{"id":1357,"date":"2017-03-06T11:20:46","date_gmt":"2017-03-06T10:20:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/?p=1357"},"modified":"2017-03-06T11:20:46","modified_gmt":"2017-03-06T10:20:46","slug":"guida-in-stato-di-ebbrezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.adriaticainfortuni.it\/news\/guida-in-stato-di-ebbrezza\/","title":{"rendered":"Guida in stato di ebbrezza."},"content":{"rendered":"<h2 class=\"western\" align=\"CENTER\"><span style=\"color: #00000a;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">Costituisce reato<\/span><\/span> <span style=\"color: #00000a;\"><span style=\"font-family: 'Times New Roman', serif;\">il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in ospedale<\/span><\/span><\/h2>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"color: #000000;\"> <span style=\"font-family: 'Book Antiqua', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Con sentenza n. 4236 del 30.1.2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che, se a seguito di sinistro stradale, il conducente venga ricoverato presso una struttura ospedaliera, i risultati dei prelievi effettuati in base al protocollo medico, o su richiesta della Polizia Giudiziaria, sono utilizzabili per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza; nel caso in cui il paziente rifiutasse di svolgere i prelievi, risulterebbe impossibile l\u2019accertamento del reato.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"color: #000000;\"> <span style=\"font-family: 'Book Antiqua', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Tuttavia non \u00e8 possibile limitare la libert\u00e0 personale dell\u2019individuo e deve essere rispettata anche la libert\u00e0 di ciascuno di rifiutare cure mediche, ma la manifestazione di volont\u00e0 contraria al prelievo configura un reato e non solleva l\u2019imputato dal dover rispondere della guida in stato di ebbrezza. In ipotesi del genere infatti si configura il reato di rifiuto, ai sensi dell\u2019art.186, c. 7 C.d.S., rilevabile\u00a0appunto <\/span><\/span><\/span><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-size: medium;\"><i>\u201cnel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente agli accertamenti etilometrici di cui all\u2019art. 186, comma 5, C.d.S.: ossia a quelli legittimamente eseguiti in esecuzione di protocolli sanitari presso la struttura ove il conducente \u00e8 stato ricoverato a seguito di incidente stradale.\u201d<\/i><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"color: #000000;\"> <span style=\"font-family: 'Book Antiqua', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\">Alla luce del richiamato principio, i giudici della Suprema Corte hanno rigettato\u00a0il ricorso di un uomo che, dopo un sinistro stradale, rifiutava\u00a0di sottoporsi, presso una struttura ospedaliera, ai prelievi necessari per verificare l\u2019eventuale assunzione\u00a0di alcool o di sostanze stupefacenti, confermando\u00a0la sentenza di condanna in primo grado gi\u00e0 confermata anche in sede di Appello.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"font-family: 'Book Antiqua', serif;\"><span style=\"font-size: medium;\"><u><b>La sentenza:<\/b><\/u><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: Arial, serif;\"><b>Suprema Corte di Cassazione<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: Arial, serif;\"><b>sezione IV penale<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: Arial, serif;\"><b>sentenza 30 gennaio 2017, n. 4236<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: Arial, serif;\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Ritenuto in fatto<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0b3b55;\"><span style=\"font-family: Arial, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">1. Con sentenza resa il 19 aprile 2016, la Corte d\u2019appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Bologna, in data 6 ottobre 2014, nei confronti di A. L. G., quale imputato dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv. cod.pen., 186, comma 7 e 187, comma 8, Codice della Strada, per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti mediante prelievo di liquidi biologici, presso la struttura ospedaliera ove egli era stato ricoverato in seguito a un incidente, onde stabilire la presenza di alcool nel sangue e\/o l\u2019alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti; reato accertato in Bologna il 14 gennaio 2012.<br \/>\n2. Quale unico motivo di ricorso, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la penale responsabilit\u00e0 del ricorrente \u00e9 stata ritenuta perch\u00e9 questi si era rifiutato, come suo diritto, di sottoporsi ai detti accertamenti: poich\u00e9 il L. G. era stato ricoverato presso una struttura ospedaliera a seguito di un incidente, in base a quanto previsto dal comma 5 dell\u2019art. 186, Cod. Strada, non doveva essergli richiesto il consenso per l\u2019effettuazione dei prelievi; il fatto che, invece, tale consenso gli sia stato richiesto e che egli l\u2019abbia negato \u00e9 del tutto irrilevante, stante il presupposto -avvalorato dalla giurisprudenza di legittimit\u00e0 \u2013 che nel caso di specie il presidio sanitario ove il L. G. era stato ricoverato poteva direttamente procedere ai prelievi, a seguito di richiesta della Polizia Giudiziaria, senza alcuna necessit\u00e0 di chiedere se l\u2019odierno ricorrente vi acconsentisse.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"font-family: Arial, serif;\"><span style=\"font-size: small;\"><b>Considerato in diritto<\/b><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0b3b55;\"><span style=\"font-family: Arial, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">1. Il ricorso \u00e8 infondato.