0 dell\u2019Ente pubblico o privato \u00e8 sempre stata unanimemente considerata come contrattuale in quanto l\u2019accettazione del paziente in ospedale (per ricovero o per semplice visita ambulatoriale) costituisce conclusione di un contratto, il cd. Contratto di spedalit\u00e0 , con la conseguenza che la responsabilit\u00e0 della struttura \u00e8 sempre stata considerata, e lo \u00e8 tutt\u2019ora, come contrattuale, con tutto ci\u00f2 che ne deriva in termini di prescrizione ed onere della prova. In continuit\u00e0 con il passato, la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che si avvalga dell\u2019opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ed anche se non siano dipendenti della struttura, risponde, ai sensi degli\u00a0<a href=\"#art1218\">articoli 1218<\/a>e\u00a0<a href=\"#art1228\">1228 del codice civile<\/a>, delle loro condotte dolose o colpose, anche per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione <em>intra-moenia<\/em> ovvero nell\u2019ambito di attivit\u00e0 di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonch\u00e9 attraverso la tele-medicina. Interessante invece la ricostruzione della responsabilit\u00e0 in capo al sanitario.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>RESPONSABILITA\u2019 DEL SINGOLO OPERATORE SANITARIO<\/strong>: NOVITA\u2019 che dirime ogni questione sul punto, <strong>l\u2019esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell\u2019articolo 2043 del codice civile<\/strong>, <u>salvo che abbia agito nell\u2019adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente<\/u>.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"3\">\n<li><strong>TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE<\/strong>: in particolare la Legge Gelli prescrive che il danneggiato che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilit\u00e0 sanitaria, DEVE preliminarmente proporre <strong>ricorso ex art. 696 bis c.p.c.<\/strong>;<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"4\">\n<li><strong>FONDO DI GARANZIA<\/strong>: istituito il Fondo per il risarcimento dei danno provocati da malasanit\u00e0 quando:<\/li>\n<\/ol>\n<ul>\n<li>danno di importo eccedente i massimali previsti dai contratti di assicurazione della struttura o del medico;<\/li>\n<li>struttura sanitaria o medico assicurati con Compagnia assicurativa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o liquidazione coatta amministrativa o vi venga successivamente posta;<\/li>\n<li>struttura o medico sprovvisti di copertura assicurativa a causa della sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall\u2019albo della impresa assicuratrice.<\/li>\n<\/ul>\n<ol start=\"5\">\n<li><strong>ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: <\/strong>positivizzato l\u2019obbligo assicurativo a carico della struttura sanitaria e conseguentemente azione diretta spettante al paziente; le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono munirsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi e per la responsabilit\u00e0 civile verso prestatori d\u2019opera, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private. Il paziente danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali \u00e8 stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell\u2019impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private. L\u2019azione diretta del danneggiato nei confronti dell\u2019impresa di assicurazione \u00e8 soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell\u2019azione verso la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata o l\u2019esercente la professione sanitaria.<\/li>\n<\/ol>\n<ol start=\"6\">\n<li><strong>DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO<\/strong>: ai fini della determinazione del risarcimento del danno il giudice dovr\u00e0 tenere conto della condotta dell\u2019esercente la professione sanitaria ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 24\/2017 e dell\u2019articolo 590-<em>sexies\u00a0<\/em>del codice penale. Il \u201c<em>quantum<\/em>\u201d \u00e8 risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/codici-altalex\/2014\/11\/18\/codice-delle-assicurazioni-private\">codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209<\/a>), integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivit\u00e0 di cui al presente articolo.<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La responsabilit\u00e0 dei medici e delle strutture sanitarie alla luce della legge n. 24\/2017 \u2013 cd. legge Gelli &#8211; entrata in vigore dal 1\u00b0 aprile 2017, un punto fermo dopo anni di oscillazioni giurisprudenziali e dottrinarie sul tema della responsabilit\u00e0 in ambito medico, che pone \u201cDisposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch\u00e9 in materia di responsabilit\u00e0 professionale degli esercenti le professioni sanitarie\u201d. 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