{"id":1521,"date":"2017-07-03T12:39:20","date_gmt":"2017-07-03T10:39:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1521"},"modified":"2017-07-03T12:39:20","modified_gmt":"2017-07-03T10:39:20","slug":"amianto-lavoro-uccide","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/amianto-lavoro-uccide\/","title":{"rendered":"AMIANTO \u2013 QUANDO IL LAVORO UCCIDE"},"content":{"rendered":"<p>Sono tristemente note le gravissime conseguenze dell\u2019esposizione all\u2019amianto.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>amianto<\/strong>, o <em>asbesto<\/em>, \u00e8 un insieme di\u00a0minerali appartenenti al gruppo degli\u00a0<em>inosilicati<\/em> ed al gruppo dei\u00a0<em>filosilicati<\/em> che, a contatto con il corpo umano, possono provocare l&#8217;<em>asbestosi<\/em> (una fibrosi estensiva non tumorale del polmone), il <em>carcinoma polmonare<\/em> ed il <em>mesotelioma<\/em> (tumore del mesotelio), spesso <em>mesotelioma pleurico<\/em> che interessa appunto la pleura e quindi il polmone.<\/p>\n<p>Studi condotti dall\u2019<strong>Istituto Superiore di Sanit\u00e0<\/strong> rivelano che nel 69% dei casi il <em>mesotelioma pleurico<\/em> \u00e8 causato dallo svolgimento di particolari attivit\u00e0 lavorative.<\/p>\n<p>E\u2019 significativo che il maggior numero di casi di morte per <em>mesotelioma pleurico<\/em> sia stato registrato nei comuni italiani in cui \u00e8 sviluppata l\u2019industria cantieristica (Monfalcone, Genova, La Spezia, Taranto).<\/p>\n<p>Ma, se \u00e8 scientificamente certo che l\u2019inalazione di amianto provochi il <em>mesotelioma pleurico<\/em>, in un\u2019 eventuale giudizio per l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 e risarcimento dei danni conseguenti, quando si tratta di accertare il nesso di causalit\u00e0, sorgono due problemi:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>PROBLEMI PRATICI LEGATI AL PERIODO DI INCUBAZIONE<\/strong>: il <em>mesotelioma pleurico<\/em> ha un lungo periodo di incubazione, variabile tra i 10 ed i 40 anni, che pu\u00f2 influire negativamente sulle prospettive risarcitorie del lavoratore. Si pensi ad esempio al caso in cui la Societ\u00e0 \u2013 datore di lavoro, nel frattempo sia stata cancellata per cui il lavoratore potr\u00e0 agire nei confronti delle persone fisiche per inosservanza degli obblighi di sorveglianza e delle norme a tutela della sute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a titolo di responsabilit\u00e0 generale aquiliana ex art. 2043 c.c. di tutela<\/li>\n<li><strong>PROBLEMI SOTTO IL PROFILO GIURIDICO<\/strong>: non \u00e8 raro che la malattia compaia quando il lavoratore ha smesso da tempo di lavorare; pu\u00f2 inoltre accadere che prima del manifestarsi della malattia, dunque durante il periodo di incubazione, il lavoratore abbia lavorato presso diversi datori di lavoro e sia stato esposto all\u2019amianto presso ciascuna sede lavorativa .<\/li>\n<\/ol>\n<p>In questi casi sorge il problema di stabilire se tutti i datori di lavoro abbiano concorso alla causazione del male, ovvero solo uno od alcuni di essi (quello che per primo ha favorito l\u2019inalazione di fibre di amianto? Oppure quello che ne ha favorito la pi\u00f9 prolungata o pi\u00f9 intensa inalazione?).<\/p>\n<p>In questo caso la scienza \u00e8 ancora poco d\u2019aiuto in quanto non \u00e8 ancora certo se sia la prima inalazione a provocare l\u2019asbestosi oppure se anche le inalazioni successive alla prima contribuiscano ad accelerare o aggravare la malattia.<\/p>\n<p>La comunit\u00e0 scientifica \u00e8 divisa tra:<\/p>\n<ul>\n<li>chi ritiene che il <em>mesotelioma pleurico<\/em> si manifesti solo con la prima inalazione, per cui tutte le inalazioni successive sono irrilevanti perch\u00e9 causa della malattia pu\u00f2 essere solo la prima esposizione. Quindi \u201ccausa\u201d in senso tecnico del danno potr\u00e0 dirsi solo la prima esposizione: e quindi solo il primo datore di lavoro, e non i successivi, potr\u00e0 essere chiamato a rispondere del danno. Allo stesso modo, anche se il lavoratore non abbia mai cambiato datore di lavoro, solo le persone fisiche che ricoprivano ruoli di vertice o controllo all\u2019epoca della prima inalazione potranno essere ritenute responsabili, ex\u00a0<a href=\"#art2043\">art. 2043 c.c.<\/a>, della malattia, e non i dirigenti ad esse succeduti.<\/li>\n<li>chi invece sostiene che il rischio di ammalarsi aumenta in base al tempo di esposizione per cui sarebbero rilevanti tutte le inalazioni. Quindi se il lavoratore \u00e8 stato esposto all\u2019amianto presso diversi datori di lavoro, ciascuna esposizione \u00e8 concausa del danno, e tutti i datori di lavoro sono responsabili in solido.