<br \/>\n1.1. E\u2019 ben vero che, nel caso di ricovero del conducente presso una struttura sanitaria a seguito di incidente, secondo la giurisprudenza di legittimit\u00e0, i risultati dei prelievi, effettuati presso detta struttura su richiesta della polizia giudiziaria, sono utilizzabili nei confronti dell\u2019imputato per l\u2019accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell\u2019utilizzabilit\u00e0 processuale, la mancanza del consenso; cos\u00ec com\u2019\u00e8 vero che il prelievo non \u00e8 effettuabile laddove il paziente rifiuti espressamente di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario (cfr. Sez. 4, n. 10605 del 15\/11\/2012,; in senso analogo Sez. 4, n. 6755 del 06\/11\/2012).<br \/>\n1.2. Tuttavia, in quest\u2019ultima ipotesi (che \u00e8 poi assimilabile a quella oggetto delle doglianze del ricorrente), per espressa previsione testuale (il comma 7 dell\u2019art. 186 richiama espressamente anche gli accertamenti di cui al comma 5 dello stesso articolo) il reato di rifiuto sussiste anche nel caso in cui il conducente si sottragga volontariamente agli accertamenti etilometrici di cui all\u2019art. 186, comma 5, Cod. Strada: ossia a quelli legittimamente eseguiti in esecuzione di protocolli sanitari presso la struttura ove il conducente \u00e8 stato ricoverato a seguito di incidente stradale. In tal caso, pur trattandosi di prestazione incoercibile (potendo l\u2019interessato rifiutare il trattamento sanitario), la manifestazione di volont\u00e0 contraria al prelievo configura il reato di rifiuto, non essendovi alcuna coartazione della libert\u00e0 personale del conducente, n\u00e9 tanto meno della sua libert\u00e0 di rifiutare cure mediche.<br \/>\nIn altri termini, l\u2019espresso rifiuto di sottoporsi ai prelievi legittimamente richiesti dalla Polizia Giudiziaria paralizza la procedura di esecuzione di detti prelievi, ma non esime il conducente dal rispondere del reato di cui all\u2019art. 186, comma 7 (e da quello di cui all\u2019art. 187, comma 8), Cod. Strada.<br \/>\n1.3. Invero, \u00e8 noto che parte della dottrina contesta tale soluzione, sul rilievo che essa presenterebbe limiti di tenuta costituzionale in quanto rappresenterebbe una sorta di coercizione, ostativa all\u2019esercizio del diritto dell\u2019indagato a rifiutarsi di cooperare alle indagini che devono essere eseguite a suo carico. Tale orientamento non \u00e8 convincente, dovendosi ritenere preferibile quello (sostenuto da altra parte della dottrina e dalla giurisprudenza) in base al quale il principio nemo tenetur se detegere vale quando l\u2019indagato sia \u201corgano\u201d dell\u2019attivit\u00e0 probatoria (ad esempio, esercitando il diritto al silenzio nel rendere interrogatorio), non quando egli sia \u201coggetto\u201d della ricerca della prova; dal che \u00e8esclusa la violazione del diritto di difesa di cui all\u2019art. 24 Cost.<br \/>\n1.4. Non deve inoltre sfuggire che quest\u2019ultimo indirizzo \u00e8 avvalorato, in linea di principio, dalla recentissima Direttiva UE n. 2016\/343 (9 marzo 2016) del Parlamento Europeo e del Consiglio, il cui art. 7, se al primo comma sancisce il diritto dell\u2019indagato di restare in silenzio in merito al reato che gli viene contestato e riconosce, al secondo comma, il suo diritto a non autoincriminarsi, al terzo comma precisa tuttavia che l\u2019esercizio di quest\u2019ultimo \u201cnon impedisce alle autorit\u00e0 competenti di raccogliere prove che possono essere ottenute lecitamente ricorrendo a poteri coercitivi legali e che esistono indipendentemente dalla volont\u00e0 dell\u2019indagato o imputato\u201d.<br \/>\n2. Pertanto, nel caso di specie, pur essendo ultronea la richiesta del consenso dell\u2019interessato per poter procedere ai prelievi richiesti dalla Polizia Giudiziaria, nondimeno il rifiuto di sottoporsi a tali prelievi (laddove esso sia comunque richiesto, o venga formulato in via \u201cpreventiva\u201d) non \u00e9 irrilevante, essendo ostativo all\u2019esecuzione dei prelievi e costituendo in tal senso una facolt\u00e0 dell\u2019interessato laddove si tratti di prelievi a carattere invasivo, come quello ematico; anche in tale ipotesi, per\u00f2, si tratta di un rifiuto che integra le fattispecie di reato contestate, ambedue tese a dissuadere chi intenda ostacolare gli accertamenti (in qualunque forma eseguiti) in ordine all\u2019ebbrezza o all\u2019alterazione da stupefacenti.<br \/>\n3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"CENTER\"><span style=\"color: #003366;\"><span style=\"font-family: Arial, serif;\"><span style=\"font-size: small;\"><b>P.Q.M.<\/b><\/span><\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #0b3b55;\"><span style=\"font-family: Arial, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.<\/span><\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Costituisce reato il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti in ospedale Con sentenza n. 4236 del 30.1.2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che, se a seguito di sinistro stradale, il conducente venga ricoverato presso una struttura ospedaliera, i risultati dei prelievi effettuati in base al protocollo medico, o su richiesta della Polizia Giudiziaria, sono utilizzabili per accertare il reato di guida in stato di ebbrezza; nel caso in cui il paziente rifiutasse di svolgere i prelievi, risulterebbe impossibile l\u2019accertamento del reato. 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