{"id":1413,"date":"2017-05-08T14:04:23","date_gmt":"2017-05-08T12:04:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1413"},"modified":"2017-05-08T14:04:23","modified_gmt":"2017-05-08T12:04:23","slug":"lassicurazione-paga-ritardo-tenuta-al-pagamento-anche-oltre-massimale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/lassicurazione-paga-ritardo-tenuta-al-pagamento-anche-oltre-massimale\/","title":{"rendered":"Se l&#8217;assicurazione paga in ritardo \u00e8 tenuta al pagamento anche oltre il massimale!"},"content":{"rendered":"<p>Per la Cassazione, se l&#8217;Assicurazione paga in ritardo ci saranno, non solo interessi di mora, ma andr\u00e0 versata la maggior somma pagata dall&#8217;assicurato a causa dell&#8217;inadempimento.<\/p>\n<p>In materia di\u00a0R.C.A., il\u00a0danno derivante dal ritardato pagamento da parte dell&#8217;assicurazione\u00a0di quanto dovuto al terzo danneggiato non \u00e8 rappresentato dai meri\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/calcolo-interessi-di-mora\/\">interessi di mora<\/a>. L&#8217;istituto dovr\u00e0 versare anche la maggior somma, anche oltre il massimale,\u00a0pagata dall&#8217;assicurato proprio a causa del suo inadempimento.<\/p>\n<p>Tanto si desume dal principio di diritto enunciato dalla\u00a0Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell&#8217;ordinanza\u00a0n.\u00a010221\/2017\u00a0(qui sotto allegata) che ha accolto in parte il ricorso dell&#8217;assicurato. La vicenda originava dai danni subiti da un bambino, investito dal veicolo condotto dal ricorrente, i cui genitori lo avevano convenuto in giudizio a fini risarcitori insieme alla compagnia assicuratrice della R.C.A..<\/p>\n<p>L&#8217;assicurato conveniva in giudizio la societ\u00e0 <em>Nuova Tirrena<\/em>, impresa cessionaria del portafoglio del suo assicuratore precedente (<em>SIDA<\/em>), chiedendo di\u00a0essere manlevato, anche oltre il limite del massimale, dalle persone che l&#8217;avevano convenuto nel primo giudizio. Le due societ\u00e0, afferm\u00f2 l&#8217;uomo, si erano infatti\u00a0rese indadempienti agli obblighi contrattuali.<\/p>\n<p>La\u00a0Corte d&#8217;appello di Roma, accogliendo parzialmente l&#8217;appello, ha evidenziato che il danneggiato convenne in giudizio l&#8217;assicuratore nel 1993 e che l&#8217;assicuratore pag\u00f2 l&#8217;intero massimale nel 1996. Di conseguenza l&#8217;assicurato avrebbe avuto\u00a0diritto ad essere tenuto indenne dalle pretese del terzo\u00a0danneggiato, oltre il massimale, solo per gli interessi e la rivalutazione maturati tra il 1993 e il 1996.<\/p>\n<p>Cassazione: risarcimento integrale per\u00a0mala gestio\u00a0dell&#8217;assicuratore.<\/p>\n<p>Gli Ermellini precisano entro quali limiti l&#8217;assicuratore deve rispondere nei confronti dell&#8217;assicurato in caso di\u00a0colposo ritardo nell&#8217;adempimento\u00a0delle proprie obbligazioni, ossia in caso di\u00a0mala gestio\u00a0nella fase di liquidazione del danno in favore del terzo danneggiato.<\/p>\n<p>Per i giudici di legittimit\u00e0, il ricorso dell&#8217;assicurato \u00e8 parzialmente fondato. L&#8217;assicuratore della responsabilit\u00e0 civile (di ogni tipo), spiegano i giudici, ha l&#8217;obbligo di\u00a0tenere\u00a0indenne l&#8217;assicurato delle conseguenze pregiudizievoli\u00a0di un fatto da lui commesso durante il tempo per il quale \u00e8 stata stipulata l&#8217;assicurazione (art. 1917 c.c.).<\/p>\n<p>Tale obbligo sorge nel momento in cui l&#8217;assicurato (ovvero il terzo danneggiato quando la legge glielo consente, come nell&#8217;assicurazione della R.C.A., ex art. 22 legge n. 990\/1969, applicabile\u00a0ratione temporis\u00a0al caso di specie), richiede\u00a0all&#8217;assicuratore il pagamento dell&#8217;indennizzo\u00a0(ovvero risarcimento del danno).<\/p>\n<p>A partire da tale momento, l&#8217;assicuratore ha l&#8217;obbligo nei confronti dell&#8217;assicurato di attivarsi con la\u00a0diligenza da lui esigibile ai sensi dell&#8217;art. 1176,\u00a0comma 2, c.c., per accertare le responsabilit\u00e0, stimare il danno, formulare l&#8217;offerta, pagare l&#8217;indennizzo.<\/p>\n<p>La violazione di tali obblighi costituisce un inadempimento del contratto di assicurazione da cui, come per qualsiasi altro contratto, discende\u00a0l&#8217;obbligo dell&#8217;inadempiente di risarcire il danno\u00a0(art. 1218 c.c.); tuttavia, laddove il danno sia derivato dall&#8217;inadempimento dell&#8217;assicuratore della R.C.A., l&#8217;obbligo di liquidare sollecitamente il danno patito dal terzo danneggiato\u00a0non sempre pu\u00f2 essere liquidato addizionando il massimale degli\u00a0interessi.