{"id":1396,"date":"2017-04-25T09:14:48","date_gmt":"2017-04-25T07:14:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1396"},"modified":"2017-04-25T09:14:48","modified_gmt":"2017-04-25T07:14:48","slug":"caduta-ciclista-insidie-stradali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/caduta-ciclista-insidie-stradali\/","title":{"rendered":"CADUTA CICLISTA e INSIDIE STRADALI"},"content":{"rendered":"<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Esclusa la responsabilit\u00e0 del Comune se il danneggiato conosce bene la strada per uso abituale.<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La <em>Corte di Cassazione<\/em>, con ordinanza n. 4638 del 22.02.2017 ha ritenuto <strong>non responsabile<\/strong> il Comune per la caduta di un ciclista a causa delle condizioni di dissesto della strada perch\u00e9 il danneggiato abitava nella strada lungo la quale era caduto, di conseguenza non poteva non conoscerla.<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">La Suprema Corte <\/span><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">ha quindi rigettato il ricorso di un utente che aveva citato in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta dalla bicicletta dovuta alla presenza di un tombino e di gravi sconnessioni sul manto stradale ritenendo che <\/span><\/span><span style=\"color: #555555;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">\u201c<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #555555;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i><b>se il danneggiato abita nella strada in cui \u00e8 caduto, seppure interessata da lavori di rifacimento, tuttavia ben visibili e che non poteva non conoscere, qualora l\u2019incidente si verifichi, nella specie, a mezzogiorno, ovverosia in un\u2019ora di massima luminosit\u00e0, il suo comportamento integra gli estremi del fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalit\u00e0<\/b><\/i><\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #555555;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">\u201d.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"color: #555555;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Gi\u00e0 in primo grado era stata negata la sussistenza di responsabilit\u00e0 in capo all\u2019ente in quanto sia il Giudice di primo grado che la Corte d\u2019Appello avevano ritenuto che l\u2019incidente fosse da ascrivere integralmente alla responsabilit\u00e0 dell\u2019utente che \u201c<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #555555;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>abitava nella strada dove era caduto, la quale era interessata da lavori di rifacimento ben visibili e che egli non poteva non conoscere e che l\u2019incidente si verific\u00f2 a mezzogiorno, cio\u00e8 in un\u2019ora di massima luminosit\u00e0; ed \u00e8 pervenuta alla conclusione per cui il suo comportamento abbia integrato gli estremi del fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalit\u00e0<\/i><\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #555555;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">\u201d. Non poteva quindi ritenersi operante la responsabilit\u00e0 per le cose in custodia\u00a0<\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #555555;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>ex\u00a0<\/i><\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #555555;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">art. 20151 cod. civ.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">In definitiva \u201c<\/span><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>In tema di danno da insidia stradale, quanto piu\u2019 la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica e\u2019 suscettibile di essere prevista e superata dall\u2019utente-danneggiato con l\u2019adozione di normali cautele, tanto piu\u2019 rilevante deve considerarsi l\u2019efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell\u2019ente proprietario della strada e l\u2019evento dannoso. Tale comportamento imprudente rileva ai fini del primo e non dell\u2019articolo 1227 c.c., comma<\/i><\/span><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"> 2\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>La sentenza:<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>Suprema Corte di Cassazione<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>sezione VI civile<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><b>ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4638<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">REPUBBLICA ITALIANA<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">SEZIONE SESTA CIVILE<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">SOTTOSEZIONE 3<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Dott. AMENDOLA Adelaide \u2013 Presidente<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Dott. BARRECA Giuseppina Luciana \u2013 Consigliere<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Dott. CIRILLO Francesco Maria \u2013 rel. Consigliere<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Dott. VINCENTI Enzo \u2013 Consigliere<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Dott. TATANGELO Augusto \u2013 Consigliere<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">ha pronunciato la seguente:<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">ORDINANZA<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">sul ricorso 255-2015 proposto da:<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\u2013 <span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">ricorrente \u2013<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">contro<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">COMUNE DI SASSARI, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell\u2019avvocato (OMISSIS), rappresentato) e difeso dall\u2019avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\">\u2013 <span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">controricorrente \u2013<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">avverso la sentenza n. 436\/2014 della CORTE D\u2019APPELLO di SASSARI del 18\/07\/2014, depositata il 20\/10\/2014;<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10\/01\/2017 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">FATTI DI CAUSA<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Sassari, il Comune di quella citta\u2019 chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta dalla bicicletta dovuta alla presenza di un tombino e di gravi sconnessioni sul manto stradale.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Si costitu\u00ec in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Il Tribunale rigett\u00f2 la domanda e compens\u00f2 le spese.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">2. La pronuncia \u00e8 stata appellata dall\u2019attore soccombente in via principale e dal Comune in via incidentale e la Corte d\u2019appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza del 20 ottobre 2014, ha rigettato l\u2019appello principale, ha dichiarato inammissibile quello incidentale ed ha condannato l\u2019appellante principale al pagamento dei due terzi delle spese del grado.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">3. Contro la sentenza della Corte d\u2019appello di Cagliari ricorre (OMISSIS) con atto affidato a nove motivi.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Resiste il Comune di Sassari con controricorso.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Il ricorso \u00e8 stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui all\u2019articoli 375, 376 e 380 \u2013 bis c.p.c..