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Giurisprudenza della Cassazione in materia risulta piuttosto ondivaga:<\/p>\n<ul>\n<li>La Corte di Cassazione<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/massimario\/2013\/08\/06\/amianto-lavoratore-esposizione-fumatore-irrilevanza-nesso-causale-datore\"> civ., sez. lav., con la sentenza del 30 luglio 2013 n. 18267<\/a>, afferma che <u>il <em>mesotelioma pleurico<\/em> pu\u00f2 essere causato anche da <strong>una sola esposizione<\/strong>\u00a0alle fibre di amianto<\/u> .<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>Meno di un anno dopo, la Suprema Corte, Sez. IV Pen. con sentenza n. 18993 dell\u2019 8 maggio 2014<u>, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva affermato l\u2019irrilevanza causale delle esposizioni all\u2019amianto successive alla prima sul tempo di latenza della malattia, negando cos\u00ec l\u2019effetto \u201cacceleratore\u201d a tali esposizioni<\/u> per un vizio di motivazione e riconosce che non spetta alla Corte di cassazione risolvere i contrasti scientifici: \u201c<em>La indicata situazione di incertezza chiama in causa questa Corte Suprema non per stabilire se la legge scientifica sia affidabile o meno (\u2026), quanto piuttosto per definire quale debba essere l&#8217;itinerario razionale di un&#8217;indagine che si colloca su un terreno (\u2026) caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto dibattito internazionale<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Giudice di merito deve seguire un determinato iter per determinare la sussistenza del nesso causale tra le esposizioni successive alla prima ed il <em>mesotelioma<\/em>, sulla base di teorie scientifiche (fondate, rigorose ed oggettive) andando anche ad indagare se possa dirsi accertato che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore \u00e8 insorta, o si \u00e8 aggravata, o si \u00e8 manifestata in un pi\u00f9 breve tempo di latenza, per effetto dell&#8217;esposizione al fattore di rischio.<\/p>\n<p><strong>Colpa del datore di lavoro: <\/strong><\/p>\n<p>il datore di lavoro deve provare di avere tenuto una condotta diligente, e quindi:<\/p>\n<p>&#8211; il rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla legge e dalla comune prudenza;<\/p>\n<p>&#8211; avere fornito al lavoratore gli strumenti idonei di protezione e la necessaria formazione per il loro utilizzo;<\/p>\n<p>&#8211; la vigilanza sull\u2019adozione di quei mezzi di sicurezza da parte del lavoratore.<\/p>\n<p><strong>Colpa specifica per violazione di legge: <\/strong><\/p>\n<p>ai sensi dall\u2019art. 1, comma 2, L. 27 marzo 1992, n. 257, \u00e8 espressamente vietata l&#8217;estrazione, l&#8217;importazione, l&#8217;esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. La legge stessa stabilisce inoltre i limiti massimi di esposizione all\u2019amianto, nelle operazioni di smaltimento.<\/p>\n<p>Per i fatti anteriori al 1992, tuttavia, la colpa del datore di lavoro che non abbia adottato misure idonee all\u2019abbattimento delle polveri di amianto ed alla protezione dei lavoratori, viene ugualmente affermata dalla giurisprudenza, spesso in base alla colpa generica (ex art. 1176, comma 2, c.c.), in base al rilievo che la pericolosit\u00e0 dell\u2019esposizione all\u2019amianto \u00e8 nota da tempo. Cfr. \u00a0<a href=\"http:\/\/www.altalex.com\/documents\/news\/2012\/10\/01\/amianto-il-dipendente-esposto-alle-polveri-deve-essere-risarcito\">Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311<\/a>, nel celebre caso \u201cFincantieri\u201d; da ultimo nello stesso senso, si veda Cass. civ. sez. lav., 21 settembre 2016 n. 18503, ove si afferma che \u201c<em>con riferimento alle patologie correlate all&#8217;amianto, l&#8217;obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all&#8217;art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall&#8217;inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si \u00e8 tenuti a conoscere l&#8217;esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell&#8217;esonero da responsabilit\u00e0 [del datore di lavoro], l&#8217;affermazione dell&#8217;ignoranza della nocivit\u00e0 dell&#8217;amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (c.d. \u201cTLV\u201d, o &#8220;threshold limit value&#8221;), poich\u00e9 il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l&#8217;adozione delle misure di prevenzione prescritte\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sono tristemente note le gravissime conseguenze dell\u2019esposizione all\u2019amianto. 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