<\/p>\n<p>In particolare, spiegano gli Ermellini, il danno che l&#8217;assicuratore della responsabilit\u00e0 civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli pu\u00f2 causare al proprio assicurato,\u00a0colposamente\u00a0ritardando l&#8217;adempimento dei propri obblighi nei confronti del terzo\u00a0danneggiato, non \u00e8 rappresentato dai meri\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/calcolo-interessi-di-mora\/\">interessi di mora<\/a>, ma consiste in una differenza.<\/p>\n<p>Si tratta di quella tra il risarcimento cui l&#8217;assicurato sarebbe stato costretto dal terzo, se l&#8217;assicuratore avesse\u00a0tempestivamente adempiuto la propria\u00a0obbligazione\u00a0(e dunque anche zero, se possa presumersi che un tempestivo pagamento non avrebbe ecceduto il massimale), e la somma che invece l&#8217;assicurato\u00a0sar\u00e0 costretto a pagare al terzo, a causa del ritardo dell&#8217;assicuratore e della sopravvenuta incapienza del massimale.<\/p>\n<p>Ancora, il danno da &#8220;mala gestio&#8221; dell&#8217;assicuratore della R.C.A. deve essere liquidato, allorch\u00e9 il credito del danneggiato gi\u00e0 al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la\u00a0corresponsione di una somma pari agli\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/interessi.asp\">interessi legali<\/a>\u00a0sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l&#8217;inflazione \u00e8 stata superiore al saggio degli\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/interessi.asp\">interessi legali<\/a>, in applicazione dell&#8217;art. 1224, secondo comma, del\u00a0<a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/codicecivile\">codice civile<\/a>.<\/p>\n<p>Invece, se lo stesso era\u00a0originariamente\u00a0inferiore al massimale\u00a0e solo in seguito \u00e8 levitato oltre tale soglia, il danno \u00e8 pari alla rivalutazione del credito, cui va\u00a0aggiunto il danno da lucro cessante\u00a0liquidato secondo i criteri previsti per l&#8217;ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore.<\/p>\n<p>L&#8217;assicurato pu\u00f2 chiedere la\u00a0condanna\u00a0dell&#8217;assicuratore della responsabilit\u00e0\u00a0civile a tenerlo indenne dalle pretese dal temo, anche se non gli abbia ancora pagato nulla, circostanza contestata dalla convenuta nel caso di specie: in tal caso la condanna dovr\u00e0 essere\u00a0pronunciata in forma condizionata, e subordinata alla dimostrazione dell&#8217;avvenuto pagamento da parte dell&#8217;assicurato.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.studiocataldi.it\/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=26000\">Cass., VI sez. civ., ord. n. 10221\/2017\u00a0<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per la Cassazione, se l&#8217;Assicurazione paga in ritardo ci saranno, non solo interessi di mora, ma andr\u00e0 versata la maggior somma pagata dall&#8217;assicurato a causa dell&#8217;inadempimento. In materia di\u00a0R.C.A., il\u00a0danno derivante dal ritardato pagamento da parte dell&#8217;assicurazione\u00a0di quanto dovuto al terzo danneggiato non \u00e8 rappresentato dai meri\u00a0interessi di mora. L&#8217;istituto dovr\u00e0 versare anche la maggior somma, anche oltre il massimale,\u00a0pagata dall&#8217;assicurato proprio a causa del suo inadempimento. Tanto si desume dal principio di diritto enunciato dalla\u00a0Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell&#8217;ordinanza\u00a0n.\u00a010221\/2017\u00a0(qui sotto allegata) che ha accolto in parte il ricorso dell&#8217;assicurato. La vicenda originava dai danni subiti da un [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1414,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[525,524],"tags":[526,626,561,572,621,527,627,628,559],"class_list":["post-1413","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-infortunistica-stradale","category-news","tag-adriatica-infortuni","tag-assicurazioni","tag-assistenza-legale","tag-corte-di-cassazione","tag-ermellini","tag-infortunistica-stradale","tag-mala-gestio","tag-r-c-a","tag-risarcimento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1413","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1413"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1413\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1414"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1413"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1413"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1413"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}