<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Il ricorrente ha depositato memoria.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">RAGIONI DELLA DECISIONE<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullit\u00e0 della sentenza e del contraddittorio per avere la Corte d\u2019appello deciso la causa non dando corso alla discussione orale che era stata richiesta ai sensi dell\u2019articolo 352 c.p.c., commi 2 e 3.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">1.1. Il motivo non \u00e8 fondato.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Osserva la Corte che, come correttamente \u00e8 stato rilevato nel controricorso, la richiesta di discussione orale della causa, ai sensi dell\u2019articolo 352 c.p.c., comma 2, deve non solo essere proposta all\u2019atto della precisazione delle conclusioni, ma anche ripetuta \u201cal presidente della corte alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica\u201d.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Nel caso di specie, al contrario, la stessa formulazione del ricorso e della censura qui in esame indica che la richiesta di discussione fu avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, di comparsa conclusionale e di replica, con ci\u00f2 implicitamente ammettendo che la reiterazione che la disposizione in esame esige non ebbe luogo.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Nessuna doglianza, quindi, il ricorrente pu\u00f2 avanzare in ordine alla mancanza della discussione orale.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.; con il terzo si lamenta, in relazione all\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullit\u00e0 della motivazione o motivazione apparente.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">2.1. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono entrambi, quando non inammissibili, comunque infondati.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Lamentando, in apparenza, un\u2019omessa valutazione di prove e l\u2019errata applicazione dei principi in tema di prova per presunzioni, il secondo motivo tende, in realt\u00e0, a sollecitare questa Corte ad un nuovo e non consentito esame del merito.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Il terzo, analogamente, prospetta come motivazione assente o apparente quella che e\u2019 una richiesta di sottoporre l\u2019intero materiale probatorio ad una nuova valutazione di merito in questa sede, in tal modo oltrepassando i limiti del giudizio di legittimit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">3. Con i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo si lamenta, con variet\u00e0 di prospettive, la medesima questione, e cio\u00e8 che la Corte di merito abbia attribuito l\u2019intera responsabilit\u00e0 dell\u2019accaduto al danneggiato, non considerando che il Tribunale aveva richiamato l\u2019articolo 1227 c.c., comma 1, e non il comma 2, di talch\u00e9 negare il concorso di responsabilit\u00e0 del Comune violerebbe anche il principio del divieto di <\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><i>reformatio in peius<\/i><\/span><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"> nel giudizio di appello. Oltre a ci\u00f2, sarebbero violate le regole sull\u2019onere della prova ed il principio per cui l\u2019eccezione di cui all\u2019articolo 1227 c.c., comma 2, non \u00e8 mai rilevabile d\u2019ufficio.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">3.1. I motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della loro evidente connessione, sono tutti privi di fondamento.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Va innanzitutto osservato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilit\u00e0 per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell\u2019articolo 2051 c.c., l\u2019allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l\u2019esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d\u2019ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull\u2019eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell\u2019evento dannoso (sentenza 30 settembre 2014, n. 20619), per cui nessuna violazione sussiste delle regole sull\u2019onere della prova.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Analogamente, \u00e8 stato affermato che in tema di danno da insidia stradale, quanto pi\u00f9 la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica \u00e8 suscettibile di essere prevista e superata dall\u2019utente-danneggiato con l\u2019adozione di normali cautele, tanto pi\u00f9 rilevante deve considerarsi l\u2019efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell\u2019ente proprietario della strada e l\u2019evento dannoso (sentenze 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n. 287). Tale comportamento imprudente rileva ai fini del primo e non dell\u2019articolo 1227 c.c., comma 2.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Nella specie la Corte d\u2019appello ha dato conto di tutte le ragioni per le quali ha ritenuto che l\u2019incidente fosse da ascrivere ad integrale responsabilit\u00e0 dell\u2019odierno ricorrente, alla luce delle deposizioni testimoniali e degli specifici rilievi sullo stato dei luoghi, sull\u2019ora del sinistro e sulla prevedibilit\u00e0 dell\u2019incidente con l\u2019ordinaria diligenza. In particolare, la Corte ha evidenziato che il danneggiato abitava nella strada dove era caduto, la quale era interessata da lavori di rifacimento ben visibili e che egli non poteva non conoscere e che l\u2019incidente si verific\u00f2 a mezzogiorno, cio\u00e8 in un\u2019ora di massima luminosit\u00e0; ed \u00e8 pervenuta alla conclusione per cui il suo comportamento abbia integrato gli estremi del fortuito idoneo ad interrompere il nesso di causalit\u00e0.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Si tratta di una valutazione di merito rispettosa dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte; ne\u2019, del resto, alcuna esplicita doglianza di violazione dell\u2019articolo 2051 c.c. \u00e8 contenuta nei pur numerosi ed ampi motivi di ricorso.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">4. Con il nono motivo di ricorso si lamenta, in relazione all\u2019articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omesso esame di un fatto decisivo e violazione del diritto di difesa, sostenendo che la Corte d\u2019appello avrebbe erroneamente rilevato) che i capitoli di prova ridotti e riformulati in primo grado ricalcavano quelli formulati dal danneggiato.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">4.1. Il motivo \u00e8 inammissibile.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Si osserva che la valutazione sull\u2019ammissibilit\u00e0 e la rilevanza dei mezzi di prova \u00e8 rimessa al giudice di merito che, nella specie, ha dato anche conto delle ragioni per le quali ha considerato non lesiva del diritto di difesa la ristrutturazione dei capitoli di prova compiuti dal Tribunale.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">5. Il ricorso, pertanto, \u00e8 rigettato.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 \u2013 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.<\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\"><b>P.Q.M.<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.300, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.<\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da\u2019 atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esclusa la responsabilit\u00e0 del Comune se il danneggiato conosce bene la strada per uso abituale. 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